CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1995
Cassazione n. 42399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1995 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che va ribadito che <<l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136); - che il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che la censura relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è palesemente infondata, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di "recidiva" (cfr. pagina 6 del ricorso); al riguardo, occorre ricordare che <<In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, nella memoria scritta, ha correttamente valutato come inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso, compreso il n. 4, ritenuto inammissibile perché afferente «al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive»; che, in ogni caso, il quarto motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile per i motivi sopra esposti; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della