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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33484/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 27.2.2020 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e la aveva perciò condannata alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore della Fichera articolando tre motivi: 2.1 Con i primi due la difesa denunzia inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 1 e 2 comma 4 cod. pen. e 2.2 mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della legge più favorevole per il reo: richiama infatti il motivo di gravame concernente la pena ritenuta applicabile al caso di specie a séguito della introduzione della più severa disciplina sanzionatoria di cui al DL 4.10.2018 n. 113 che ha modificato l'art. 633 cod. pen. in termini che, a suo giudizio, non potevano tuttavia trovare applicazione ad una "invasione" già consumata prima della entrata in vigore della norma di nuovo conio; segnala come non risulti comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello che da un lato sembra aver accolto il rilievo difensivo pur ritenendo, diversamente dal primo giudice, applicabile il limite massimo della pena; segnala, inoltre, come la Corte non abbia dato séguito alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e, in generale, sottolinea la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti del delitto in esame.

La difesa ha trasmesso una memoria con cui contesta la valutazione preliminare di manifesta inammissibilità del ricorso e la sua assegnazione alla VII Sezione sollecitando la restituzione degli atti al P.P. per la sua discussione in pubblica udienza.

Manifestamente infondato è in primo luogo il rilievo concernente la natura "istantanea" del delitto in esame essendo invece assolutamente consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame -, vada qualificato come di natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708).

Si è chiarito, inoltre, che la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano).

La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc.

Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguita da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività di sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva in realtà riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, per quanto detto, aveva concretizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale.

Ed è pacifico che nel reato permanente, con contestazione (come nel caso di specie) "aperta", la pena applicabile è quella stabilita ed in vigore al momento della sentenza di primo grado ancorché più severa rispetto a quella vigente all'inizio della condotta illecita (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 20098 del 03/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279476 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 2709 del 13/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274893 - 01).

Tanto premesso, va rilevato che con il D.L. 113 del 2018 la pena per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è stata modificata nel senso che, mentre in precedenza il reato era punito con la pena alternativa della reclusione sino a due anni O con la multa da 103 a 1.032 Euro, con la nuova disciplina è stata prevista la pena congiunta della reclusione da uno a due anni e la multa da 103 a 1.032 Euro.

Il Tribunale, sul rilievo, corretto in diritto, che si tratta di un reato permanente, aveva tenuto presente la nuova disciplina sanzionatoria condannando la ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 180 di multa, ovvero al minimo edittale quanto alla pena detentiva ed in prossimità del minimo edittale per la pena pecuniaria.

Con l'appello la difesa aveva sollecitato l'applicazione del regime sanzionatorio precedente in quanto complessivamente più favorevole.

Vero che la Corte di Appello ha sostenuto che la doglianza difensiva è "accoglibile" (cfr., pag. 4): nel contempo, tuttavia, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva applicato la disciplina di nuovo conio proprio in considerazione del perdurare della occupazione errando, ancora, nel sostenere che il Tribunale aveva applicato il massimo edittale laddove, come si è visto, aveva applicato in sostanza il minimo.

Rileva il collegio che, al di là delle segnalate inesattezze, la Corte di Appello ha motivato infine in maniera non censurabile la decisione di confermare la sentenza di primo grado ritenendo che la pena stabilita dal Tribunale "... si dimostra ben attagliata al fatto, in accordo con gli elementi richiamati dall'art. 133 in razione - specialmente - del perdurare dell'occupazione e della assenza di resipiscenza" (cfr., ivi).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 27.2.2020 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e la aveva perciò condannata alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore della Fichera articolando tre motivi: 2.1 Con i primi due la difesa denunzia inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 1 e 2 comma 4 cod. pen. e 2.2 mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della legge più favorevole per il reo: richiama infatti il motivo di gravame concernente la pena ritenuta applicabile al caso di specie a séguito della introduzione della più severa disciplina sanzionatoria di cui al DL 4.10.2018 n. 113 che ha modificato l'art. 633 cod. pen. in termini che, a suo giudizio, non potevano tuttavia trovare applicazione ad una "invasione" già consumata prima della entrata in vigore della norma di nuovo conio; segnala come non risulti comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello che da un lato sembra aver accolto il rilievo difensivo pur ritenendo, diversamente dal primo giudice, applicabile il limite massimo della pena; segnala, inoltre, come la Corte non abbia dato séguito alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e, in generale, sottolinea la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti del delitto in esame. La difesa ha trasmesso una memoria con cui contesta la valutazione preliminare di manifesta inammissibilità del ricorso e la sua assegnazione alla VII Sezione sollecitando la restituzione degli atti al P.P. per la sua discussione in pubblica udienza. Manifestamente infondato è in primo luogo il rilievo concernente la natura "istantanea" del delitto in esame essendo invece assolutamente consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame -, vada qualificato come di natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708). Si è chiarito, inoltre, che la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano). La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc. Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguita da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività di sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva in realtà riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, per quanto detto, aveva concretizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale. Ed è pacifico che nel reato permanente, con contestazione (come nel caso di specie) "aperta", la pena applicabile è quella stabilita ed in vigore al momento della sentenza di primo grado ancorché più severa rispetto a quella vigente all'inizio della condotta illecita (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 20098 del 03/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279476 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 2709 del 13/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274893 - 01). Tanto premesso, va rilevato che con il D.L. 113 del 2018 la pena per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è stata modificata nel senso che, mentre in precedenza il reato era punito con la pena alternativa della reclusione sino a due anni O con la multa da 103 a 1.032 Euro, con la nuova disciplina è stata prevista la pena congiunta della reclusione da uno a due anni e la multa da 103 a 1.032 Euro. Il Tribunale, sul rilievo, corretto in diritto, che si tratta di un reato permanente, aveva tenuto presente la nuova disciplina sanzionatoria condannando la ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 180 di multa, ovvero al minimo edittale quanto alla pena detentiva ed in prossimità del minimo edittale per la pena pecuniaria. Con l'appello la difesa aveva sollecitato l'applicazione del regime sanzionatorio precedente in quanto complessivamente più favorevole. Vero che la Corte di Appello ha sostenuto che la doglianza difensiva è "accoglibile" (cfr., pag. 4): nel contempo, tuttavia, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva applicato la disciplina di nuovo conio proprio in considerazione del perdurare della occupazione errando, ancora, nel sostenere che il Tribunale aveva applicato il massimo edittale laddove, come si è visto, aveva applicato in sostanza il minimo. Rileva il collegio che, al di là delle segnalate inesattezze, la Corte di Appello ha motivato infine in maniera non censurabile la decisione di confermare la sentenza di primo grado ritenendo che la pena stabilita dal Tribunale "... si dimostra ben attagliata al fatto, in accordo con gli elementi richiamati dall'art. 133 in razione - specialmente - del perdurare dell'occupazione e della assenza di resipiscenza" (cfr., ivi). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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