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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 15050/2026

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IPLINO,CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 905/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 31/01/2025 R.G.N. 716/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 17029/2025Numero sezionale 731/202612/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ORIONu.m ero di raccolta generale 15050/20261.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Commerciale [OSCURATO:PERSONA] avverso la debenza contributivaaddizionale imposta da INPS per il finanziamento delle indennitàASPI previsto dall’art. 2 comma 28 L.92/2012 sui rapporti dilavoro subordinato non a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ipotesi eccettuativa di cui alsuccessivo comma 29 lett.d) per i lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni potesse estendersi anche alleUniversità non statali legalmente riconosciute, le quali, in virtùdell’art. 4 comma 8 L.243/1991, sono soggette alla disciplinadelle Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatoriecontro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (cd.contribuzione minore).

In virtù di tale equiparazione, erichiamata giurisprudenza locale di merito, la Corte di merito haritenuto che anche le Università non statali non sarebberotenute a corrispondere la contribuzione addizionale.2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre con due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, illustrato da memoria.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del12 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, commi 28, 29 e 30, della L. n.92/12, dell’art. 2, co.1, d.lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3, eNumero registro generale 17029/20253, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla L. n. 161/18, eN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026dell’art.4, co.8, L. n.243/91, per avere la Corte d’appello esclusDoat a pubblicazione 19/05/2026l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8, L.n.243/91, che non contempla, invece, una completaequiparazione tra Università statali e private; ritiene l’istitutoricorrente che la norma eccettuativa ex art. 2 co.29 lett. d)(l’esclusione dal versamento) è di stretta interpretazione e nonè estensibile alle università libere che gravano in misura minoresullo Stato.

Inoltre, rileva che dall’art. 1 co.3 d.l. 87/18, che haescluso le università private fra i soggetti per i quali è previstol’aumento della contribuzione addizionale, si ricaverebbe lapregressa esistenza dell’obbligo contributivo in esame.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, commi 28, 29 e 30, L. n. 92/12, edell’art.1, co.2, d.lgs. n. 165/01, per non avere accertato laCorte d’appello -nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenereche l’[OSCURATO:PERSONA] fosse soggetta allo stesso regimeprevidenziale previsto per le [OSCURATO:PERSONA] anche inrelazione alla contribuzione addizionale per la disoccupazione-che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a cuisi riferiva l’avviso di addebito, fosse soggetto al regime delpubblico impiego contrattualizzato, quale condizione perl’invocato esonero.2.

Nel controricorso l’ente universitario ritiene che per lecontribuzioni minori il regime applicabile sia quello delleuniversità statali, così differenziandosi dagli altri datori di lavoroprivati, e che, relativamente all’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, l’università libera è soggetta allastessa disciplina prevista per le Università pubbliche, conconseguente estensione del regime esonerativo; rileva infineNumero registro generale 17029/2025che il D.L. 87/2018 prevede che continuino ad applicarsi leN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026disposizioni vigenti anteriormente alla data della sua entrata iDnat a pubblicazione 19/05/2026vigore; quindi va riconosciuta l’esistenza di un previgenteregime speciale relativamente alle università private.3.

Il primo motivo è fondato.4.

L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e ladisoccupazione involontaria e dei versamenti per ilfinanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale perl'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), leuniversità non statali legalmente riconosciute sono soggette alladisciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenutoche la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributoaddizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché inerente alla tipologiadella assicurazione finanziata dall’ente universitario, non allamisura (base o addizionale) dell’assicurazione.5.

Si osserva che la norma risale ad epoca in cui vigeval’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non lasuccessiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la NuovaAssicurazione Sociale per l’Impiego, e che il contributoaddizionale per il finanziamento ASpI è stato introdottodall’art.2, co.28, L. n.92/12, a carico dei datori di lavororiguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempoindeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];dal contributo addizionale sono escluse le sole categorie dilavoratori di cui al successivo comma 29, e tra questi, allalettera d), i lavoratori assunti a tempo determinato dellepubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01,che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali;Numero registro generale 17029/2025diversamente, nel caso di specie, si tratta di università nonN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026statale, ai sensi della L. n.243/91, e quindi di un’istituzione noDnat a pubblicazione 19/05/2026qualificabile come pubblica amministrazione.6.

Ripercorrendo le argomentazioni già svolte da una recentepronuncia di questa Corte (sent. n. 13519/2025), è da ritenereche la L. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale lanormativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolareistituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; taleistituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, L.n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligocontributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevaleresulla norma generale antecedente del 1991.7.

Va anche precisato che il comma 29 introduce in favor delcontribuente un’ipotesi eccettuativa della contribuzioneaggiuntiva prevista dal comma 28, limitata ad alcune ipotesiespressamente elencate, fra le quali i rapporti con i lavoratoridipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2d.lgs. 165/2001, comprese le Università statali rientranti negliistituti e scuole di ogni ordine e grado.

La disposizione ha intesocosì delimitare l’ambito soggettivo dei beneficiari, nonestensibile, per il carattere di eccezione ad una norma speciale,successiva a norma generale, al di fuori dei casi espressamenteprevisti per legge, quindi soggetta a stretta interpretazione; senon è espressamente detto, il beneficio non si estende ad altrienti diversi dalle pubbliche amministrazioni; e d’altronde ladisciplina dell’art. 4 L.243/1991 non prevedeva una totaleequiparazione delle università private alle statali ma soltanto “aifini delle assicurazioni sociali”, ossia sull’andell’assoggettamento al regime contributivo, perl’individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratoriNumero registro generale 17029/2025dipendenti delle università private, e non alla misura dellaN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026contribuzione dovuta per il finanziamento dei dettDeat a pubblicazione 19/05/2026assicurazioni, al quantum.8.

Altro argomento contrario alla estensione dell’ipotesieccettuativa, si ricava agevolmente dalla disposizione dell’art.3,co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 secondo il qualela misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, aisensi dell’art.1, co.3, del medesimo d.l. n.87/18, tale aumentonon si applica alle università private, per le quali continuano avalere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi lapregressa aliquota addizionale.9.

La soluzione della controversia, alla quale questa Corte ha giàdato risposta nel richiamato precedente intercorso per un casosimile fra le stesse parti, ed al quale si intende dare continuità,non può che essere di accoglimento del motivo di ricorso, conaffermazione della debenza contributiva e cassazione dellasentenza impugnata.10.

Il secondo motivo resta assorbito, restando la qualificasoggettiva del datore contribuente, al di fuori del perimetronormativo della L. 165/2001.11.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione dellasentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conrigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito.12.

Le spese dell’intero processo sono compensate attesal’assenza di precedenti specifici di questa Corte all’epoca dellaproposizione del ricorso.

P.Q.MNumero registro generale 17029/2025La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,N umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettDaat a pubblicazione 19/05/2026l’originaria opposizione.Compensa le spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IPLINO,CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 905/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 31/01/2025 R.G.N. 716/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 17029/2025Numero sezionale 731/202612/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ORIONu.m ero di raccolta generale 15050/20261. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Commerciale [OSCURATO:PERSONA] avverso la debenza contributivaaddizionale imposta da INPS per il finanziamento delle indennitàASPI previsto dall’art. 2 comma 28 L.92/2012 sui rapporti dilavoro subordinato non a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ipotesi eccettuativa di cui alsuccessivo comma 29 lett.d) per i lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni potesse estendersi anche alleUniversità non statali legalmente riconosciute, le quali, in virtùdell’art. 4 comma 8 L.243/1991, sono soggette alla disciplinadelle Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatoriecontro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (cd.contribuzione minore). In virtù di tale equiparazione, erichiamata giurisprudenza locale di merito, la Corte di merito haritenuto che anche le Università non statali non sarebberotenute a corrispondere la contribuzione addizionale.2. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre con due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, illustrato da memoria.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del12 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, commi 28, 29 e 30, della L. n.92/12, dell’art. 2, co.1, d.lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3, eNumero registro generale 17029/20253, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla L. n. 161/18, eN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026dell’art.4, co.8, L. n.243/91, per avere la Corte d’appello esclusDoat a pubblicazione 19/05/2026l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8, L.n.243/91, che non contempla, invece, una completaequiparazione tra Università statali e private; ritiene l’istitutoricorrente che la norma eccettuativa ex art. 2 co.29 lett. d)(l’esclusione dal versamento) è di stretta interpretazione e nonè estensibile alle università libere che gravano in misura minoresullo Stato. Inoltre, rileva che dall’art. 1 co.3 d.l. 87/18, che haescluso le università private fra i soggetti per i quali è previstol’aumento della contribuzione addizionale, si ricaverebbe lapregressa esistenza dell’obbligo contributivo in esame.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, commi 28, 29 e 30, L. n. 92/12, edell’art.1, co.2, d.lgs. n. 165/01, per non avere accertato laCorte d’appello -nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenereche l’[OSCURATO:PERSONA] fosse soggetta allo stesso regimeprevidenziale previsto per le [OSCURATO:PERSONA] anche inrelazione alla contribuzione addizionale per la disoccupazione-che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a cuisi riferiva l’avviso di addebito, fosse soggetto al regime delpubblico impiego contrattualizzato, quale condizione perl’invocato esonero.2. Nel controricorso l’ente universitario ritiene che per lecontribuzioni minori il regime applicabile sia quello delleuniversità statali, così differenziandosi dagli altri datori di lavoroprivati, e che, relativamente all’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, l’università libera è soggetta allastessa disciplina prevista per le Università pubbliche, conconseguente estensione del regime esonerativo; rileva infineNumero registro generale 17029/2025che il D.L. 87/2018 prevede che continuino ad applicarsi leN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026disposizioni vigenti anteriormente alla data della sua entrata iDnat a pubblicazione 19/05/2026vigore; quindi va riconosciuta l’esistenza di un previgenteregime speciale relativamente alle università private.3. Il primo motivo è fondato.4. L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e ladisoccupazione involontaria e dei versamenti per ilfinanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale perl'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), leuniversità non statali legalmente riconosciute sono soggette alladisciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenutoche la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributoaddizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché inerente alla tipologiadella assicurazione finanziata dall’ente universitario, non allamisura (base o addizionale) dell’assicurazione.5. Si osserva che la norma risale ad epoca in cui vigeval’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non lasuccessiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la NuovaAssicurazione Sociale per l’Impiego, e che il contributoaddizionale per il finanziamento ASpI è stato introdottodall’art.2, co.28, L. n.92/12, a carico dei datori di lavororiguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempoindeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];dal contributo addizionale sono escluse le sole categorie dilavoratori di cui al successivo comma 29, e tra questi, allalettera d), i lavoratori assunti a tempo determinato dellepubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01,che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali;Numero registro generale 17029/2025diversamente, nel caso di specie, si tratta di università nonN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026statale, ai sensi della L. n.243/91, e quindi di un’istituzione noDnat a pubblicazione 19/05/2026qualificabile come pubblica amministrazione.6. Ripercorrendo le argomentazioni già svolte da una recentepronuncia di questa Corte (sent. n. 13519/2025), è da ritenereche la L. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale lanormativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolareistituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; taleistituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, L.n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligocontributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevaleresulla norma generale antecedente del 1991.7. Va anche precisato che il comma 29 introduce in favor delcontribuente un’ipotesi eccettuativa della contribuzioneaggiuntiva prevista dal comma 28, limitata ad alcune ipotesiespressamente elencate, fra le quali i rapporti con i lavoratoridipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2d.lgs. 165/2001, comprese le Università statali rientranti negliistituti e scuole di ogni ordine e grado. La disposizione ha intesocosì delimitare l’ambito soggettivo dei beneficiari, nonestensibile, per il carattere di eccezione ad una norma speciale,successiva a norma generale, al di fuori dei casi espressamenteprevisti per legge, quindi soggetta a stretta interpretazione; senon è espressamente detto, il beneficio non si estende ad altrienti diversi dalle pubbliche amministrazioni; e d’altronde ladisciplina dell’art. 4 L.243/1991 non prevedeva una totaleequiparazione delle università private alle statali ma soltanto “aifini delle assicurazioni sociali”, ossia sull’andell’assoggettamento al regime contributivo, perl’individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratoriNumero registro generale 17029/2025dipendenti delle università private, e non alla misura dellaN umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026contribuzione dovuta per il finanziamento dei dettDeat a pubblicazione 19/05/2026assicurazioni, al quantum.8. Altro argomento contrario alla estensione dell’ipotesieccettuativa, si ricava agevolmente dalla disposizione dell’art.3,co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 secondo il qualela misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, aisensi dell’art.1, co.3, del medesimo d.l. n.87/18, tale aumentonon si applica alle università private, per le quali continuano avalere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi lapregressa aliquota addizionale.9. La soluzione della controversia, alla quale questa Corte ha giàdato risposta nel richiamato precedente intercorso per un casosimile fra le stesse parti, ed al quale si intende dare continuità,non può che essere di accoglimento del motivo di ricorso, conaffermazione della debenza contributiva e cassazione dellasentenza impugnata.10. Il secondo motivo resta assorbito, restando la qualificasoggettiva del datore contribuente, al di fuori del perimetronormativo della L. 165/2001.11. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione dellasentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conrigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito.12. Le spese dell’intero processo sono compensate attesal’assenza di precedenti specifici di questa Corte all’epoca dellaproposizione del ricorso. P.Q.MNumero registro generale 17029/2025La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,N umero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 15050/2026cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettDaat a pubblicazione 19/05/2026l’originaria opposizione.Compensa le spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese
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