CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 1959
Cassazione n. 28584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seyeite le conclusioni del PG 0A-33 g".n'(4- CO C-0 VC:Z2-- CA/ t&- / CAt>-..3 fai [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova con provvedimento emesso in data 19 dicembre 2024 ha dichiarato non luogo a provvedere in riferimento alla domanda di sospensione della pena accessoria introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Costui, libero sospeso in forza della avvenuta sospensione dell'ordine di esecuzione del 19 settembre 2024, ha presentato domanda di affidamento in prova ma l'udienza di trattazione della domanda di misura alternativa non è stata ancora fissata. Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza rileva che la domanda di sospensione della pena accessoria (astrattamente ammissibile ai sensi dell'art.51 quater ord.pen.) non può essere vagliata, dovendo necessariamente essere trattata nel procedimento "principale". 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 In premessa si ripercorre la vicenda esecutiva. La sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data 17 settembre 2024, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Vi è stata la sospensione dell'ordine di esecuzione e vi è domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. La pena accessoria della sospensione dalla attività medica (per la durata della pena detentiva) è stata messa in esecuzione in data 8 ottobre 2024. 2.2 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.51 quater ord.pen. . Il ricorrente evidenzia che la disposizione dell'ordinamento penitenziario prevede la facoltà del Tribunale di Sorveglianza di disporre la sospensione delle pene accessorie in caso di applicazione della misura alternativa ma non esclude che la decisione in punto di pene accessorie possa essere presa in via autonoma (anche prima della decisione sulla domanda principale). Vi sarebbe, pertanto, una illegittima negazione dell'intervento giurisdizionale correlata - peraltro - ad una ragione non imputabile al condannato, ossia il ritardo nella trattazione della domanda principale. 2.3 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. - 2 Il ricorrente evidenzia che il Tribunale di Sorveglianza afferma in modo non adeguato la impossibilità di decidere in modo autonomo sulla domanda. L'avvenuta esecuzione, nelle more, della pena accessoria (che in omaggio alle esigenze di rieducazione potrebbe essere sospesa) rendeva urgente l'intervento giurisdizionale. 2.4 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione. Il Tribunale omette di valutare le ragioni di urgenza che erano state rappresentate, con particolare riferimento al fatto che l'esercizio della professione medica faceva parte del programma di volontariato in atto, strumentale alla ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. A fronte della laconica negazione di ogni possibile intervento anticipatorio, contenuta nella decisione impugnata, la prospettiva seguita dal ricorrente si incentra - in tutta evidenza - sulla tesi della attribuzione al Tribunale di Sorveglianza del potere di apprezzare in modo «disgiunto» la sospensione della pena accessoria (già in esecuzione) rispetto alla domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, riguardante la pena principale. 2.1 Tuttavia ad una simile interpretazione osta il dato letterale espresso nell'articolo 51 quater della legge n.354 del 1975 (disposizione introdotta dal d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018), lì dove si afferma che «in caso di applicazione della misura alternativa..» vi è il potere di sospendere l'esecuzione della eventuale pena accessoria. Dunque la logica del legislatore (il quale ovviamente ragiona in una dimensione astratta, come si dirà più avanti) è chiara : solo in caso di applicazione della misura alternativa e, dunque, di decisione «positiva» sulla domanda principale vi è il potere - per facilitare il percorso di risocializzazione - di sospendere l'esecuzione della pena accessoria. Se sulla domanda principale non si è provveduto, questo potere non viene in essere.Peraltro, come è noto, l'esito positivo dell'affidamento in prova comporta l'estinzione delle pene accessorie temporanee atteso che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. 3. Ora, non è chi non veda che pure a fronte della formale «esattezza» della decisione del Tribunale di Sorveglianza - nel senso che non vi è possibilità di valutazione disgiunta dei due profili - la soluzione, sul piano sistematico, non è del tutto soddisfacente. 3.1 II Collegio non ignora, infatti, che la condizione del soggetto cd. «libero sospeso» è condizione certamente anomala, derivante da un profilo prasseologico, rappresentato dalla non sollecita fissazione innanzi ai Tribunale di Sorveglianza delle domande di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, aspetto che - effettivamente - non è dominabile dal condannato. In tal senso la previsione legislativa del potere congiunto di valutare l'ammissione alla misura alternativa e la sospensione della pena accessoria pare muoversi su un terreno formale e non di obiettiva considerazione della prassi. Va infatti considerato che in pendenza della decisione del Tribunale di Sorveglianza la pena «principale» è sospesa in forza del meccanismo delineato dal legislatore all'articolo 656 cod.proc.pen. e ciò rientra in una logica di sistema per cui se la pena potrebbe essere eseguita in forma «non detentiva» non ha senso eseguirla «in carcere» in pendenza di siffatta valutazione. Si tratta di un sistema che si basa su un principio generale di tutela dei contenuti di una possibile decisione favorevole sulla domanda di parte (affidamento in prova o altra misura alternativa) e sulla aspirazione del sistema penale a promuovere un profilo di risocializzazione che eviti il transito del condannato, anche temporaneo, in carcere, ove possibile. 3.2 Ciò non è espressamente previsto per la pena accessoria, atteso che la previsione di legge di cui all'art. 662 cod.pen. non si raccorda ai contenuti del citato articolo 656 cod.proc.pen. . Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, le pene accessorie possono essere eseguite in qualsiasi momento posteriore alla formazione del giudicato (v. tra le altre Sez. I n. 33541 del 6.7.2016, rv 267463, nonché Sez. I n. 36870 del 3.2.2013, n.m.). Ciò determina, in effetti, un potenziale pregiudizio per il soggetto "libero sospeso" atteso che lì dove - come nel caso del ricorrente - si ponga in esecuzione la pena accessoria prima della udienza in cui si valuta la domanda di misura alternativa si vanifica del tutto la possibilità - pur prevista dalla legge di ordinamento penitenziario - di sospensione della pena accessoria in pendenza di esecuzione della misura alternativa. 3.3 Tuttavia, pur dovendosi prendere atto di simile aporia sistematica, va evidenziato che l'organo giurisdizionale cui devolvere siffatta questione va individuato nel giudice della esecuzione, in ragione delle sue proprie competenze in tema di eseguibilità del titolo, e non certo nel Tribunale di Sorveglianza, proprio in ragione della formulazione letterale del citato articolo 51 quater ord. pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe