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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21636/2026

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ifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ERRICO Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 602/2022 depositatail 18.5.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026Adria Bigatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellarispettiva qualità di moglie e figli di [OSCURATO:PERSONA], convenivano dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per far accertare e dichiarare la loroesclusiva proprietà dei lastrici solari insistenti sui locali attualmente locatialla F.lli Peluso snc siti all’interno di un immobile in corso di realizzazionein Tricase ed insistente su suolo oggetto di donazione al figlio Michele daldefunto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della convenuta allademolizione delle costruzioni e manufatti ivi realizzati o, comunque, inmancanza dichiarare la proprietà ex art. 936 c.c. anche degli stessi; edancora, la condanna alla rimozione della servitù di scarico e riduzione delladistanza legale delle tubazioni del suo impianto (rappresentavano che trail loro dante causa e la sorella Francesca vi era stato un accordo verbale inforza del quale, intestata la concessione edilizia alla sola Francesca, inogni caso i lotti realizzati sarebbero rimasti distinti, secondo le rispettiveproprietà, con conseguente titolarità anche dei relativi lastrici.

DecedutoMichele, Francesca non aveva rispettato gli accordi verbali e si eraappropriata, oltre che dei lastrici, anche di una residua zona di terreno epretendeva l’usucapione dell’intera proprietà).Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’usucapione anche abbreviata;in via gradata, eccepiva come le avverse pretese costituissero una lesionedi legittima, così impugnando la disposizione del genitore e chiedendo, invia riconvenzionale, di essere reintegrata nella sua quota, previa riduzionedelle donazioni effettuate in favore del fratello Michele.Con sentenza n. 3039/2017, il Tribunale di Lecce rigettava la domandarelativa all’accertamento della proprietà della residua zona di terrenorimasta inedificata, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nelfrattempo, deceduta) al pagamento in favore degli attori delle spese ditrascrizione ed accatastamento; rigettava la domanda di usucapione eNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026condannava i convenuti al risarcimento del danno; rigettava la domandariconvenzionale di riduzione.Avverso detta sentenza proponevano appello gli odierni ricorrenti,lamentando l’erroneo rigetto della domanda di rivendica del lastrico solaree la limitata quantificazione dei danni.

Si costituivano gli eredi di Panicodi usucapione.

La Corte di appello rigettava entrambi i gravami, inparticolare integrando la sentenza impugnata quanto alla motivazione sulrigetto della domanda di rivendica.Ricorrono per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PanicoGiovanni Andrea.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe leparti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va evidenziato, a fronte della questionesollevata dai controricorrenti, che non deve essere disposta la integrazionedel contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (appellato-appellante incidentale), giacché lo stesso risulta deceduto, alla stregua diquanto allegato dai controricorrenti, successivamente alla pronuncia dellasentenza oggi impugnata con la conseguenza che, per il principio diultrattività del mandato, risulta ritualmente notificato il ricorso presso ilprocuratore costituito nel giudizio di appello (si veda tra le molte Sez. 2,n. 20964 del 22.8.2018).2.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.948 e 934 del codice civile, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: inparticolare, la Corte territoriale nel rigettare la domanda di rivendica dellaproprietà del lastricato solare sovrastante i locali di indiscussa proprietàdei sigg.ri Bigatti - Panico sarebbe incorsa, sebbene ne abbia modificato lamotivazione, nel medesimo errore commesso dal Tribunale il quale avevafatto leva sul disposto dell’art. 934 c.c.Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026Va disattesa, al riguardo, l’eccezione preliminare di inammissibilità delmotivo, per violazione del principio di autosufficienza, sollevata daicontroricorrenti (con riferimento all’omessa indicazione dei punti dellasentenza di primo grado di cui si lamenta l’acritico recepimento da partedella Corte di appello, il che impedirebbe alla Corte di ricavare tutti glielementi ai fini della decisione dallo stesso ricorso): invero, dal contestocomplessivo del motivo si evince che la doglianza dei ricorrenti si appuntatanto contro la sentenza di primo grado quanto contro quella di appelloper l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che hanno condotto ilprimo giudice a rigettare la domanda di rivendica del lastrico sotto ilprofilo della non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 934 c.c. per lamancata rivendica dei locali sottostanti e i giudici di appello ad escluderela raggiunta prova della titolarità esclusiva del lastricato in capo agli eredidi [OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno, il motivo è infondato.

Per quanto iricorrenti prospettino formalmente la violazione di legge – ovverosia unaerronea applicazione dell’istituto dell’accessione e la erroneainterpretazione, da parte della Corte territoriale dei presupposti dellarivendica – laddove in realtà ciò che richiedono alla Corte di legittimità è larivalutazione delle emergenze istruttorie asseritamente male intese daigiudici di merito e, segnatamente, delle risultanze dei titoli di provenienzacirca la proprietà di tutto il giardino retrostante in capo a [OSCURATO:PERSONA](e, di conseguenza, in capo agli aventi causa dallo stesso) e dallerisultanze della CTU del giudizio di primo grado del geom.

GiuseppeSamele.L’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spettaindividuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne leprove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra leNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione.

La valutazione delle prove raccolte costituisce un’attivitàriservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissionedell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari – la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali – che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo;tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.Nel caso che occupa, è già il tenore letterale del ricorso introduttivo adevidenziare come quello che i ricorrenti richiedono è il sindacato in ordineall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, laddove si lamentaad esempio l’omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, delleconclusioni del consulente nominato dal Tribunale, che sarebbero state“inspiegabilmente ignorate e disattese nel mentre avrebbe dovutoaccogliere la domanda di rilascio del lastricato spiegata dagli odierniricorrenti, poiché, sulla base delle considerazioni svolte dal Consulente …”(cfr. pag. 12 del ricorso), oppure che “sia il Tribunale, sia la Corte diAppello, non hanno tenuto conto e, argomentando circa la inapplicabilitàdell’articolo 934 c.c. nel caso di specie, hanno rigettato la domanda direvindica spiegata ai sensi dell’articolo 948 c.c., pur sussistendo in atti laprova provata della esistenza della proprietà esclusiva del lastrico solare”(pag. 12).Risulta dunque evidente come i ricorrenti lamentino un errore divalutazione laddove, per principio pacifico, “l’errore di valutazione in cuisia incorso il giudice di merito (…) non è mai sindacabile in sede dilegittimità” (così, tra tante, Sez.

III, n. 9356 del 12.4.2017).

Il motivo diricorso non può risolversi nella mera istanza di revisione del giudizio difatto operato dal giudice di merito (Sez.

U., n. 24148 del 25.10.2013), néNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026nella invocazione di una differente lettura delle risultanze istruttorie, postoil principio secondo cui «l'esame dei documenti esibiti e delle deposizionidei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità dialcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione dialtre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o aconfutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(così Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24.05.2006: conf.

Sez. 1, n. 11511del 23.05.2014; Sez.

L n. 13485 del 13.06.2014).

È la complessivavalutazione del materiale probatorio acquisito ad essere rimessa indiscussione in questa sede, senza che la stessa si sia tradotta in un viziodi omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità exart. 360 c.p.c., n. 5, non sussistendo nel ragionamento del giudice dimerito, quale risulta dalla sentenza, il mancato o deficiente esame di puntidecisivi della controversia: invero, alle pagg. 5 e 6 della motivazione, laCorte salentina dà conto in maniera puntuale delle ragioni, ricavabili anchedalle risultanze della istruttoria tecnica, per le quali la rivendica andavarigettata (si parla, infatti, di “due zone di terreno non recintate e contiguetra loro, entrambe impegnate nella realizzazione della costruzione dacomproprietà”, di “quote mai esattamente individuate e precisate nelladividente, che riverbera effetto anche sulla condizione petitoria del lastricosolare”; inoltre, la Corte evidenzia che, pur se il passaggio motivazionaledella pronuncia di primo grado secondo cui “è pertanto da ritenersiNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026raggiunta la prova della titolarità di una quota di proprietà del terreno daparte del figlio Michele”, non risulta fatto oggetto di impugnazione…, “lapresenza di tale permasa comunione unitamente ai dubbi circa i titoli diacquisto e dunque al soddisfacimento dei rigorosi oneri probatori richiestiin capo agli attori ai fini dell’accoglimento della domanda di rivendicazione,rende impossibile concludere in tal senso”).Il motivo, pertanto, va rigettato.4.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1226 c.c. e degli artt. 113 comma 1 prima parte, 114e 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c..

Inparticolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte di appello sisarebbe adagiata sulla motivazione del Tribunale quanto alla liquidazionedel danno patito in dipendenza della lesione del diritto di proprietà.Il motivo è infondato.In primis, in ragione del rigetto del primo motivo, atteso che il rigettodella domanda di rivendica del lastricato solare è stato in questa sedeconfermato; in secundis, quanto al risarcimento del danno da lesione deldiritto di proprietà sulla zona di terreno oggetto di rivendica accolta daigiudici di merito (statuizione sulla quale è calato il giudicato), la Corte diappello, con motivazione non apparente, chiarisce che l’ulteriore danno(rispetto agli Euro 5.000,00 liquidati equitativamente dal Tribunale)afferisce a voci di pregiudizio rimaste indimostrate, in particolare quantoal danno cd. edificatorio che, pur quantificato dal CTU, non sarebbefinanche supportato da adeguata allegazione dalla parte a tanto tenutaquanto ai possibili utilizzi dell’area se non fosse intervenuta la variante incorso d’opera richiesta da [OSCURATO:PERSONA].

Anche il secondo motivo vapertanto rigettato.Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quaterd.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spesedel grado di legittimità liquidate in Euro 8.500,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115si della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ERRICO Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 602/2022 depositatail 18.5.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026Adria Bigatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellarispettiva qualità di moglie e figli di [OSCURATO:PERSONA], convenivano dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per far accertare e dichiarare la loroesclusiva proprietà dei lastrici solari insistenti sui locali attualmente locatialla F.lli Peluso snc siti all’interno di un immobile in corso di realizzazionein Tricase ed insistente su suolo oggetto di donazione al figlio Michele daldefunto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della convenuta allademolizione delle costruzioni e manufatti ivi realizzati o, comunque, inmancanza dichiarare la proprietà ex art. 936 c.c. anche degli stessi; edancora, la condanna alla rimozione della servitù di scarico e riduzione delladistanza legale delle tubazioni del suo impianto (rappresentavano che trail loro dante causa e la sorella Francesca vi era stato un accordo verbale inforza del quale, intestata la concessione edilizia alla sola Francesca, inogni caso i lotti realizzati sarebbero rimasti distinti, secondo le rispettiveproprietà, con conseguente titolarità anche dei relativi lastrici. DecedutoMichele, Francesca non aveva rispettato gli accordi verbali e si eraappropriata, oltre che dei lastrici, anche di una residua zona di terreno epretendeva l’usucapione dell’intera proprietà).Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’usucapione anche abbreviata;in via gradata, eccepiva come le avverse pretese costituissero una lesionedi legittima, così impugnando la disposizione del genitore e chiedendo, invia riconvenzionale, di essere reintegrata nella sua quota, previa riduzionedelle donazioni effettuate in favore del fratello Michele.Con sentenza n. 3039/2017, il Tribunale di Lecce rigettava la domandarelativa all’accertamento della proprietà della residua zona di terrenorimasta inedificata, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nelfrattempo, deceduta) al pagamento in favore degli attori delle spese ditrascrizione ed accatastamento; rigettava la domanda di usucapione eNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026condannava i convenuti al risarcimento del danno; rigettava la domandariconvenzionale di riduzione.Avverso detta sentenza proponevano appello gli odierni ricorrenti,lamentando l’erroneo rigetto della domanda di rivendica del lastrico solaree la limitata quantificazione dei danni. Si costituivano gli eredi di Panicodi usucapione. La Corte di appello rigettava entrambi i gravami, inparticolare integrando la sentenza impugnata quanto alla motivazione sulrigetto della domanda di rivendica.Ricorrono per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PanicoGiovanni Andrea. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe leparti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va evidenziato, a fronte della questionesollevata dai controricorrenti, che non deve essere disposta la integrazionedel contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (appellato-appellante incidentale), giacché lo stesso risulta deceduto, alla stregua diquanto allegato dai controricorrenti, successivamente alla pronuncia dellasentenza oggi impugnata con la conseguenza che, per il principio diultrattività del mandato, risulta ritualmente notificato il ricorso presso ilprocuratore costituito nel giudizio di appello (si veda tra le molte Sez. 2,n. 20964 del 22.8.2018).2. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.948 e 934 del codice civile, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: inparticolare, la Corte territoriale nel rigettare la domanda di rivendica dellaproprietà del lastricato solare sovrastante i locali di indiscussa proprietàdei sigg.ri Bigatti - Panico sarebbe incorsa, sebbene ne abbia modificato lamotivazione, nel medesimo errore commesso dal Tribunale il quale avevafatto leva sul disposto dell’art. 934 c.c.Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026Va disattesa, al riguardo, l’eccezione preliminare di inammissibilità delmotivo, per violazione del principio di autosufficienza, sollevata daicontroricorrenti (con riferimento all’omessa indicazione dei punti dellasentenza di primo grado di cui si lamenta l’acritico recepimento da partedella Corte di appello, il che impedirebbe alla Corte di ricavare tutti glielementi ai fini della decisione dallo stesso ricorso): invero, dal contestocomplessivo del motivo si evince che la doglianza dei ricorrenti si appuntatanto contro la sentenza di primo grado quanto contro quella di appelloper l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che hanno condotto ilprimo giudice a rigettare la domanda di rivendica del lastrico sotto ilprofilo della non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 934 c.c. per lamancata rivendica dei locali sottostanti e i giudici di appello ad escluderela raggiunta prova della titolarità esclusiva del lastricato in capo agli eredidi [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, il motivo è infondato. Per quanto iricorrenti prospettino formalmente la violazione di legge – ovverosia unaerronea applicazione dell’istituto dell’accessione e la erroneainterpretazione, da parte della Corte territoriale dei presupposti dellarivendica – laddove in realtà ciò che richiedono alla Corte di legittimità è larivalutazione delle emergenze istruttorie asseritamente male intese daigiudici di merito e, segnatamente, delle risultanze dei titoli di provenienzacirca la proprietà di tutto il giardino retrostante in capo a [OSCURATO:PERSONA](e, di conseguenza, in capo agli aventi causa dallo stesso) e dallerisultanze della CTU del giudizio di primo grado del geom. GiuseppeSamele.L’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spettaindividuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne leprove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra leNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione. La valutazione delle prove raccolte costituisce un’attivitàriservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissionedell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari – la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali – che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo;tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.Nel caso che occupa, è già il tenore letterale del ricorso introduttivo adevidenziare come quello che i ricorrenti richiedono è il sindacato in ordineall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, laddove si lamentaad esempio l’omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, delleconclusioni del consulente nominato dal Tribunale, che sarebbero state“inspiegabilmente ignorate e disattese nel mentre avrebbe dovutoaccogliere la domanda di rilascio del lastricato spiegata dagli odierniricorrenti, poiché, sulla base delle considerazioni svolte dal Consulente …”(cfr. pag. 12 del ricorso), oppure che “sia il Tribunale, sia la Corte diAppello, non hanno tenuto conto e, argomentando circa la inapplicabilitàdell’articolo 934 c.c. nel caso di specie, hanno rigettato la domanda direvindica spiegata ai sensi dell’articolo 948 c.c., pur sussistendo in atti laprova provata della esistenza della proprietà esclusiva del lastrico solare”(pag. 12).Risulta dunque evidente come i ricorrenti lamentino un errore divalutazione laddove, per principio pacifico, “l’errore di valutazione in cuisia incorso il giudice di merito (…) non è mai sindacabile in sede dilegittimità” (così, tra tante, Sez. III, n. 9356 del 12.4.2017). Il motivo diricorso non può risolversi nella mera istanza di revisione del giudizio difatto operato dal giudice di merito (Sez. U., n. 24148 del 25.10.2013), néNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026nella invocazione di una differente lettura delle risultanze istruttorie, postoil principio secondo cui «l'esame dei documenti esibiti e delle deposizionidei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità dialcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione dialtre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o aconfutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(così Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24.05.2006: conf. Sez. 1, n. 11511del 23.05.2014; Sez. L n. 13485 del 13.06.2014). È la complessivavalutazione del materiale probatorio acquisito ad essere rimessa indiscussione in questa sede, senza che la stessa si sia tradotta in un viziodi omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità exart. 360 c.p.c., n. 5, non sussistendo nel ragionamento del giudice dimerito, quale risulta dalla sentenza, il mancato o deficiente esame di puntidecisivi della controversia: invero, alle pagg. 5 e 6 della motivazione, laCorte salentina dà conto in maniera puntuale delle ragioni, ricavabili anchedalle risultanze della istruttoria tecnica, per le quali la rivendica andavarigettata (si parla, infatti, di “due zone di terreno non recintate e contiguetra loro, entrambe impegnate nella realizzazione della costruzione dacomproprietà”, di “quote mai esattamente individuate e precisate nelladividente, che riverbera effetto anche sulla condizione petitoria del lastricosolare”; inoltre, la Corte evidenzia che, pur se il passaggio motivazionaledella pronuncia di primo grado secondo cui “è pertanto da ritenersiNumero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026raggiunta la prova della titolarità di una quota di proprietà del terreno daparte del figlio Michele”, non risulta fatto oggetto di impugnazione…, “lapresenza di tale permasa comunione unitamente ai dubbi circa i titoli diacquisto e dunque al soddisfacimento dei rigorosi oneri probatori richiestiin capo agli attori ai fini dell’accoglimento della domanda di rivendicazione,rende impossibile concludere in tal senso”).Il motivo, pertanto, va rigettato.4. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1226 c.c. e degli artt. 113 comma 1 prima parte, 114e 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. Inparticolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte di appello sisarebbe adagiata sulla motivazione del Tribunale quanto alla liquidazionedel danno patito in dipendenza della lesione del diritto di proprietà.Il motivo è infondato.In primis, in ragione del rigetto del primo motivo, atteso che il rigettodella domanda di rivendica del lastricato solare è stato in questa sedeconfermato; in secundis, quanto al risarcimento del danno da lesione deldiritto di proprietà sulla zona di terreno oggetto di rivendica accolta daigiudici di merito (statuizione sulla quale è calato il giudicato), la Corte diappello, con motivazione non apparente, chiarisce che l’ulteriore danno(rispetto agli Euro 5.000,00 liquidati equitativamente dal Tribunale)afferisce a voci di pregiudizio rimaste indimostrate, in particolare quantoal danno cd. edificatorio che, pur quantificato dal CTU, non sarebbefinanche supportato da adeguata allegazione dalla parte a tanto tenutaquanto ai possibili utilizzi dell’area se non fosse intervenuta la variante incorso d’opera richiesta da [OSCURATO:PERSONA]. Anche il secondo motivo vapertanto rigettato.Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Numero registro generale 13531/2023Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 21636/2026Data pubblicazione 24/06/2026In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quaterd.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spesedel grado di legittimità liquidate in Euro 8.500,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115si della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci
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