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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41509/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 50,00 di multa.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo.

Sebbene la Corte territoriale si sia espressa in termini sintetici, affermando la "congruità" della pena stabilita, deve ritenersi che tale motivazione sia adeguata rispetto al caso concreto in base ai principi consolidati espressi in sede di legittimità.

In proposito è il caso di considerare che in tema di determinazione della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, la giurisprudenza della Suprema Corte ammetta la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprima con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101).

Tale motivazione è reputata sufficiente nel caso in cui il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale.

Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha rilevato la mancanza di elementi di positiva valutazione valevoli ai fini della concessione del beneficio.

Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 50,00 di multa. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo. Sebbene la Corte territoriale si sia espressa in termini sintetici, affermando la "congruità" della pena stabilita, deve ritenersi che tale motivazione sia adeguata rispetto al caso concreto in base ai principi consolidati espressi in sede di legittimità. In proposito è il caso di considerare che in tema di determinazione della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, la giurisprudenza della Suprema Corte ammetta la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprima con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101). Tale motivazione è reputata sufficiente nel caso in cui il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha rilevato la mancanza di elementi di positiva valutazione valevoli ai fini della concessione del beneficio. Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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