CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con riferimento all'omessa statuizione in merito alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e l'inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 30.6.2001, che aveva riformato quella di primo grado emessa il 15.6.1999, divenuta irrevocabile dal 24.6.2002, con quella di anni trenta di reclusione. A ragione della decisione, riteneva che la situazione del ricorrente fosse diversa da quella esaminata dalla sentenza della Corte Edu e dalle pronunce richiamate nell'istanza del condannato e che, in particolare, la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato era stata rigettata dalla Corte di Assise di appello di Messina "non per disapplicazione della normativa al riguardo, come innovata dall'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. b), I. 16.12.1999, n. 479, bensì in applicazione della normativa del codice di rito, non essendo stata avanzata la relativa istanza nei motivi di appello (vedi nota del 21.4.2015 del Tribunale di Messina)". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, con riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, ex art. 30 lett. b) I. 479 del 16.12.1999, in ordine alla sentenza passata in giudicato il 24.6.2002, vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per "contraddittorietà sub specie di travisamento". Ha, al riguardo, evidenziato che il Giudice dell'esecuzione non aveva acquisito né la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina, né i motivi di appello formulati avverso detta decisione, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso dalla difesa, "al fine di dimostrare che effettivamente, nell'ambito del processo conclusosi con la sentenza passata in giudicato il 24.6.2002, era stata avanzata, con l'atto di appello, l'istanza di riduzione della pena ex art. 30 lett. b) della legge n. 479 del 1999". 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, con riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, ex art. 30 lett. b) I. 479 del 16.12.1999, in ordine alla sentenza passata in giudicato il 12.6.1998, vizio di motivazione per apparenza della stessa, nonché per inosservanza degli artt. 2 cod. pen. e 442 cod. proc. pen.. Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato ad affermare che la situazione del Bonanno non fosse equiparabile a quella esaminata dalla Corte Europea e dalla sentenza n. 210 del 2013 della Corte Costituzionale, senza effettuare alcuna valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'invocata rideterminazione della pena; che il Bonanno aveva chiesto di accedere al rito abbreviato prima che venisse introdotta la terza parte del comma secondo dell'art.442 cod. proc. pen. (art. 7, comma 2 d.l. 341/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 4 del 19.1.2001), sicché la pena dell'ergastolo con isolamento diurno era ancora suscettibile di riduzione alla pena di anni trenta, come Drevisto dalla seconda parte del medesimo comma; che ciò avrebbe comportato l'inosservanza della disciplina sulla successione delle leggi nel tempo in riferimento all'art. 442 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata per avere omesso di valutare la richiesta formulata dal condannato volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudic:ati con le due indicate sentenze di condanna. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa statuizione in merito alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, Il Tribunale di Napoli ha omesso di valutare la ric:hiesta del condannato tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 30.6.2001, divenuta irrevocabile dal 24.6.2002, e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Messina del 21.3.1997, divenuta irrevocabile dal 12.6.1998. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente a tale punto con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli perché proceda a esaminare la specifica richiesta del condannato. 2. Il ricorso è, invece, inammissibile nel resto atteso che, come risulta dagli atti del procedimento, la stessa istanza, volta alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, era stata rigettata dalla Corte di appello di Messina in data 20.6.2012 con decisione divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione intervenuta in data 16 luglio 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa valutazione dell'istanza di riconoscimento della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così decis