Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48538/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di occupazione abusiva.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione che avrebbe dovuto essere ritenuta - con conseguente estinzione del reato - in relazione al fatto che l'occupazione abusiva ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti;

2.2. violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante putativa dello stato di necessità: si deduceva che i ricorrenti, al momento dell'occupazione, erano in attesa di un figlio e che tale circostanza era idonea ad integrare il convincimento della legittimità dell'occupazione; sarebbero state sussistente sia la assoluta necessità della condotta, che l'attualità del pericolo.

3.3. Violazione di legge (art. 597 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena che sarebbe stata definita in violazione del divieto di reformatio in peius: l'estinzione per prescrizione del danneggiamento avrebbe condotto ad una quantificazione di una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado; 3.4.violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla concessione della provvisionale: la motivazione sarebbe illogica in quanto, da un lato, si affermava che non vi era alcun danno provato, anzi che gli imputati avevano ha portato all'immobile migliorie e, dall'altro, si disponeva una provvisionale pari ad euro diecimila. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 primo motivo di ricorso che insta per la dichiarazione di prescrizione in ragione della natura istantanea del reato di occupazione abusiva è manifestamente infondato.

Si riafferma cioè che il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692; contra, isolata, Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017, Tripodi, Rv. 269575).

Ribadita la natura permanente del reato di occupazione abusiva, il termine di prescrizione non risulta decorso. 1.2.E' manifestamente infondato anche il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità.

Il collegio riafferma che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296; Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251800).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava che mancavano gli elementi idonei a sostenere il riconoscimento della scriminante, tenuto conto che la famiglia dei ricorrenti è sempre stata titolare di reddito derivante dalla attività lavorativa condotta dallo [OSCURATO:PERSONA], e che «non era neppure seriamente prospettabile, con efficacia putativa esimente, l'alternativa convinzione di un assenso tacitamente espresso dall'ente proprietario al perpetuarsi dell'occupazione abusiva».

Si tratta di una valutazione conforme, espressa in entrambi i gradi di giudizio: dalla documentazione in atti non era infatti desumibile alcuna apertura dell'ente alla sanatoria dell'occupazione oggetto del procedimento, essendosi invece il Comune espresso in ogni scritto nel senso della inderogabile necessità di liberare l'alloggio e «risultando ascrivibile ai soli imputati la insistita, ma vana, proposta di regolarizzazione contrattuale» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che, pertanto, non si presta ad alcuna censura in questa sede.

1.3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che deduce la violazione del divieto di reformatio in peius.

Il collegio riafferma che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la condotta satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).

Quanto alle modalità di individuazione della pena più grave, si riafferma che la stessa va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) Nel caso in esame, dichiarata l'estinzione del danneggiamento per decorso del termine di prescrizione, residuava il solo reato di occupazione abusiva, in relazione al quale - tenuto conto delle circostanze riconosciute - la Corte di appello riterminava la pena stabilendola in misura complessivamente inferiore a quella inflitta in prima grado (in primo grado la pena per il danneggiamento aggravato era quantificata in sette mesi di reclusione, mentre in grado di appello la pena per il residuo reato di occupazione abusiva era stabilito in soli sei mesi di reclusione).

1.4. E' infine manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale di contesta l'ammontare della provvisionale.

Il collegio ribadisce che la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.

Si è inoltre precisato, con scelta ermeneutica che si condivide, che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882 - 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 dep.2017, Ottaviani, Rv. 269704 - 0).

Nel caso in esame proprio l'incertezza circa l'impatto delle migliorie apportate ed il fatto che il danno era stato liquidato in base alle sole indicazioni della parte civile induceva la Corte di appello a revocare la condanna al risarcimento (di quarantamila euro) e ad optare per la condanna alla sola provvisionale (di diecimila euro).

Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di occupazione abusiva. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione che avrebbe dovuto essere ritenuta - con conseguente estinzione del reato - in relazione al fatto che l'occupazione abusiva ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti; 2.2. violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante putativa dello stato di necessità: si deduceva che i ricorrenti, al momento dell'occupazione, erano in attesa di un figlio e che tale circostanza era idonea ad integrare il convincimento della legittimità dell'occupazione; sarebbero state sussistente sia la assoluta necessità della condotta, che l'attualità del pericolo. 3.3. Violazione di legge (art. 597 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena che sarebbe stata definita in violazione del divieto di reformatio in peius: l'estinzione per prescrizione del danneggiamento avrebbe condotto ad una quantificazione di una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado; 3.4.violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla concessione della provvisionale: la motivazione sarebbe illogica in quanto, da un lato, si affermava che non vi era alcun danno provato, anzi che gli imputati avevano ha portato all'immobile migliorie e, dall'altro, si disponeva una provvisionale pari ad euro diecimila. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 primo motivo di ricorso che insta per la dichiarazione di prescrizione in ragione della natura istantanea del reato di occupazione abusiva è manifestamente infondato. Si riafferma cioè che il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692; contra, isolata, Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017, Tripodi, Rv. 269575). Ribadita la natura permanente del reato di occupazione abusiva, il termine di prescrizione non risulta decorso. 1.2.E' manifestamente infondato anche il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità. Il collegio riafferma che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296; Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251800). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava che mancavano gli elementi idonei a sostenere il riconoscimento della scriminante, tenuto conto che la famiglia dei ricorrenti è sempre stata titolare di reddito derivante dalla attività lavorativa condotta dallo [OSCURATO:PERSONA], e che «non era neppure seriamente prospettabile, con efficacia putativa esimente, l'alternativa convinzione di un assenso tacitamente espresso dall'ente proprietario al perpetuarsi dell'occupazione abusiva». Si tratta di una valutazione conforme, espressa in entrambi i gradi di giudizio: dalla documentazione in atti non era infatti desumibile alcuna apertura dell'ente alla sanatoria dell'occupazione oggetto del procedimento, essendosi invece il Comune espresso in ogni scritto nel senso della inderogabile necessità di liberare l'alloggio e «risultando ascrivibile ai soli imputati la insistita, ma vana, proposta di regolarizzazione contrattuale» (pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che, pertanto, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che deduce la violazione del divieto di reformatio in peius. Il collegio riafferma che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la condotta satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). Quanto alle modalità di individuazione della pena più grave, si riafferma che la stessa va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) Nel caso in esame, dichiarata l'estinzione del danneggiamento per decorso del termine di prescrizione, residuava il solo reato di occupazione abusiva, in relazione al quale - tenuto conto delle circostanze riconosciute - la Corte di appello riterminava la pena stabilendola in misura complessivamente inferiore a quella inflitta in prima grado (in primo grado la pena per il danneggiamento aggravato era quantificata in sette mesi di reclusione, mentre in grado di appello la pena per il residuo reato di occupazione abusiva era stabilito in soli sei mesi di reclusione). 1.4. E' infine manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale di contesta l'ammontare della provvisionale. Il collegio ribadisce che la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. Si è inoltre precisato, con scelta ermeneutica che si condivide, che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882 - 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 dep.2017, Ottaviani, Rv. 269704 - 0). Nel caso in esame proprio l'incertezza circa l'impatto delle migliorie apportate ed il fatto che il danno era stato liquidato in base alle sole indicazioni della parte civile induceva la Corte di appello a revocare la condanna al risarcimento (di quarantamila euro) e ad optare per la condanna alla sola provvisionale (di diecimila euro). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della C