CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/3/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in qualità di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza di restituzione di una somma di denaro oggetto di sequestro preventivo, disposto in data 20/5/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta avanzata, quale terza interessata, da [OSCURATO:PERSONA], assumendo, da un lato, la sua carenza di interesse, non essendo di sua proprietà gli orologi dalla cui vendita proveniva il denaro; e, dall'altro lato, l'infondatezza dell'istanza, atteso che, prima del sequestro della somma, la donna si sarebbe recata a Roma e avrebbe restituito i soldi al compratore ritirando gli orologi, per cui non avrebbe potuto più detenerli al momento del sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione gli artt.321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., nonché il travisamento della prova refluente nella violazione dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. artt. 240- bis cod. pen., 321 e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché il travisamento della prova costituita dalle intercettazioni. Secondo quanto emergerebbe, infatti, dal tenore di queste ultime, travisato dal giudice di merito, la donna sarebbe la consegnataria della somma di danaro, ricevuta in data 11/4/2019 dal soggetto cui aveva dato gli orologi; sicché ella avrebbe titolo per rivendicarne la titolarità in applicazione dei principi sul possesso di beni mobili. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, interesse alla restituzione della somma ricavata dalla vendita degli orologi di sua proprietà, a suo tempo comprati da [OSCURATO:PERSONA], compagno della Zaharia, e non riferibili a [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori travisamenti della prova si riscontrerebbero con riferimento allo stralcio di una denuncia proposta, per i fatti in questione, a carico sia della Zaharia che di [OSCURATO:PERSONA]; nonché in relazione alla lettura delle intercettazioni, da cui emergerebbe, secondo l'ordinanza, che gli orologi e il denaro erano stati restituiti, mentre in esse non vi sarebbe alcuna prova di tale fatto. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che in materia di incidente di esecuzione avente ad oggetto la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice. Pertanto, sulla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione, adottata senza formalità con ordinanza, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice; opposizione che, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta. 4. Ne consegue che l'odierna impugnazione, deve essere convertita in opposizione nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 5, n. 16018 del 18/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437-01; v. anche Sez. 1, n. 52058 del 10/6/2014, Bimbola, Rv 261604-01; Sez. 1, n.4083 del 11/1/2013, Tabbi', Rv 254812-01), con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo. Così deciso in data 2/12/202