CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 27748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 settembre 2020 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riformandola parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza -Palagonia-. La pena, a seguito di intervenuto accordo tra le parti in secondo grado, è stata così rideterminata: mesi otto di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione agli artt.157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen . Il ricorso lamenta la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, costituendo la data di emissione della sentenza di primo grado, primo atto interruttivo (13 novembre 2013), il dies a quo per il calcolo del termine utile dei sei anni. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero l'intervenuto accordo sulla entità del trattamento sanzionatorio non comporta alcuna necessità di diverso computo dei termini di prescrizione del reato, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con gli scopi cui è preordinato (v. Sez. V n. 15547 del 19.3.2008, rv 239489. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di namnnissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi del!' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]