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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22888/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Monza, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXX,volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di undici sentenzeirrevocabili (1.

Corte appello Milano del 20/03/2024;

2. Tribunale Monza del 21/03/2023;3.

Tribunale Monza del 21/09/2021;

4. Tribunale Milano del 09/12/2019;

5. TribunaleMilano del 01/03/2021;

6. Tribunale Milano del 25/11/2019;

7. Corte appello Milano del29/03/2022;

8. Tribunale Monza del 30/05/2019;

9. Tribunale Monza del 15/11/2019;

10. Tribunale Monza del 22/10/2019; Tribunale Monza del 15/11/2018), tutte di condanna per reati di tentato furto di generi alimentari.A ragione, il Giudice dell’esecuzione osservava come le condotte criminose sifossero protratte per un arco temporale di quasi otto anni, dal 2015 al 2023, senza chetra un episodio e l’altro vi fosse contiguità temporale, essendo spesso trascorsi mesi,talora anni; pur a fronte dell’omogeneità delle violazioni, la spinta a delinquere,individuata nel dedotto stato di tossicodipendenza e di indigenza, non era ritenuta idoneaa rivelare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, rispondendo i singoli fatti aesigenze contingenti e immediate, tali da denotare piuttosto una reiterata inclinazionedelinquenziale che l’attuazione di un programma unitario.2.

Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge in relazione agli artt. cod. pen. e671 cod. proc. pen., e vizio della motivazione.La ricorrente censura l’errata valutazione del giudice dell’esecuzione, che haescluso il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicatenell’istanza, incorrendo anzitutto in un evidente travisamento laddove ha ritenuto che lecondotte giudicate fossero state commesse in un arco temporale di quasi otto anni,mentre, al contrario, i fatti si collocano tra l’episodio più risalente dell’8 marzo 2016 equello più recente del 10 dicembre 2019.

Il giudice dell’esecuzione non ha poiconsiderato che, in sede di cognizione, la continuazione era già stata riconosciuta tra dueepisodi commessi rispettivamente il 12 maggio 2018 e il 10 dicembre 2019 (sentenza delTribunale di Milano n. 2252/2021 del 1° marzo 2021), nonché tra cinque episodicommessi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017 (sentenza delTribunale di Monza n. 3128/2019 del 15 novembre 2019).

Infine, il giudicedell’esecuzione non ha adeguatamente valutato l’identità del modus operandi e lacomune causale delle condotte, individuata nell’esigenza di sostentamento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.2.

Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

È stato, più volte, affermato, in tema dicontinuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondarela valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen.,violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitariapredeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012,Madonia e altri, Rv. 253664).Costituisce inoltre un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudicedell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio,non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenutasussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno sicollocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; diconseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardoad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice dellacognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridicheemergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1 n. 19358 del22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227;Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019,Palumbo, Rv. 276944).Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce ilriconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nelcaso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, aiquali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e nongiudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare lasituazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventualereiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza dispecifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto aquelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenzadegli altri, al delineato disegno.

Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conservapiena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedentevalutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro dellecircostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovoprocedimento.Ed ancora stato condivisibilmente affermato che l'ampio arco temporale entro cuirisultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degliulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01).3.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, avendo escluso il vincolo della continuazione senza adeguatamenteconfrontarsi con il dato, risultante dagli atti, che alcune delle sentenze di cui all’istanzaavevano già riconosciuto, in sede di cognizione, la continuazione interna tra fatti ricadentinel medesimo contesto spazio-temporale cui appartengono ulteriori condotte oggettodell’istanza.Vengono in rilievo, in particolare, la sentenza del Tribunale di Monza del 15novembre 2019, (sub n. 9), che ha riconosciuto la continuazione interna tra cinqueepisodi commessi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017, e lasentenza del Tribunale di Milano del 1° marzo 2021 (sub n. 5), che ha ravvisato ilmedesimo vincolo tra i fatti del 12 maggio 2018 e del 10 dicembre 2019.Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata non si sottrae alle censurearticolate con il ricorso, là dove esclude in termini unitari il vincolo della continuazionesenza verificare, anzitutto, se talune delle condotte oggetto dell’istanza si collocasseroall’interno di segmenti temporali già ritenuti, in sede cognitoria, espressivi di un disegnocriminoso unitario (quanto al periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017,il fatto giudicato con la sentenza indicata al n. 10, relativo all’episodio del 14 marzo 2017;quanto al periodo compreso tra il 12 maggio 2018 e il 10 dicembre 2019, i fatti giudicaticon le sentenze indicate ai nn. 6 e 2, relativi, rispettivamente, agli episodi del 24 maggio2018 e del 25 aprile 2019).

Una volta accertata tale evenienza, il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto quindi dar conto, con motivazione specifica e aderente alle risultanze deiprovvedimenti acquisiti, delle ragioni per cui quei fatti non potessero essere ricondotti almedesimo disegno criminoso.Né l’ordinanza contiene una effettiva valutazione in ordine alla configurabilità delvincolo almeno con riferimento a gruppi di reati cronologicamente ravvicinati e omogeneiper natura delle condotte e causale.4.

Per le rilevate lacune, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica (C.

Cost. 9luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo arivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Monza.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Monza, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXX,volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di undici sentenzeirrevocabili (1. Corte appello Milano del 20/03/2024; 2. Tribunale Monza del 21/03/2023;3. Tribunale Monza del 21/09/2021; 4. Tribunale Milano del 09/12/2019; 5. TribunaleMilano del 01/03/2021; 6. Tribunale Milano del 25/11/2019; 7. Corte appello Milano del29/03/2022; 8. Tribunale Monza del 30/05/2019; 9. Tribunale Monza del 15/11/2019; 10. Tribunale Monza del 22/10/2019; Tribunale Monza del 15/11/2018), tutte di condanna per reati di tentato furto di generi alimentari.A ragione, il Giudice dell’esecuzione osservava come le condotte criminose sifossero protratte per un arco temporale di quasi otto anni, dal 2015 al 2023, senza chetra un episodio e l’altro vi fosse contiguità temporale, essendo spesso trascorsi mesi,talora anni; pur a fronte dell’omogeneità delle violazioni, la spinta a delinquere,individuata nel dedotto stato di tossicodipendenza e di indigenza, non era ritenuta idoneaa rivelare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, rispondendo i singoli fatti aesigenze contingenti e immediate, tali da denotare piuttosto una reiterata inclinazionedelinquenziale che l’attuazione di un programma unitario.2. Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge in relazione agli artt. cod. pen. e671 cod. proc. pen., e vizio della motivazione.La ricorrente censura l’errata valutazione del giudice dell’esecuzione, che haescluso il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicatenell’istanza, incorrendo anzitutto in un evidente travisamento laddove ha ritenuto che lecondotte giudicate fossero state commesse in un arco temporale di quasi otto anni,mentre, al contrario, i fatti si collocano tra l’episodio più risalente dell’8 marzo 2016 equello più recente del 10 dicembre 2019. Il giudice dell’esecuzione non ha poiconsiderato che, in sede di cognizione, la continuazione era già stata riconosciuta tra dueepisodi commessi rispettivamente il 12 maggio 2018 e il 10 dicembre 2019 (sentenza delTribunale di Milano n. 2252/2021 del 1° marzo 2021), nonché tra cinque episodicommessi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017 (sentenza delTribunale di Monza n. 3128/2019 del 15 novembre 2019). Infine, il giudicedell’esecuzione non ha adeguatamente valutato l’identità del modus operandi e lacomune causale delle condotte, individuata nell’esigenza di sostentamento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema dicontinuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondarela valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen.,violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitariapredeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012,Madonia e altri, Rv. 253664).Costituisce inoltre un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudicedell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio,non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenutasussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno sicollocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; diconseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardoad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice dellacognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridicheemergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1 n. 19358 del22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227;Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019,Palumbo, Rv. 276944).Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce ilriconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nelcaso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, aiquali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e nongiudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare lasituazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventualereiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza dispecifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto aquelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenzadegli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conservapiena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedentevalutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro dellecircostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovoprocedimento.Ed ancora stato condivisibilmente affermato che l'ampio arco temporale entro cuirisultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degliulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01).3. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, avendo escluso il vincolo della continuazione senza adeguatamenteconfrontarsi con il dato, risultante dagli atti, che alcune delle sentenze di cui all’istanzaavevano già riconosciuto, in sede di cognizione, la continuazione interna tra fatti ricadentinel medesimo contesto spazio-temporale cui appartengono ulteriori condotte oggettodell’istanza.Vengono in rilievo, in particolare, la sentenza del Tribunale di Monza del 15novembre 2019, (sub n. 9), che ha riconosciuto la continuazione interna tra cinqueepisodi commessi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017, e lasentenza del Tribunale di Milano del 1° marzo 2021 (sub n. 5), che ha ravvisato ilmedesimo vincolo tra i fatti del 12 maggio 2018 e del 10 dicembre 2019.Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata non si sottrae alle censurearticolate con il ricorso, là dove esclude in termini unitari il vincolo della continuazionesenza verificare, anzitutto, se talune delle condotte oggetto dell’istanza si collocasseroall’interno di segmenti temporali già ritenuti, in sede cognitoria, espressivi di un disegnocriminoso unitario (quanto al periodo compreso tra il 31 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017,il fatto giudicato con la sentenza indicata al n. 10, relativo all’episodio del 14 marzo 2017;quanto al periodo compreso tra il 12 maggio 2018 e il 10 dicembre 2019, i fatti giudicaticon le sentenze indicate ai nn. 6 e 2, relativi, rispettivamente, agli episodi del 24 maggio2018 e del 25 aprile 2019). Una volta accertata tale evenienza, il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto quindi dar conto, con motivazione specifica e aderente alle risultanze deiprovvedimenti acquisiti, delle ragioni per cui quei fatti non potessero essere ricondotti almedesimo disegno criminoso.Né l’ordinanza contiene una effettiva valutazione in ordine alla configurabilità delvincolo almeno con riferimento a gruppi di reati cronologicamente ravvicinati e omogeneiper natura delle condotte e causale.4. Per le rilevate lacune, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica (C. Cost. 9luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo arivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Monza.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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