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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2021

Cassazione n. 40788/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione di questa Corte con sentenza n. 22078/2019, confermava la sentenza GUP/tribunale di Bergamo 25.05.2017, ap- pellata da [OSCURATO:PERSONA], confermando la non concedibilità del beneficio della so- spensione condizionale della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggra- vato a norma dell'art. 186, co. 2-bis, CdS, contestato come commesso il 30.01.2016.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627, c.p.p. e correlato vizio motivazionale.

In sintesi, si sostiene che i giudici di appello, in sede di rinvio, non si sa- rebbero uniformati al decisum della di questa Corte, valorizzando, al fine di esclu- dere la riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'esi- stenza di un precedente penale, costituito da una sentenza per il medesimo reato, dichiarato estinto a seguito dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità con or- dinanza GIP/tribunale di Bergamo del 30.10.2015.

Dunque, poiché la Cassazione, in sede di annullamento, aveva disposto che il giudice di rinvio non potesse tener conto, ai fini della valutazione della concedi- bilità del beneficio, di tale sentenza, l'averla invece valorizzata per escluderlo, avrebbe determinato la violazione dell'art. 627, c.p.p.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione.

In sintesi, i giudici del rinvio non avrebbero provveduto ad esaminare la questione centrale loro devoluta, ossia la concedibilità o meno del beneficio alla luce dell'unico precedente valutabile per una condanna a pena pecuniaria.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 2.09.2021, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Ricorda il PG come, in tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giu- dice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento.Nella specie, la Corte di cassazione ha espresso il principio secondo cui la prece- dente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente (Sez. 4, n. 22078 del 20/02/2019, Rv. 276264 - 01; in senso difforme, cfr. Sez. 1, n. 17414 del 28/03/2019, Rv. 275249 - 01).

La Corte di cassazione, peraltro, ha rinviato al giudice di merito il giudizio in merito alla concedibilità del beneficio, ritenendo necessaria una nuova valutazione sul punto.

Escluso che sussistesse il dato ostativo della preesistenza di due condanne, la Corte ha rimesso al giudizio di merito la valutazione degli ulteriori presupposti per la concessione del beneficio richiesto.

La Corte di appello, con una motivazione condivisibile e ragionevole, secondo il PG, ha escluso di poter esprimere un giudizio positivo in ragione della pericolosità elevata della condotta tenuta e della capacità a delinquere dell'impu- tato, desumibile anche, ma non solo, dal fatto che dopo l'estinzione della prece- dente condanna, ha commesso, dopo poco, un nuovo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, la cui trattazione si è svolta cartolarnnente in assenza di richie- sta di trattazione orale, è inammissibile.

2. I due motivi, si premette, ben possono essere esaminati congiunta- mente, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza sollevati con le censure dedotte.

2.1. Quanto alla dedotta violazione di legge, si registra sul punto un con- trasto Id7 giurisprudenza (nella giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, non impone al Collegio la rimessione alle Sezioni Unite, atteso che la questione può essere risolta senza necessità di soffermarsi troppo su tale contrasto.

Per completezza, deve comunque rilevarsi che, a fronte di un orientamento secondo cui in tema di disciplina della circolazione stradale, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere equiparata alla revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen. (conseguendone dunque che la sentenza di condanna a tale sanzione può essere legittimamente ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospen- sione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente:Sez. 1, n. 17414 del 28/03/2019 - dep. 23/04/2019, Delledonne, Rv. 275249 - 01), si contrappone altro orientamento, di cui è espressione proprio la sentenza della Quarta sezione che ha disposto l'annullamento con rinvio che ha dato origine al presente giudizio, secondo cui, invece, in tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo esple- tamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato se- paratamente (Sez. 4, n. 22078 del 20/02/2019 - dep. 21/05/2019, Ghezzi, Rv. 276264 - 01).

2.2. Orbene, pur registrandosi tale contrasto, non vi sono spazi per la ri- messione delle questione alle Sezioni Unite, atteso che, come è noto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto affermato dalla S.C. in sede di annul- lamento, non rilevando la circostanza che la sentenza espressione dell'opposto orientamento sia stata pronunciata successivamente a quella che ha disposto l'an- nullamento (la citata sentenza Delledonne, infatti, pur essendo stata emessa suc- cessivamente, ossia in data 28.03.2019, alla sentenza Ghezzi che ha disposto l'an- nullamento, emessa in data 20.02.2019, è tuttavia stata depositata antecedente- mente, ossia in data 23.04.2019 rispetto a quest'ultima, depositata in data 21.05.2019).

Come è noto, infatti, il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di di- ritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi - che non ricorrono nella vicenda qui esaminata - in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia ricono- sciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionato- rio previgente (tra le tante: Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018 - dep. 10/04/2019, I., Rv. 275864 - 01).

2.3. Tanto premesso, quindi, deve verificarsi se il giudice del rinvio abbia o meno agito nei limiti del "mandato" conferito dalla Quarta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio.

Dalla lettura di tale sentenza, emerge che la S.C., al § 7 (pag. 3) della sentenza rescindente, dopo aver affermato il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 163 cod. pen., non possa tenersi conto del reato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.", aveva chiarito che il giudice del rinvio "esclusa la condanna per guida in stato di ebbrezza, cui è seguita l'estinzione del reato pronunciata con ordinanza del G.I.P. del Tribu- nale di Bergamo in data 30 novembre 2015, in presenza di una sola altra condanna per il reato di danneggiamento, per cui è stata applicata la pena di euro millecin- quecento di multa", avrebbe dovuto operare "avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 cod. pen., relativo ai limiti di concedibilità del beneficio...una nuova valutazione sul punto".

Appare evidente, dunque, che, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, era precluso al giudice di rinvio rivalutare nuovamente in chiave ostativa alla concedibilità del beneficio il precedente penale a pena estinta per effetto dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, in quanto così letteral- mente era stato disposto dalla S.C.

2.4. Quanto sopra, tuttavia, non legittima l'accoglimento del ricorso, posto che la Corte territoriale, nella sentenza emessa in sede di rinvio, nell'ultima pagina della motivazione, giustifica il mancato riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale (così rendendosi evidente la manifesta infondatezza del se- condo motivo di ricorso), argomentando anche in riferimento ad un ulteriore aspetto, non attinto dalle doglianze difensive nel ricorso proposto in questa sede.

In particolare, si legge in sentenza, che il mancato riconoscimento del be- neficio si giustificava per i giudici territoriali alla luce del fatto esposto nella sen- tenza di primo grado, qualificando la condotta in esame come "meritevole di se- vera censura, in ragione della pericolosità elevata della stessa, in riferimento all'elevato tasso alcolemico regolarmente riscontrato e nell'effettuazione di un in- cidente, con evidente notevole rischio per l'incolumità di altri soggetti, alla cui tutela sono precipuamente indirizzate le norme precettive risultate palesemente violate".

Quanto sopra - unitamente alla (erronea, come detto) valorizzazione del precedente penale estinto con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha condotto il giudice di appello, alla luce dei criteri di cui agli artt. 163 e ss. c.p. - a scrutinare in senso negativo e sfavorevole per il reo, escludendo quindi la prognosi favorevole al rico- noscimento dell'invocato beneficio.

2.5. L'ulteriore ratio decidendi c.s. descritta e su cui pure si fonda il giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla futura astensione del ricorrente dal com- mettere nuovi reati non risulta, come detto, attinta dai motivi di ricorso per cas- sazione.

Trova, pertanto, applicazione il principio, ormai consolidato, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della de- cisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (da ultimo: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01).

Quanto sopra è sufficiente per ritenere complessivamente privo di pregio il ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso.

3. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione di questa Corte con sentenza n. 22078/2019, confermava la sentenza GUP/tribunale di Bergamo 25.05.2017, ap- pellata da [OSCURATO:PERSONA], confermando la non concedibilità del beneficio della so- spensione condizionale della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggra- vato a norma dell'art. 186, co. 2-bis, CdS, contestato come commesso il 30.01.2016. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627, c.p.p. e correlato vizio motivazionale. In sintesi, si sostiene che i giudici di appello, in sede di rinvio, non si sa- rebbero uniformati al decisum della di questa Corte, valorizzando, al fine di esclu- dere la riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'esi- stenza di un precedente penale, costituito da una sentenza per il medesimo reato, dichiarato estinto a seguito dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità con or- dinanza GIP/tribunale di Bergamo del 30.10.2015. Dunque, poiché la Cassazione, in sede di annullamento, aveva disposto che il giudice di rinvio non potesse tener conto, ai fini della valutazione della concedi- bilità del beneficio, di tale sentenza, l'averla invece valorizzata per escluderlo, avrebbe determinato la violazione dell'art. 627, c.p.p. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione. In sintesi, i giudici del rinvio non avrebbero provveduto ad esaminare la questione centrale loro devoluta, ossia la concedibilità o meno del beneficio alla luce dell'unico precedente valutabile per una condanna a pena pecuniaria. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 2.09.2021, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ricorda il PG come, in tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giu- dice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento.Nella specie, la Corte di cassazione ha espresso il principio secondo cui la prece- dente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente (Sez. 4, n. 22078 del 20/02/2019, Rv. 276264 - 01; in senso difforme, cfr. Sez. 1, n. 17414 del 28/03/2019, Rv. 275249 - 01). La Corte di cassazione, peraltro, ha rinviato al giudice di merito il giudizio in merito alla concedibilità del beneficio, ritenendo necessaria una nuova valutazione sul punto. Escluso che sussistesse il dato ostativo della preesistenza di due condanne, la Corte ha rimesso al giudizio di merito la valutazione degli ulteriori presupposti per la concessione del beneficio richiesto. La Corte di appello, con una motivazione condivisibile e ragionevole, secondo il PG, ha escluso di poter esprimere un giudizio positivo in ragione della pericolosità elevata della condotta tenuta e della capacità a delinquere dell'impu- tato, desumibile anche, ma non solo, dal fatto che dopo l'estinzione della prece- dente condanna, ha commesso, dopo poco, un nuovo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, la cui trattazione si è svolta cartolarnnente in assenza di richie- sta di trattazione orale, è inammissibile. 2. I due motivi, si premette, ben possono essere esaminati congiunta- mente, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza sollevati con le censure dedotte. 2.1. Quanto alla dedotta violazione di legge, si registra sul punto un con- trasto Id7 giurisprudenza (nella giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, non impone al Collegio la rimessione alle Sezioni Unite, atteso che la questione può essere risolta senza necessità di soffermarsi troppo su tale contrasto. Per completezza, deve comunque rilevarsi che, a fronte di un orientamento secondo cui in tema di disciplina della circolazione stradale, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere equiparata alla revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen. (conseguendone dunque che la sentenza di condanna a tale sanzione può essere legittimamente ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospen- sione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente:Sez. 1, n. 17414 del 28/03/2019 - dep. 23/04/2019, Delledonne, Rv. 275249 - 01), si contrappone altro orientamento, di cui è espressione proprio la sentenza della Quarta sezione che ha disposto l'annullamento con rinvio che ha dato origine al presente giudizio, secondo cui, invece, in tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo esple- tamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato se- paratamente (Sez. 4, n. 22078 del 20/02/2019 - dep. 21/05/2019, Ghezzi, Rv. 276264 - 01). 2.2. Orbene, pur registrandosi tale contrasto, non vi sono spazi per la ri- messione delle questione alle Sezioni Unite, atteso che, come è noto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto affermato dalla S.C. in sede di annul- lamento, non rilevando la circostanza che la sentenza espressione dell'opposto orientamento sia stata pronunciata successivamente a quella che ha disposto l'an- nullamento (la citata sentenza Delledonne, infatti, pur essendo stata emessa suc- cessivamente, ossia in data 28.03.2019, alla sentenza Ghezzi che ha disposto l'an- nullamento, emessa in data 20.02.2019, è tuttavia stata depositata antecedente- mente, ossia in data 23.04.2019 rispetto a quest'ultima, depositata in data 21.05.2019). Come è noto, infatti, il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di di- ritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi - che non ricorrono nella vicenda qui esaminata - in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia ricono- sciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionato- rio previgente (tra le tante: Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018 - dep. 10/04/2019, I., Rv. 275864 - 01). 2.3. Tanto premesso, quindi, deve verificarsi se il giudice del rinvio abbia o meno agito nei limiti del "mandato" conferito dalla Quarta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio. Dalla lettura di tale sentenza, emerge che la S.C., al § 7 (pag. 3) della sentenza rescindente, dopo aver affermato il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 163 cod. pen., non possa tenersi conto del reato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.", aveva chiarito che il giudice del rinvio "esclusa la condanna per guida in stato di ebbrezza, cui è seguita l'estinzione del reato pronunciata con ordinanza del G.I.P. del Tribu- nale di Bergamo in data 30 novembre 2015, in presenza di una sola altra condanna per il reato di danneggiamento, per cui è stata applicata la pena di euro millecin- quecento di multa", avrebbe dovuto operare "avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 cod. pen., relativo ai limiti di concedibilità del beneficio...una nuova valutazione sul punto". Appare evidente, dunque, che, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, era precluso al giudice di rinvio rivalutare nuovamente in chiave ostativa alla concedibilità del beneficio il precedente penale a pena estinta per effetto dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, in quanto così letteral- mente era stato disposto dalla S.C. 2.4. Quanto sopra, tuttavia, non legittima l'accoglimento del ricorso, posto che la Corte territoriale, nella sentenza emessa in sede di rinvio, nell'ultima pagina della motivazione, giustifica il mancato riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale (così rendendosi evidente la manifesta infondatezza del se- condo motivo di ricorso), argomentando anche in riferimento ad un ulteriore aspetto, non attinto dalle doglianze difensive nel ricorso proposto in questa sede. In particolare, si legge in sentenza, che il mancato riconoscimento del be- neficio si giustificava per i giudici territoriali alla luce del fatto esposto nella sen- tenza di primo grado, qualificando la condotta in esame come "meritevole di se- vera censura, in ragione della pericolosità elevata della stessa, in riferimento all'elevato tasso alcolemico regolarmente riscontrato e nell'effettuazione di un in- cidente, con evidente notevole rischio per l'incolumità di altri soggetti, alla cui tutela sono precipuamente indirizzate le norme precettive risultate palesemente violate". Quanto sopra - unitamente alla (erronea, come detto) valorizzazione del precedente penale estinto con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha condotto il giudice di appello, alla luce dei criteri di cui agli artt. 163 e ss. c.p. - a scrutinare in senso negativo e sfavorevole per il reo, escludendo quindi la prognosi favorevole al rico- noscimento dell'invocato beneficio. 2.5. L'ulteriore ratio decidendi c.s. descritta e su cui pure si fonda il giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla futura astensione del ricorrente dal com- mettere nuovi reati non risulta, come detto, attinta dai motivi di ricorso per cas- sazione. Trova, pertanto, applicazione il principio, ormai consolidato, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della de- cisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (da ultimo: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01). Quanto sopra è sufficiente per ritenere complessivamente privo di pregio il ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso. 3. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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