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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07001/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] (alias Marco), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] (alias Sami), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e annullamento con rinvio, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati - fine di [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto il ricorso del predetto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Paolo brio per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias Marco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2010 dal Giudice della udienza preliminare del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, ritenuta l'imputazione sub 19 assorbita in quella sub 26, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ([OSCURATO:PERSONA] capi 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 - capo 28 - art. 74 d.P.R. n. 309/90; [OSCURATO:PERSONA] capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, capo 15 - art. 74 d.P.R. n. 309/90) con condanna a pena di giustizia; ha confermato la decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 16 - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90; capo 15 - art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90) e condannati a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi:

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato associativo in assenza del vincolo associativo tra i protagonisti della vicenda processuale ed in presenza della sola responsabilità del ricorrente per un paio di episodi di spaccio posti in essere per conto del fratello Aldo.

La sentenza ha omesso di considerare molteplici emergenze processuali che deponevano per la sostanziale autonomia dei soggetti coinvolti, specie magrebini, che nel periodo di indagine intrattenevano rapporti di acquisto, quanto all'eroina, con [OSCURATO:PERSONA] alias Marco; quanto alla cocaina, con altri narcotrafficanti, gestendo in proprio ed in maniera esclusiva la loro attività.

Inoltre, non è stata considerata la prosecuzione dell'attività di spaccio di questi stessi soggetti, sempre di nazionalità magrebina, anche dopo l'uscita di scena di [OSCURATO:PERSONA], o anche in costanza del rapporto con quest'ultimo (lo Jendubi intratteneva rapporti di acquisto sia con il ricorrente che contemporaneamente con il Gharbi ed il Melassine).

Inoltre, la ritenuta strutturazione associativa non ha considerato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari per il trasporto e la consegna dello stupefacente si è protratta - al più - per poco più di un mese (dal 14.3 al 19.4.2007), per poi essere svolta da coloro - i [OSCURATO:PERSONA] - che sono stati indicati come i soggetti apicali della associazione.

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione al ritenuto ruolo di dirigente ed organizzatore, mancando la realizzazione del compito di coordinamento dell'attività degli associati - essendo solo in parte vero che i [OSCURATO:PERSONA] si avvalevano di altri per la consegna dello stupefacente ed essendo i [OSCURATO:PERSONA] estranei alla filiera dello spaccio, gestita in esclusiva ed assoluta autonomia dagli acquirenti magrebini.

3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e carenza della motivazione in relazione all'apporto concorsuale del ricorrente in relazione ai singoli reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14-bis della imputazione.

La sentenza di appello ha omesso l'accertamento in ordine alla specifica posizione del ricorrente che - se non ha mai negato le proprie responsabilità in ordine alle cessioni operate nel periodo dal 19 al 24 maggio 2007, assente il fratello [OSCURATO:PERSONA] e su suo incarico, in favore degli acquirenti magrebini, ha sempre disconosciuto il proprio coinvolgimento negli altri episodi, ricostruiti attraverso il contributo dichiarativo dei soggetti collaboranti e dal contenuto dell'attività captativa, della quale è stata contestata la valenza in relazione alla individuazione dei colloquianti e, segnatamente, del ricorrente quale "Marco l'albanese" piuttosto che del fratello [OSCURATO:PERSONA].

All'esito delle risultanze delle perizie foniche - che hanno designato l'incertezza della attribuzione della voce al ricorrente - e in considerazione del contenuto delle dichiarazioni dei collaboranti Reccia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha desunto in modo del tutto insufficiente la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati-fine soltanto dalla posizione assunta dal ricorrente, ritenuta apicale, nell'ambito dell'associazione.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

4.1. Con il primo motivo quanto già espresso nel precedente ricorso, segnalandosi che la responsabilità del ricorrente per una pluralità di reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non può essere ricondotto per ciò solo nel paradigma associativo, in assenza di affectio societatis, comunanza di interessi, esistenza di mezzi e risorse comuni.

4.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi di cui al secondo motivo del precedente ricorso in ordine alla qualifica apicale del ricorrente.

4.3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del ricorso che assume la decisiva mancanza di indicazioni da parte della sentenza impugnata del luogo, del tempo e dei protagonisti della costituzione della associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla successiva consumazione dei singoli reati.

A sostanziare la insussistenza del gruppo associativo si dà, inoltre, rilievo alla giovane età di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti (21 anni) e alla breve durata dello stesso gruppo (circa due mesi) nonché alla assenza di collegamenti tra il gruppo asseritamente facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e quello del Sami.

Manca, quindi, la individuazione degli elementi costitutivi della associazione sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

5.1. Con il primo motivo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare apoditticamente gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla sussistenza dei presupposti.

5.2. Con il secondo motivo mancanza della motivazione in ordine agli aumenti di pena disposti per la continuazione esterna per i singoli episodi di cessione di stupefacente, nonostante la mutata cornice edittale a seguito della sentenza costituzionale n. 40 del 2019 che non poteva non riverberare sulla entità di tali aumenti.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

6.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della ipotesi associativa sub capo 28 non essendo conferente al tema il riferimento al continuo approvvigionamento di sostanza stupefacente di cui a pg. 91 della sentenza, essendo la posizione del ricorrente limitata alla sua veste di acquirente rispetto al gruppo associato facente capo al [OSCURATO:PERSONA], rivendendo da solo lo stupefacente così acquistato ai suoi clienti.

6.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione che non risultano congrui né rispetto alla nuova cornice edittale conseguente alla pronuncia costituzionale n. 40 del 2019 né alla nuova pena base individuata per il reato più grave, come rideterminata dalla Corte.

In ogni caso, l'aumento complessivo di anni tre mesi sette e giorni 22 per i nove reati satellite, ciascuno punito con la pena di mesi quattro e giorni otto di reclusione, non è corretto, essendo tale pena complessiva per i nove reati satellite pari ad anni tre, mesi due e giorni dodici.

6.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta congruità della riduzione della pena ai sensi dell'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, in rapporto al contenuto decisivo delle dichiarazioni del ricorrente che meritava la massima riduzione prevista dalla legge.

7. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno delle richieste di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo e secondo motivo - riguardanti entrambi il reato associativo di cui al capo 15, rispettivamente sub specie della sua sussistenza e sul ruolo apicale dei ricorrenti - sono genericamente versati in fatto, allorquando escludono la responsabilità del ricorrente in base al suo limitato coinvolgimento in soli due episodi di cessione di stupefacenti, alla autonomia operativa dei soggetti magrebini coinvolti e, infine, al limitato coinvolgimento del Reccia e dei suoi familiari.

La sentenza impugnata ha escluso il limitato coinvolgimento del ricorrente (v. pg. 74 della sentenza) sulla base delle prove dichiarative (ampiamente riportate a pg. 52 e ss. della sentenza impugnata) esplicitamente ed univocamente convergenti sulla sostanziale parità e concorso del ricorrente con suo fratello Aldo nel dirigere la gestione del cospicuo traffico di vari chilogrammi di eroina e cocaina diretta alla ampia rete di cessionari.

A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sugli scambi di cocaina ed eroina fatti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di specifici episodi ai quali ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], riferendo che i predetti con il Reccia e un altro albanese avevano sempre lavorato insieme; [OSCURATO:PERSONA] ha parlato del rapporto fiduciario instauratosi con Aldo e [OSCURATO:PERSONA] e il fornitore milanese e che proprio il Korado lo aveva spinto ad effettuare i trasporti dello stupefacente per loro conto; [OSCURATO:PERSONA], genero del Reccia, aveva indicato entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] come capi del traffico di stupefacenti disponendo al suocero le consegne da effettuarsi; [OSCURATO:PERSONA], figlio di Alfonso, aveva confermato il ruolo apicale dei due fratelli nel traffico di stupefacenti e delle loro disposizioni al padre delle consegne da fare.

Inoltre, sono valorizzate le captazioni di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo arresto del 19.4.2007 - quindi al di fuori del periodo indicato dalla difesa per limitare il contributo del ricorrente - che individuano proprio questi come colui che aveva mandato il Reccia dall'abituale fornitore milanese.

Si valorizza poi la ricorrente dinamica degli episodi criminosi di cui ai capi da 4 a 14, svoltisi secondo una serrata frequenza temporale - secondo la quale il cliente contattava "Marco" l'albanese che a sua volta chiamava il Reccia che, provvedeva personalmente o incaricando uno dei suoi familiari a fornire lo stupefacente, quindi sia il cliente che il Reccia contattavano nuovamente "Marco" per assicurargli la positiva conclusione dell'affare illecito - per desumere la esistenza della struttura organizzativa facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la ripartizione dei ruoli con gli stabili collegamenti con la rete di collaboratori, la disponibilità di mezzi e basi logistiche rimarcando la capacità del gruppo di adattarsi alle contingenze del momento attraverso l'affinamento delle modalità di consegna, dopo l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA], con il trasferimento del deposito di stupefacente dalla pizzeria del Reccia a Firenze alla abitazione dello stesso Reccia a Fiesole (v. pg. 76, ibidem), di cui le stesse parole del Reccia in sede di interrogatorio danno puntuale riscontro allorquando egli riferisce che la solidità del rapporto fiduciario faceva sì che non ci fosse neanche più bisogno di telefonare ( v. pg. 77, ibidem).

La sentenza, inoltre, rigetta la prospettazione difensiva volta a inficiare la ritenuta posizione apicale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sul preteso ruolo primaziale del fornitore milanese, motivatamente consegnando quest'ultimo al solo ruolo di fornitore senza alcun suo intervento nelle dinamiche associative (v. pg. 77, ibidem).

A fronte della articolata valutazione del complesso quadro probatorio della sentenza impugnata, condotta senza incorrere in vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a riproporre genericamente la propria versione difensiva invocando una inaccessibile rivalutazione in fatto nei termini ricordati, in presenza di una ineccepibile valutazione in fatto conforme al consolidato orientamento secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210186).

2.2. Il terzo motivo è genericamente proposto, oltre che manifestamente infondato, in quanto riguarda questione a sua volta solo genericamente devoluta in appello (v. atto di appello) nell'ambito del terzo motivo riguardante propriamente il ruolo associativo del ricorrente, che - senza alcuna altra considerazione - si era limitato a far leva sulle dichiarazioni dell'imputato volte a ridurre il suo intervento nell'ambito di una sola vicenda, durante l'assenza di suo fratello dal territorio italiano, e sull'esito incerto della perizia fonica in relazione alla attribuzione delle conversazioni captate che, pertanto, non riscontrerebbe le dichiarazioni dei coimputati.

La prima sentenza, tuttavia, aveva dato puntualmente conto della sostanziale inincidenza dell'esito non esaustivo della perizia fonica - in ragione della ridotta differenza di età e della affinità di timbro vocale - rispetto al coinvolgimento dei due fratelli nelle conversazioni captate, soccorrendo ai fini della responsabilità altre convergenti risultanze a carico del ricorrente (v. pg. 7 e sg. della prima sentenza), tra le quali la stessa ammissione da parte dello imputato dell'uso del nome "Marco" indistintamente attribuito a entrambi i [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal giudice non inficiata dalla sua successiva ritrattazione in base alla specifica risultanza proveniente dalle parole del Reccia il 19.4.2007, in occasione del suo arresto per il trasporto di kg. 4,2 di eroina, quando si era qualificato presso l'abituale fornitore milanese ("Shoku") del gruppo come mandato da "Corrado", ancorché il precedente contatto con il fornitore che preannunziava l'arrivo del Reccia era stato preso dal solito "Marco" (v. pg. 22 della sentenza, come richiamata a pag. 75 della stessa sentenza), a riprova del diretto coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti e, segnatamente, nell'abituale fornitura in Milano.

Del resto, la stessa sentenza di primo grado affida la verifica del compendio captativo - in relazione alla piena fungibilità dei compiti tra i due fratelli per la quale all'indistinta indicazione del soprannome "Marco" non necessitava la specificazione del soggetto al quale esso fosse riferito - alla ritenuta affidabilità delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla compartecipazione di entrambi i fratelli all'attività illecita: né sul primo compendio né sul secondo l'appello aveva svolto specifiche censure, non considerando la convergenza dell'attendibile plurimo dato dichiarativo.

La sentenza di appello, pertanto, non incorre in vizi logici e giuridici quando conferma la responsabilità del ricorrente anche per i reati-fine sul rilievo che la incertezza degli esiti della perizia fonica è superata dai convergenti plurimi apporti dichiarativi sopra richiamati che designano la piena compartecipazione del ricorrente ai traffici illeciti nell'ambito della strutturata attività associativa, della quale è stata correttamente individuata conferma - anche questa incontestata - nella vicenda dell'arresto del Reccia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Per entrambi i motivi, sovrapponibili ai primi due del precedente ricorso - rispettivamente sulla sussistenza della fattispecie associativa e sul ruolo apicale del ricorrente - devono essere richiamate le ragioni già espresse in relazione agli analoghi motivi del precedente ricorso che designano la generica deduzione in fatto da parte della difesa in ordine a entrambe le questioni in presenza di una incensurabile motivazione che ha giustificato la sussistenza della struttura associativa e del ruolo direttivo svolto dal ricorrente.

In particolare, generica è la censura circa la valenza sintomatica della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati-fine ai fini associativi che non è limitata alla loro mera pluralità ma si correla - secondo il già ricordato consolidato orientamento di legittimità - alle replicate connotazioni organizzative e di realizzazione, in un contesto - anche questo correttamente valutato - di stretta realizzazione temporale.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato oltre che palesemente generico rispetto alla specifica motivazione che - in parte richiamando quella resa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale può farsi rinvio a quanto detto al precedente paragrafo

2.1. - richiama le convergenti emergenze fattuali che danno conto del duraturo legame associativo tra i partecipi, dei ruoli rivestiti, della programmazione criminosa, della comunanza di mezzi e di basi logistiche, dello specifico valore indiziante dei numerosi episodi criminosi (v. pg. 97 della sentenza impugnata).

4.2. Il secondo motivo è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato inincidente la sentenza costituzionale sulla determinazione dell'incremento di pena - pari a mesi quattro e e gg. 36 per ciascuno degli undici reati-fine - tenuto conto della loro gravità in quanto aventi ad oggetto cessioni di chilogrammi di stupefacente.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].9.1.

Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali non può darsi accesso in sede di legittimità.

La partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 28 (v. pg. 90 e ss. della sentenza impugnata) si fonda sulla sua posizione di stabile acquirente del gruppo facente capo al Gharbi che si occupava della importazione di rilevanti quantitativi di cocaina provenienti dall'Olanda, dandosi per accertata una rete organizzativa che giovava a tutti i partecipi.

In particolare, sono valorizzati i rapporti tra il ricorrente e il partecipe [OSCURATO:PERSONA] riguardanti acquisti in comune di stupefacente, che una volta giunto in Italia, veniva smistato tra il ricorrente e lo Jarmouni; la possibilità per il Melassine, in caso di carenza di sostanza stupefacente, di approvvigionarsi di quantitativi rilevanti detenuti dallo Jarmouni per conto del Gharbi; infine, la raccolta di denaro appartenente al Gharbi operata dal ricorrente nei confronti del Jarmouni.

Sono, ancora, valorizzate le dichiarazioni dello stesso ricorrente circa i suoi contatti iniziali con il Gharbi tramite lo Jarmouni e la circostanza secondo la quale il Gharbi, con l'ausilio dell'altro associato Boughanmi presentatogli dallo Jarmouni, era divenuto nel tempo il suo fornitore esclusivo di cocaina.

La conclusione alla quale, pertanto, perviene la sentenza impugnata è ineccepibilmente fondata in punto di fatto e in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450).

Correttamente, quindi, la sentenza ha escluso avesse rilievo la dedotta finalità personale per la quale il ricorrente procedesse all'acquisto dello stupefacente secondo l'orientamento per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150).

9.2. Il secondo motivo è in parte fondato.

Quanto alla misura degli incrementi di pena per ciascuno dei reati-fine, si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato congruo l'aumento di mesi quattro e gg. otto di reclusione per ciascuno dei reati satellite, tenuto conto della loro gravità in relazione alle rilevanti cessioni di stupefacente, nell'ordine dei chilogrammi, anche rispetto ai limiti edittali conseguenti alla sentenza costituzionale.

Quanto al complessivo computo della pena il motivo è fondato in quanto per i nove reati satellite la pena complessiva è di anni tre, mesi due e gg. dodici e non anni tre, mesi sette e gg ventidue di reclusione.

Quindi la pena complessiva finale è di anni sette, mesi due e gg. dodici di reclusione, diminuita per il rito a anni quattro, mesi nove e gg. diciotto di reclusione (anziché anni cinque, mesi uno e gg. quattro di reclusione).

9.3. Il terzo motivo è generica censura in fatto alla corretta valutazione sui presupposti ed entità della diminuzione della metà della pena-base per la collaborazione in rapporto all'effettivo spessore di essa - in gran parte confermativa delle avvenute acquisizioni e incidente solo per alcuni episodi riguardanti reati-fine, senza alcun contributo all'impedimento della ulteriore esecuzione della attività criminosa (v. pg.93 della sentenza impugnata).

9.4. Pertanto, la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I) deve essere rideterminata in complessivi anni quattro, mesi nove e gg. diciotto di reclusione.

10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quatt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] (alias Marco), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] (alias Sami), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e annullamento con rinvio, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati - fine di [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto il ricorso del predetto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Paolo brio per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias Marco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2010 dal Giudice della udienza preliminare del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, ritenuta l'imputazione sub 19 assorbita in quella sub 26, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ([OSCURATO:PERSONA] capi 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 - capo 28 - art. 74 d.P.R. n. 309/90; [OSCURATO:PERSONA] capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, capo 15 - art. 74 d.P.R. n. 309/90) con condanna a pena di giustizia; ha confermato la decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 16 - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90; capo 15 - art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90) e condannati a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i seguenti motivi: 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato associativo in assenza del vincolo associativo tra i protagonisti della vicenda processuale ed in presenza della sola responsabilità del ricorrente per un paio di episodi di spaccio posti in essere per conto del fratello Aldo. La sentenza ha omesso di considerare molteplici emergenze processuali che deponevano per la sostanziale autonomia dei soggetti coinvolti, specie magrebini, che nel periodo di indagine intrattenevano rapporti di acquisto, quanto all'eroina, con [OSCURATO:PERSONA] alias Marco; quanto alla cocaina, con altri narcotrafficanti, gestendo in proprio ed in maniera esclusiva la loro attività. Inoltre, non è stata considerata la prosecuzione dell'attività di spaccio di questi stessi soggetti, sempre di nazionalità magrebina, anche dopo l'uscita di scena di [OSCURATO:PERSONA], o anche in costanza del rapporto con quest'ultimo (lo Jendubi intratteneva rapporti di acquisto sia con il ricorrente che contemporaneamente con il Gharbi ed il Melassine). Inoltre, la ritenuta strutturazione associativa non ha considerato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari per il trasporto e la consegna dello stupefacente si è protratta - al più - per poco più di un mese (dal 14.3 al 19.4.2007), per poi essere svolta da coloro - i [OSCURATO:PERSONA] - che sono stati indicati come i soggetti apicali della associazione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione al ritenuto ruolo di dirigente ed organizzatore, mancando la realizzazione del compito di coordinamento dell'attività degli associati - essendo solo in parte vero che i [OSCURATO:PERSONA] si avvalevano di altri per la consegna dello stupefacente ed essendo i [OSCURATO:PERSONA] estranei alla filiera dello spaccio, gestita in esclusiva ed assoluta autonomia dagli acquirenti magrebini. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e carenza della motivazione in relazione all'apporto concorsuale del ricorrente in relazione ai singoli reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14-bis della imputazione. La sentenza di appello ha omesso l'accertamento in ordine alla specifica posizione del ricorrente che - se non ha mai negato le proprie responsabilità in ordine alle cessioni operate nel periodo dal 19 al 24 maggio 2007, assente il fratello [OSCURATO:PERSONA] e su suo incarico, in favore degli acquirenti magrebini, ha sempre disconosciuto il proprio coinvolgimento negli altri episodi, ricostruiti attraverso il contributo dichiarativo dei soggetti collaboranti e dal contenuto dell'attività captativa, della quale è stata contestata la valenza in relazione alla individuazione dei colloquianti e, segnatamente, del ricorrente quale "Marco l'albanese" piuttosto che del fratello [OSCURATO:PERSONA]. All'esito delle risultanze delle perizie foniche - che hanno designato l'incertezza della attribuzione della voce al ricorrente - e in considerazione del contenuto delle dichiarazioni dei collaboranti Reccia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha desunto in modo del tutto insufficiente la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati-fine soltanto dalla posizione assunta dal ricorrente, ritenuta apicale, nell'ambito dell'associazione. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo quanto già espresso nel precedente ricorso, segnalandosi che la responsabilità del ricorrente per una pluralità di reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non può essere ricondotto per ciò solo nel paradigma associativo, in assenza di affectio societatis, comunanza di interessi, esistenza di mezzi e risorse comuni. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi di cui al secondo motivo del precedente ricorso in ordine alla qualifica apicale del ricorrente. 4.3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del ricorso che assume la decisiva mancanza di indicazioni da parte della sentenza impugnata del luogo, del tempo e dei protagonisti della costituzione della associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla successiva consumazione dei singoli reati. A sostanziare la insussistenza del gruppo associativo si dà, inoltre, rilievo alla giovane età di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti (21 anni) e alla breve durata dello stesso gruppo (circa due mesi) nonché alla assenza di collegamenti tra il gruppo asseritamente facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e quello del Sami. Manca, quindi, la individuazione degli elementi costitutivi della associazione sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 5.1. Con il primo motivo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare apoditticamente gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla sussistenza dei presupposti. 5.2. Con il secondo motivo mancanza della motivazione in ordine agli aumenti di pena disposti per la continuazione esterna per i singoli episodi di cessione di stupefacente, nonostante la mutata cornice edittale a seguito della sentenza costituzionale n. 40 del 2019 che non poteva non riverberare sulla entità di tali aumenti. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 6.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della ipotesi associativa sub capo 28 non essendo conferente al tema il riferimento al continuo approvvigionamento di sostanza stupefacente di cui a pg. 91 della sentenza, essendo la posizione del ricorrente limitata alla sua veste di acquirente rispetto al gruppo associato facente capo al [OSCURATO:PERSONA], rivendendo da solo lo stupefacente così acquistato ai suoi clienti. 6.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione che non risultano congrui né rispetto alla nuova cornice edittale conseguente alla pronuncia costituzionale n. 40 del 2019 né alla nuova pena base individuata per il reato più grave, come rideterminata dalla Corte. In ogni caso, l'aumento complessivo di anni tre mesi sette e giorni 22 per i nove reati satellite, ciascuno punito con la pena di mesi quattro e giorni otto di reclusione, non è corretto, essendo tale pena complessiva per i nove reati satellite pari ad anni tre, mesi due e giorni dodici. 6.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta congruità della riduzione della pena ai sensi dell'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, in rapporto al contenuto decisivo delle dichiarazioni del ricorrente che meritava la massima riduzione prevista dalla legge. 7. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno delle richieste di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo e secondo motivo - riguardanti entrambi il reato associativo di cui al capo 15, rispettivamente sub specie della sua sussistenza e sul ruolo apicale dei ricorrenti - sono genericamente versati in fatto, allorquando escludono la responsabilità del ricorrente in base al suo limitato coinvolgimento in soli due episodi di cessione di stupefacenti, alla autonomia operativa dei soggetti magrebini coinvolti e, infine, al limitato coinvolgimento del Reccia e dei suoi familiari. La sentenza impugnata ha escluso il limitato coinvolgimento del ricorrente (v. pg. 74 della sentenza) sulla base delle prove dichiarative (ampiamente riportate a pg. 52 e ss. della sentenza impugnata) esplicitamente ed univocamente convergenti sulla sostanziale parità e concorso del ricorrente con suo fratello Aldo nel dirigere la gestione del cospicuo traffico di vari chilogrammi di eroina e cocaina diretta alla ampia rete di cessionari. A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sugli scambi di cocaina ed eroina fatti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di specifici episodi ai quali ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], riferendo che i predetti con il Reccia e un altro albanese avevano sempre lavorato insieme; [OSCURATO:PERSONA] ha parlato del rapporto fiduciario instauratosi con Aldo e [OSCURATO:PERSONA] e il fornitore milanese e che proprio il Korado lo aveva spinto ad effettuare i trasporti dello stupefacente per loro conto; [OSCURATO:PERSONA], genero del Reccia, aveva indicato entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] come capi del traffico di stupefacenti disponendo al suocero le consegne da effettuarsi; [OSCURATO:PERSONA], figlio di Alfonso, aveva confermato il ruolo apicale dei due fratelli nel traffico di stupefacenti e delle loro disposizioni al padre delle consegne da fare. Inoltre, sono valorizzate le captazioni di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo arresto del 19.4.2007 - quindi al di fuori del periodo indicato dalla difesa per limitare il contributo del ricorrente - che individuano proprio questi come colui che aveva mandato il Reccia dall'abituale fornitore milanese. Si valorizza poi la ricorrente dinamica degli episodi criminosi di cui ai capi da 4 a 14, svoltisi secondo una serrata frequenza temporale - secondo la quale il cliente contattava "Marco" l'albanese che a sua volta chiamava il Reccia che, provvedeva personalmente o incaricando uno dei suoi familiari a fornire lo stupefacente, quindi sia il cliente che il Reccia contattavano nuovamente "Marco" per assicurargli la positiva conclusione dell'affare illecito - per desumere la esistenza della struttura organizzativa facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la ripartizione dei ruoli con gli stabili collegamenti con la rete di collaboratori, la disponibilità di mezzi e basi logistiche rimarcando la capacità del gruppo di adattarsi alle contingenze del momento attraverso l'affinamento delle modalità di consegna, dopo l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA], con il trasferimento del deposito di stupefacente dalla pizzeria del Reccia a Firenze alla abitazione dello stesso Reccia a Fiesole (v. pg. 76, ibidem), di cui le stesse parole del Reccia in sede di interrogatorio danno puntuale riscontro allorquando egli riferisce che la solidità del rapporto fiduciario faceva sì che non ci fosse neanche più bisogno di telefonare ( v. pg. 77, ibidem). La sentenza, inoltre, rigetta la prospettazione difensiva volta a inficiare la ritenuta posizione apicale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sul preteso ruolo primaziale del fornitore milanese, motivatamente consegnando quest'ultimo al solo ruolo di fornitore senza alcun suo intervento nelle dinamiche associative (v. pg. 77, ibidem). A fronte della articolata valutazione del complesso quadro probatorio della sentenza impugnata, condotta senza incorrere in vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a riproporre genericamente la propria versione difensiva invocando una inaccessibile rivalutazione in fatto nei termini ricordati, in presenza di una ineccepibile valutazione in fatto conforme al consolidato orientamento secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210186). 2.2. Il terzo motivo è genericamente proposto, oltre che manifestamente infondato, in quanto riguarda questione a sua volta solo genericamente devoluta in appello (v. atto di appello) nell'ambito del terzo motivo riguardante propriamente il ruolo associativo del ricorrente, che - senza alcuna altra considerazione - si era limitato a far leva sulle dichiarazioni dell'imputato volte a ridurre il suo intervento nell'ambito di una sola vicenda, durante l'assenza di suo fratello dal territorio italiano, e sull'esito incerto della perizia fonica in relazione alla attribuzione delle conversazioni captate che, pertanto, non riscontrerebbe le dichiarazioni dei coimputati. La prima sentenza, tuttavia, aveva dato puntualmente conto della sostanziale inincidenza dell'esito non esaustivo della perizia fonica - in ragione della ridotta differenza di età e della affinità di timbro vocale - rispetto al coinvolgimento dei due fratelli nelle conversazioni captate, soccorrendo ai fini della responsabilità altre convergenti risultanze a carico del ricorrente (v. pg. 7 e sg. della prima sentenza), tra le quali la stessa ammissione da parte dello imputato dell'uso del nome "Marco" indistintamente attribuito a entrambi i [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal giudice non inficiata dalla sua successiva ritrattazione in base alla specifica risultanza proveniente dalle parole del Reccia il 19.4.2007, in occasione del suo arresto per il trasporto di kg. 4,2 di eroina, quando si era qualificato presso l'abituale fornitore milanese ("Shoku") del gruppo come mandato da "Corrado", ancorché il precedente contatto con il fornitore che preannunziava l'arrivo del Reccia era stato preso dal solito "Marco" (v. pg. 22 della sentenza, come richiamata a pag. 75 della stessa sentenza), a riprova del diretto coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti e, segnatamente, nell'abituale fornitura in Milano. Del resto, la stessa sentenza di primo grado affida la verifica del compendio captativo - in relazione alla piena fungibilità dei compiti tra i due fratelli per la quale all'indistinta indicazione del soprannome "Marco" non necessitava la specificazione del soggetto al quale esso fosse riferito - alla ritenuta affidabilità delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla compartecipazione di entrambi i fratelli all'attività illecita: né sul primo compendio né sul secondo l'appello aveva svolto specifiche censure, non considerando la convergenza dell'attendibile plurimo dato dichiarativo. La sentenza di appello, pertanto, non incorre in vizi logici e giuridici quando conferma la responsabilità del ricorrente anche per i reati-fine sul rilievo che la incertezza degli esiti della perizia fonica è superata dai convergenti plurimi apporti dichiarativi sopra richiamati che designano la piena compartecipazione del ricorrente ai traffici illeciti nell'ambito della strutturata attività associativa, della quale è stata correttamente individuata conferma - anche questa incontestata - nella vicenda dell'arresto del Reccia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Per entrambi i motivi, sovrapponibili ai primi due del precedente ricorso - rispettivamente sulla sussistenza della fattispecie associativa e sul ruolo apicale del ricorrente - devono essere richiamate le ragioni già espresse in relazione agli analoghi motivi del precedente ricorso che designano la generica deduzione in fatto da parte della difesa in ordine a entrambe le questioni in presenza di una incensurabile motivazione che ha giustificato la sussistenza della struttura associativa e del ruolo direttivo svolto dal ricorrente. In particolare, generica è la censura circa la valenza sintomatica della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati-fine ai fini associativi che non è limitata alla loro mera pluralità ma si correla - secondo il già ricordato consolidato orientamento di legittimità - alle replicate connotazioni organizzative e di realizzazione, in un contesto - anche questo correttamente valutato - di stretta realizzazione temporale. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato oltre che palesemente generico rispetto alla specifica motivazione che - in parte richiamando quella resa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale può farsi rinvio a quanto detto al precedente paragrafo 2.1. - richiama le convergenti emergenze fattuali che danno conto del duraturo legame associativo tra i partecipi, dei ruoli rivestiti, della programmazione criminosa, della comunanza di mezzi e di basi logistiche, dello specifico valore indiziante dei numerosi episodi criminosi (v. pg. 97 della sentenza impugnata). 4.2. Il secondo motivo è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato inincidente la sentenza costituzionale sulla determinazione dell'incremento di pena - pari a mesi quattro e e gg. 36 per ciascuno degli undici reati-fine - tenuto conto della loro gravità in quanto aventi ad oggetto cessioni di chilogrammi di stupefacente. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].9.1. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali non può darsi accesso in sede di legittimità. La partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 28 (v. pg. 90 e ss. della sentenza impugnata) si fonda sulla sua posizione di stabile acquirente del gruppo facente capo al Gharbi che si occupava della importazione di rilevanti quantitativi di cocaina provenienti dall'Olanda, dandosi per accertata una rete organizzativa che giovava a tutti i partecipi. In particolare, sono valorizzati i rapporti tra il ricorrente e il partecipe [OSCURATO:PERSONA] riguardanti acquisti in comune di stupefacente, che una volta giunto in Italia, veniva smistato tra il ricorrente e lo Jarmouni; la possibilità per il Melassine, in caso di carenza di sostanza stupefacente, di approvvigionarsi di quantitativi rilevanti detenuti dallo Jarmouni per conto del Gharbi; infine, la raccolta di denaro appartenente al Gharbi operata dal ricorrente nei confronti del Jarmouni. Sono, ancora, valorizzate le dichiarazioni dello stesso ricorrente circa i suoi contatti iniziali con il Gharbi tramite lo Jarmouni e la circostanza secondo la quale il Gharbi, con l'ausilio dell'altro associato Boughanmi presentatogli dallo Jarmouni, era divenuto nel tempo il suo fornitore esclusivo di cocaina. La conclusione alla quale, pertanto, perviene la sentenza impugnata è ineccepibilmente fondata in punto di fatto e in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). Correttamente, quindi, la sentenza ha escluso avesse rilievo la dedotta finalità personale per la quale il ricorrente procedesse all'acquisto dello stupefacente secondo l'orientamento per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150). 9.2. Il secondo motivo è in parte fondato. Quanto alla misura degli incrementi di pena per ciascuno dei reati-fine, si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato congruo l'aumento di mesi quattro e gg. otto di reclusione per ciascuno dei reati satellite, tenuto conto della loro gravità in relazione alle rilevanti cessioni di stupefacente, nell'ordine dei chilogrammi, anche rispetto ai limiti edittali conseguenti alla sentenza costituzionale. Quanto al complessivo computo della pena il motivo è fondato in quanto per i nove reati satellite la pena complessiva è di anni tre, mesi due e gg. dodici e non anni tre, mesi sette e gg ventidue di reclusione. Quindi la pena complessiva finale è di anni sette, mesi due e gg. dodici di reclusione, diminuita per il rito a anni quattro, mesi nove e gg. diciotto di reclusione (anziché anni cinque, mesi uno e gg. quattro di reclusione). 9.3. Il terzo motivo è generica censura in fatto alla corretta valutazione sui presupposti ed entità della diminuzione della metà della pena-base per la collaborazione in rapporto all'effettivo spessore di essa - in gran parte confermativa delle avvenute acquisizioni e incidente solo per alcuni episodi riguardanti reati-fine, senza alcun contributo all'impedimento della ulteriore esecuzione della attività criminosa (v. pg.93 della sentenza impugnata). 9.4. Pertanto, la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) deve essere rideterminata in complessivi anni quattro, mesi nove e gg. diciotto di reclusione. 10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quatt
Sentenza Cassazione n. 07001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris