Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
28 aprile 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Libertà d’impresa – Libertà di stabilimento – Situazione puramente interna – Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Obbligo di indicare il collegamento esistente tra le disposizioni di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta »
Nella causa C‑656/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 4 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] del Governo (UTG) – [OSCURATO:PERSONA] di Bari,
[OSCURATO:PERSONA] (ANAC)
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
Regione Puglia,
BG,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE nonché degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo (UTG) – [OSCURATO:PERSONA] di Bari (Italia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bari») e l’[OSCURATO:PERSONA] (ANAC) (Italia) e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto italiano, la Regione Puglia (Italia) nonché BG in merito all’applicazione di una misura straordinaria di sostegno e monitoraggio dell’impresa.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto italiano
4
L’articolo 32 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (GURI n. 144, del 24 giugno 2014), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (GURI n. 190, del 18 agosto 2014) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 90/2014»), intitolato «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione», al comma 1 prevede quanto segue:
«Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda (...) in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale (...) ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al [OSCURATO:PERSONA] competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui [a tale decisione] nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa [aggiudicataria] anche limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione.
b
bis
) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all’operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell’utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo».
5
L’articolo 12, comma 1, capo 12-
ter
, del decreto-legge del 10 settembre 2021, n. 121 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (GURI n. 217, del 10 settembre 2021), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (GURI n. 267, del 9 novembre 2021) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 121/2021»), ha modificato l’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014.
6
L’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, dispone quanto segue:
«Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, (...) con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all’impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
7
A seguito di un’indagine della Procura della Repubblica di Bari (Italia) riguardante una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la costruzione di un ospedale pubblico nella regione Puglia, il 26 dicembre 2021 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (Italia), nell’ambito di un procedimento penale, ha emesso un’ordinanza di misure cautelari con la quale ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante e amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione con riferimento a diversi affidamenti disposti dalla Regione Puglia.
8
Con nota del 24 maggio 2022 l’ANAC ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] 1’avvio del procedimento amministrativo in relazione ai fatti di reato indicati in detta ordinanza di applicazione di misure cautelari. Al termine di tale procedimento il presidente dell’ANAC ha proposto di applicare a tale società la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa, prevista all’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
9
La proposta del presidente dell’ANAC è stata trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] di Bari (Italia), il quale, con decreto del 3 gennaio 2023, ha disposto l’applicazione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, per la durata di sei mesi.
10
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia) diretto a ottenere l’annullamento di tale decreto del 3 gennaio 2023. Essa ha rilevato di non essere parte di alcun contratto, concluso con le amministrazioni pubbliche, che fosse in corso di esecuzione. In tale contesto, essa ha sostenuto che la modifica dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014 da parte del decreto-legge n. 121/2021, consistente nell’inserire in tale disposizione la parte di frase «anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto», è contraria ai principi di libertà d’impresa e di libertà di stabilimento del diritto dell’Unione, in quanto comporterebbe un’ingerenza del prefetto «competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante», conformemente all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014, nella «governance» di un’impresa privata che non abbia più alcun rapporto contrattuale in corso con le stazioni appaltanti. L’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, sarebbe pertanto in contrasto con l’articolo 16 della Carta e con l’articolo 49 TFUE.
11
Con sentenza del 10 agosto 2023, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato detto decreto del 3 gennaio 2023. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che l’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, dovesse essere parzialmente disapplicato nella parte in cui consente l’adozione della misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa prevista da tale disposizione anche qualora non vi siano contratti in corso di esecuzione.
12
[OSCURATO:PERSONA] di Bari e l’ANAC hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, lamentando una violazione dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021. A loro avviso, la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa di cui a detto articolo 32, comma 8, non avrebbe alcun riflesso sulla «governance» dell’impresa aggiudicataria e non implicherebbe alcuna ingerenza nell’organizzazione di quest’ultima, come avrebbe riconosciuto il Consiglio di Stato nella sentenza del 3 marzo 2021, n. 1791.
13
Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, con l’articolo 49 TFUE e con gli articoli 16 e 52 della Carta. Riprendendo le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bari e dell’ANAC, tale giudice ritiene che l’applicazione della misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa prevista da detto articolo 32, comma 8, pur costituendo l’espressione di un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica, non collida con i principi del diritto dell’Unione che regolano la materia, essendo tale misura rispettosa dei canoni di gradualità e proporzionalità, nonché giustificata dalla finalità di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore, rispetto ai quali la libertà d’impresa non rappresenta un diritto assoluto, rimanendo un diritto comunque soggetto a un vincolo di conformità al quadro normativo dell’Unione e dello Stato di appartenenza.
14
Secondo detto giudice, una risposta alla questione pregiudiziale citata al punto 15 della presente ordinanza sarebbe decisiva ai fini della risoluzione della controversia. Infatti detto giudice, qualora dovesse ritenere che il suddetto articolo 32, comma 8, sia conforme al diritto dell’Unione, dovrebbe accogliere l’appello presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e dall’ANAC e riformare la sentenza menzionata al punto 11 di questa ordinanza. Al contrario, una risposta a tale questione nel senso di constatare un difetto di conformità di detta disposizione al diritto dell’Unione comporterebbe il rigetto di tale appello, la conferma di detta sentenza e l’annullamento della misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
15
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 16 e l’articolo 52 della [Carta] e i principi dell’Unione europea sulla libertà di stabilimento e sulla libertà di impresa (articolo 49 TFUE), ostino a un’interpretazione della norma nazionale, nella specie il comma 8 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014 come novellato dall’articolo 12, comma 1, capo 12-
ter
, del decreto-legge n. 121/2021, che consenta ora l’adozione della misura del sostegno e monitoraggio [dell’impresa] nei confronti di “un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture” anche nell’ipotesi in cui il contratto oggetto dell’appalto – che abbia dato causa all’adozione della misura – sia stato concluso e interamente eseguito e l’impresa non abbia altri rapporti contrattuali in corso con pubbliche amministrazioni».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
16
In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
17
Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
18
Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).
19
Dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento a tale procedimento, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v. in tal senso, in particolare, sentenza del 4 giugno 2020, C. F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza citata].
20
A tal proposito occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, consentire alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di esercitare il diritto di presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di detto articolo 23, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza citata).
21
Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono indicati in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, del quale si presume che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, abbia conoscenza e che è tenuto a rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Detti requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).
22
Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
23
In primo luogo, nei limiti in cui la questione sollevata verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del Trattato FUE relative, in particolare, alla libertà di stabilimento non sono applicabili, in linea di principio, a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, punto 48).
24
Ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Corte ha ricordato le ipotesi in cui, per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale, può essere necessario interpretare tali disposizioni del Trattato FUE, benché tutti gli elementi di tale controversia si collochino all’interno di un solo Stato membro, e nelle quali le domande di pronuncia pregiudiziale a essa presentate sono quindi dichiarate ricevibili (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754, punto 20, e del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, punto 49).
25
Tuttavia, al punto 54 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, essa non può considerare che una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su dette disposizioni del Trattato FUE sia necessaria per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, senza indicazioni in tal senso da parte del giudice del rinvio. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una tale controversia, i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e le disposizioni del Trattato TFUE di cui trattasi devono infatti risultare dalla decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 52, e del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, punto 50).
26
Di conseguenza, nel contesto di una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, conformemente all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti, con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, un elemento di collegamento che renda l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria per la soluzione di tale controversia (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55, e del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, punto 51).
27
Nel caso di specie, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE, gli elementi della controversia di cui al procedimento principale sembrano tutti, come risulta da tale domanda, collocarsi all’interno dell’Italia. A tal riguardo, dagli elementi esposti dal giudice del rinvio nella suddetta domanda risulta che tale controversia verte sull’applicazione, da parte di un’autorità amministrativa italiana, vale a dire il prefetto di Bari, a seguito di una proposta proveniente da un’altra autorità italiana, ossia il presidente dell’ANAC, di una misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, nei confronti di un’impresa stabilita in Italia, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a diversi affidamenti disposti da una regione italiana, vale a dire la Regione Puglia.
28
Orbene, l’ordinanza di rinvio non consente di comprendere sotto quale profilo la controversia di cui al procedimento principale, malgrado il suo carattere puramente interno, presenti un qualsivoglia collegamento con il diritto dell’Unione. Infatti, tale decisione non contiene l’esposizione delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi, nonostante tale carattere puramente interno, in merito all’interpretazione dell’articolo 49 TFUE e non indica il collegamento che esisterebbe tra tale articolo 49 e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di emettere la sua decisione. In particolare, detto giudice non presenta alcun elemento che consenta alla Corte di constatare di trovarsi in presenza di una delle ipotesi di cui ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874) (v., per analogia, ordinanze del 31 marzo 2023, ASADE, C‑676/20, EU:C:2023:289, punto 36, e del 7 dicembre 2023, Caisse CIBTP du [OSCURATO:PERSONA], C‑311/23, EU:C:2023:976, punto 24).
29
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione degli articoli 16 e 52 della Carta, va ricordato che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.
30
Pertanto, quando una fattispecie giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente invocate non possono giustificare, di per sé sole, tale competenza (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 128 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 26 aprile 2022, VD, C‑654/20, EU:C:2022:300, punto 29).
31
Nel caso di specie, l’insufficienza di informazioni riguardanti l’applicabilità dell’articolo 49 TFUE alla controversia di cui al procedimento principale e la rilevanza di tale articolo 49 ai fini della sua soluzione non consente alla Corte di stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di detto articolo 49 e se essa debba quindi essere esaminata alla luce delle disposizioni della Carta.
32
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
33
Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza citata).
Sulle spese
34
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 4 ottobre 2024, è manifestamente irricevibile.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.