CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04605/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4382/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato -ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeper legge -resistente – nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 1189/2021depositata il 20/07/2021 . R.g. n. 4382 del 2022 Ad.25/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione all’esecuzione avverso due cartelle di pagamento, proposta da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo, venne accolta parzialmente in primo grado per una sola delle due cartelle. Il Ministero della Giustizia, quale ente creditore, interpose impugnazione e la Corte territoriale, con sentenza n. 1189 del 20/07/2021, in accoglimento dell’appello , rigettò l’opposizione anche per la cartella suddetta e confermò nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia resiste. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata in data 20/2/2021, mentre il ricorso è stato notificato il 16/2/2022 a fronte del termine cd. lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod. proc. civ., scaduto il 20/1/2022, non trovando applicazione la sospensione feriale , per essere la controversia assoggetta al regime processuale dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali (di recente si veda, quale espressione di un orientamento costante e risalente e con R.g. n. 4382 del 2022 Ad.25/01/2023; estensore: C. Valle specifico riferimento a opposizione avverso cartella esattoriale: Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 - 01). Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto l’Avvocatura erariale si è costituita con atto di mero stile e l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co