CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 107/2022 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata indata 7.06.2022, N.R.G. 77/2021;Numero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 609/2020, haannullato l’ordinanza ingiunzione n. 204/2019 con cui l’Ispettorato del Lavoroaveva disposto il pagamento della somma di € 16.080,84 a carico GlobalserviceSocietà cooperativa, quale obbligato solidale, a titolo di sanzione amministrativaper somministrazione illecita di manodopera.2. La Corte territoriale ha rilevato che l’ordinanza ingiunzione era basata suun verbale di accertamento ben identificato e che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ricevutodetto verbale, era in grado di comprendere le motivazione dell’ordinanza, di cuiha escluso la nullità.3. Considerato che nel caso di specie l’Amministrazione stava giàeffettuando accertamenti per l’ipotesi di intermediazione illecita di manodoperae non era venuta a conoscenza dell’illecito amministrativo dopo la trasmissionedegli atti da parte dell’autorità giudiziaria, ha escluso l’applicabilità dell’art. 14della legge n. 689/1981.4. Ha in particolare rilevato che all’epoca della denuncia della notizia di reato(19.3.2012), riguardante fatti risalenti all’anno 2010, l’Ispettorato avevaconcluso i suoi accertamenti e ben poteva contestare l’illecito; ha ritenutoirrilevante la sentenza di assoluzione del Tribunale perché il fatto non eraprevisto come reato.5. Ha pertanto escluso che la notifica del verbale, avvenuta nel maggio 2016e costituente contestazione dell’illecito, fosse avvenuta nel rispetto del terminedi 90 giorni, ed in assenza di idonei atti interruttivi, ha escluso che la successivaordinanza ingiunzione, emessa nel settembre 2019, fosse intervenuta entro iltermine quinquennale di prescrizione.6. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Prato-Pistoiaha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.Numero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Data pubblicazione 27/04/20267. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 8 e 9, comma 3, d.lgs. n. 8/2016 e dell’art. 14 legge n. 689/1981, per averela Corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo per il decorso deltermine di 90 giorni per la notifica degli estremi per la violazione.Evidenzia che l’illecito contestato, riguardante l’esercizio abusivo dell’attivitàdi intermediazione di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 ed in origineprevisto come reato punito con la pena dell’ammenda da € 500,00 ad € 2500,00,è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dall’art. 8 del d.lgs.n. 8/2016.Deduce che la disciplina di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 deveintegrarsi con le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016.Sostiene che il termine di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazionedecorre dalla pronuncia della sentenza inappellabile con cui era disposta latrasmissione degli atti (e dunque nel caso di specie dal 17.4.2016).Precisa che la trasmissione degli atti era avvenuta in data 28.4.2016, che ilverbale unico è stato notificato in data 23.5.2016 e che l’ordinanza ingiunzioneera stata emessa in data 17.9.2019 e notificata in data 25.9.2019.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 28 legge n. 689/1981, nonché dell’art. 2935 cod. civ. per avere la Corteterritoriale erroneamente individuato il dies a quo per il decorso del termine diprescrizione.Sostiene che la pretesa sanzionatoria poteva essere esercitata solo dalmomento in cui gli atti del procedimento penale erano stati trasmessidall’autorità giudiziaria.3. Con il terzo motivo, con il quale il ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 28 legge n. 689/1981, nonché dell’art. 2943 cod. civ. pernon avere la Corte territoriale attribuito valenza interruttiva del termine diprescrizione alla notifica del verbale unico di contestazione dell’illecito, avvenutain data 23.5.2016.Numero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Data pubblicazione 27/04/2026Sostiene che il termine di prescrizione non era decorso, essendo stato l’illecitopenale commesso in data 19.3.2012, essendo stato il verbale unico notificato indata 23.5.2016 ed essendo stata l’ordinanza ingiunzione notificata in data25.9.2019.4. Le censure, che vanno trattate congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono infondate.Dalla sentenza impugnata risulta che con l’ordinanza ingiunzione opposta èstata applicata una sanzione amministrativa nei confronti di GlobalserviceSocietà Cooperativa per la somministrazione illecita di manodopera che avevainteressato 7 lavoratori per un periodo complessivo di 321 giorni.L’art. 1, d.lgs. n. 8/2016 ha stabilito: “1. Non costituiscono reato e sonosoggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denarotutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che,nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa ocongiunta a quella pecuniaria. In tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersifattispecie autonome di reato (…)”.La Corte territoriale ha dato atto dell’assoluzione perché il fatto non è previstocome reato, e ha dunque riconosciuto la depenalizzazione del reato contestato.Trovano pertanto applicazione i principi espressi da questa Corte (v. Cass. n.6324/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui nell’ipotesi ditrasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, il termine previstodall’art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale deve avvenire la contestazionedell’illecito, decorre dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa(Cass. n. 27595/2008; Cass. n. 9643/2016).Si è in particolare evidenziato che l’originario rilievo penale delle condotteoggetto di accertamento ispettivo ha reso inoperante l’art. 14 della legge n.689/1981, applicabile ai soli illeciti amministrativi, essendo tenuti i verbalizzantiall’obbligo di informativa verso l’autorità giudiziaria; subentrata ladepenalizzazione, il termine di legge per procedere alla contestazione dell’illecitoamministrativo decorre dal momento della trasmissione degli atti dall’autoritàgiudiziaria a quella amministrativa competente ad irrogare la sanzione.Numero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Questa Corte ha poi ritenuto che il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost.,Data pubblicazione 27/04/2026in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio diimparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. impongano all’interpretedi ritenere che il termine previsto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 sia untermine di decadenza e che detta norma vada letta alla stregua del precettocontenuto nell’art. 14, comma secondo, della legge n. 689/1981 (v. Cass. n.7641/2025).E’ stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: “il termine dinovanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, anorma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare alresponsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamentodelle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3,comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenzadall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione deglidel d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attivitàistruttoria” (Cass. n. 7641/2025 cit.).Questa Corte ha inoltre affermato che la prescrizione del diritto a riscuoterele somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.); talemomento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamentedepenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è statacommessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competenteautorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a normadell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momentol'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la sommastabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. (Cass. Sez. 6,27/07/2018, n. 19897).La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto, non tenendoconto della depenalizzazione, ha individuato il dies a quo per la contestazionedell’illecito amministrativo e per il decorso del termne quinquennale diNumero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Data pubblicazione 27/04/2026prescrizione la denuncia di notizia di reato del 19.3.2012 e non la data ditrasmissione degli atti all’autorità amministrativa da parte dell’autoritàgiudiziaria.5. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23214/2022Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 11394/2026Data pubblicazione 27/04/2026