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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45227/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, deducendo violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino).

Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.

Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma2, cod. proc. pen, come emergenti dalla revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dalla comunicazione della guardia di finanza di Lecce.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, deducendo violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma2, cod. proc. pen, come emergenti dalla revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dalla comunicazione della guardia di finanza di Lecce. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ott
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