CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 12688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28552-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2020n. 28552sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 99 /20 20 della CORTE D'APPELLO di LECCE , depositatail 31/ 01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29 . 4 .20 08 il Comune di Casarano conveniva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, invocando ne la condanna al rilascio di un locale facente parte di un edificio di importanza storica. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale,l’intervenuta usucapione del cespite oggetto di causa in loro favore. Con sentenza n. 4791/2014 il Tribunale rigetta v a la domanda principale, accogliendo invece la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 99/2020, la Corte di Appello di Lecce ri gettava il gravame interposto dal l’ente locale avverso la decisione di prime cure. Proponericorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Casarano, affidandosi ad un unicomotivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i l ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 54 del D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e dell’art. 823 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la natura demaniale dell’intero stabile non si estendesse anche al locale seminterrato oggetto di causa, situato all’interno della sagoma dell’edificio vincolato. Ric. 2020n. 28552sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - La censura è fondata. La Corte distrettuale, confermando la decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dal Comune di Casarano in relazione ad un locale seminterrato facente parte di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico, ritenendo che la demanialità del bene storico, costituito dal palazzo, non si estendesse anche ai locali seminterrati, e che dunque la destinazione demaniale, e l’accertata destinazione a pubblica funzione del palazzo, non fosse incompatibile con la diversa destinazione e funzione privata del seminterrato che ne costituisce parte. Trattasi di argomento contrario al diritto, posto che la demanialità del bene lo riguarda nella sua interezza, a prescindere dal livello di piano delle sue singole parti e dall’effettiva destinazione a pubblica funzione di queste ultime. Semmai, il ragionamento avrebbe potuto essere applicato al contrario, ovverosia, data la demanialità del palazzo, ricercando la prova dell’inefficacia del vincolo sulla parte seminterrata del bene: indagine che la Corte di Appello non ha condotto. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito,la natura demaniale di un edificiodi interesse storico o artistico, l’intero manufatto , in ragione del predetto interesse,è soggetto al regimevincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare, all’esito di valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità – ove sorretta da motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e non Ric. 2020n. 28552sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 4 - viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico–che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell’edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita adetto bene” . PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera