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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 27190/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3450/2022 R.G. proposto da : F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] M. D. MERCURI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro COMUNE BUONALBERGO, PUNTO S.R.L. -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 3364/2021depositata il 02/12/2021 .

R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 08/06/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In procedura di espropriazione presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di M. M. S.r.l. nei confronti della Punto S.r.l., con terzo esecutato il Comune di Buonalbergo, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assegnòoltre mille e trecento euro alla F.lli Miele S.r.l., interveniente sulla base di cambiali, per oltre ventimila euro.

La società F.lli Miele a r.l. non ritenne adeguata la collocazione dei propri crediti e propo s e opposizione agli atti esecutivi, che venne rigettata, nel contraddittorio con il solo creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] M D Mercuri S.r.l., e nella contumacia del debitore esecutato e del terzo pignorato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 3364del 02/12/2021.

La F.lli Miele S.r.l. impugna,con ricorso affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Rispondecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] M D Mercuri S.r.l.

La debitrice esecutata Punto S.r.l. e il terzo pignorato, Comune diBuonalbergo, sono rimasti intimati.

Per l’adunanza camerale del 08/06/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La F.lli Miele S.r.l. impugna, con due motivi , la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3364 del 2/12/2021.

Il primo motivo è posto per omissione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 82, comma 2, e 499, comma 2, cod.proc. civ.Il motivo si incentra sulla rilevata carenza di potere ad agire in giudizio in capo al difensore della società.

Il secondomotivo è dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.

R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle civ. in relazione agli artt. 615 e 617 e 553 cod. proc. civ.

Il mezzo contesta la graduazione dei crediti e la loro liquidazione.

Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza gravata , ha affermato che l’atto di intervento nella procedura esecutiva era inesistente, poiché sottoscritto da difensore non munito di rituale procura alle liti (pag. 3 della sentenza impugnata).

Il primo motivo di ricorso non concerne l a ritualità dell’ atto di intervento, ossia non ne riporta il contenuto e tantomeno spiega se era sottoscritto direttamente dal legale rappresentante della societào dal difensore di questa, e in tale secondo caso se vi era o meno procura rituale, ma si limita ad affermare che nella procedura esecutiva erano stati depositati due atti di precetto, con due distinte procure alle liti, che avevano riferimento anche al la successiva esecuzione e, dunque, dovevano ritenersi riferite anche all’intervento.

A prescindere da ogni questione sulla specificità o meno della censura, che pure sarebbe rilevante, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il primo motivo non si confront a adeguatamente con l’affermazione decisoria del Tribunale, sull’inesistenza di un valido atto di intervento (in relazione alle formalità che devono assistere l’atto di intervento si può leggere, specie in motivazione, Cass. n. 15184 del 10/10/2003 Rv. 567413 – 01 ; con riferimento in generale alla necessità che il creditore interveniente sia munito di jus postulandi si veda la risalente, ma nonsmentita, Cass. n. 6603 del 17/12/1984 Rv. 438149 - 01 ) .

Il mezzo si limita a una apodittica contrapposizione, ribadendo affermazioni già effettuate nella fase di merito ma senza apportare alcun adeguato apparato censorio e, soprattutto , omette di riportare adeguatamente il contenuto degli atti di precetto e di individuare, in essi, il conferimento di una valida procura alle liti, e, inoltre, si limita a ribadire che l’atto di intervento, originariamente R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle carente di valida procura, sarebbe stato successivam ente sanato con un successivo atto di precetto , con riferimento a una diversa somma di denaro, sanatoria, peraltro, non predicabile, alla stregua di risalente giurisprudenza di questa Corte, già sopra richiamata (ancora Cass. n. 6603 del 1984 cit.).

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

Il secondo mezzo è assorbito, in quanto vertente sull’erronea, nella prospettazione della F.lli Miele S.r.l., collocazione e determinazione del proprio credito , e, quindi, il suo esame è precluso dalla statuizione di inammissibilità del primo motivo relativo alla ritualità dell’atto di intervento, per le ragioni sopra esposte.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Co ndanna la ricorr ente al pagamento delle spese processuali di questa fase di legittimità che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, anorma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3450/2022 R.G. proposto da : F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] M. D. MERCURI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro COMUNE BUONALBERGO, PUNTO S.R.L. -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 3364/2021depositata il 02/12/2021 . R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 08/06/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In procedura di espropriazione presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di M. M. S.r.l. nei confronti della Punto S.r.l., con terzo esecutato il Comune di Buonalbergo, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assegnòoltre mille e trecento euro alla F.lli Miele S.r.l., interveniente sulla base di cambiali, per oltre ventimila euro. La società F.lli Miele a r.l. non ritenne adeguata la collocazione dei propri crediti e propo s e opposizione agli atti esecutivi, che venne rigettata, nel contraddittorio con il solo creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] M D Mercuri S.r.l., e nella contumacia del debitore esecutato e del terzo pignorato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 3364del 02/12/2021. La F.lli Miele S.r.l. impugna,con ricorso affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rispondecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] M D Mercuri S.r.l. La debitrice esecutata Punto S.r.l. e il terzo pignorato, Comune diBuonalbergo, sono rimasti intimati. Per l’adunanza camerale del 08/06/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La F.lli Miele S.r.l. impugna, con due motivi , la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3364 del 2/12/2021. Il primo motivo è posto per omissione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 82, comma 2, e 499, comma 2, cod.proc. civ.Il motivo si incentra sulla rilevata carenza di potere ad agire in giudizio in capo al difensore della società. Il secondomotivo è dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle civ. in relazione agli artt. 615 e 617 e 553 cod. proc. civ. Il mezzo contesta la graduazione dei crediti e la loro liquidazione. Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza gravata , ha affermato che l’atto di intervento nella procedura esecutiva era inesistente, poiché sottoscritto da difensore non munito di rituale procura alle liti (pag. 3 della sentenza impugnata). Il primo motivo di ricorso non concerne l a ritualità dell’ atto di intervento, ossia non ne riporta il contenuto e tantomeno spiega se era sottoscritto direttamente dal legale rappresentante della societào dal difensore di questa, e in tale secondo caso se vi era o meno procura rituale, ma si limita ad affermare che nella procedura esecutiva erano stati depositati due atti di precetto, con due distinte procure alle liti, che avevano riferimento anche al la successiva esecuzione e, dunque, dovevano ritenersi riferite anche all’intervento. A prescindere da ogni questione sulla specificità o meno della censura, che pure sarebbe rilevante, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il primo motivo non si confront a adeguatamente con l’affermazione decisoria del Tribunale, sull’inesistenza di un valido atto di intervento (in relazione alle formalità che devono assistere l’atto di intervento si può leggere, specie in motivazione, Cass. n. 15184 del 10/10/2003 Rv. 567413 – 01 ; con riferimento in generale alla necessità che il creditore interveniente sia munito di jus postulandi si veda la risalente, ma nonsmentita, Cass. n. 6603 del 17/12/1984 Rv. 438149 - 01 ) . Il mezzo si limita a una apodittica contrapposizione, ribadendo affermazioni già effettuate nella fase di merito ma senza apportare alcun adeguato apparato censorio e, soprattutto , omette di riportare adeguatamente il contenuto degli atti di precetto e di individuare, in essi, il conferimento di una valida procura alle liti, e, inoltre, si limita a ribadire che l’atto di intervento, originariamente R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle carente di valida procura, sarebbe stato successivam ente sanato con un successivo atto di precetto , con riferimento a una diversa somma di denaro, sanatoria, peraltro, non predicabile, alla stregua di risalente giurisprudenza di questa Corte, già sopra richiamata (ancora Cass. n. 6603 del 1984 cit.). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. Il secondo mezzo è assorbito, in quanto vertente sull’erronea, nella prospettazione della F.lli Miele S.r.l., collocazione e determinazione del proprio credito , e, quindi, il suo esame è precluso dalla statuizione di inammissibilità del primo motivo relativo alla ritualità dell’atto di intervento, per le ragioni sopra esposte. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co ndanna la ricorr ente al pagamento delle spese processuali di questa fase di legittimità che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre R.g. n. 3450 del 2022 Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, anorma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
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