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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30595/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];201/RG. 415 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile per genericità in quanto i giudici di appello con motivazione completa e non manifestamente illogica hanno escluso la sussistenza dell'art.131-bis, cod. pen. (pag. 3) in base alla durata temporale dell'allontanamento, durato due ore, rimasto privo di una qualsiasi giustificazione, nonostante, peraltro, il ricorrente fosse autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per lavoro dalle 12:30 alle 19:10 dunque, per un periodo di tempo assai apprezzabile, a cui la sentenza ha aggiunto i precedenti penali pur risalenti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];201/RG. 415 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile per genericità in quanto i giudici di appello con motivazione completa e non manifestamente illogica hanno escluso la sussistenza dell'art.131-bis, cod. pen. (pag. 3) in base alla durata temporale dell'allontanamento, durato due ore, rimasto privo di una qualsiasi giustificazione, nonostante, peraltro, il ricorrente fosse autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per lavoro dalle 12:30 alle 19:10 dunque, per un periodo di tempo assai apprezzabile, a cui la sentenza ha aggiunto i precedenti penali pur risalenti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30595/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris