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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10417/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 15456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria dei Dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENEDE IIi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CANTU' WALTER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUPPOLETT1 LILIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] PASQUALEITI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FRANCO & C., [OSCURATO:PERSONA] G. RICCIONI E ANNA P. RICCIONI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUCIANA E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GIANFRANCO & C., [OSCURATO:PERSONA] & C. SS, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 15456 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- nelle rispettive qualità di titolari delle omonime farmacie, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] f 1A; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23 ED.

B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6179/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico articolato motivo [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti in epigrafe indicati, chiede che sia cassata l'impugnata sentenza, con la quale la Corte d'Appello di Roma, nel rigettare l'appello proposto dall'odierna ricorrente, ha confermato le statuizioni del Tribunale secondo cui andavano riconosciuti solo a tre delle farmacie mandanti di [OSCURATO:SOCIETA]. gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto in linea capitale, già pagato subito dopo la notifica del ricorso monitorio, mentre per le altre 74 farmacie non vi era prova della costituzione in mora, e ciò in Ric. 2020 n. 15456 sez.

MI. - ud. 14-12-2021 -3- quanto nel fascicolo di parte era stata reperita solo la spedizione multipla della raccomandata in data 9 luglio 2009.

La ricorrente denuncia, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001 e l'omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori poiché gli atti di costituzione in mora non consentivano di verificare l'effettiva data di ricezione da parte del soggetto debitore, e ciò sebbene fosse stato depositato atto di costituzione in mora n. 1206 del 9-7-2009 inviato con raccomandata ricevuta dall'ente destinatario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come dichiarato dall'agente postale nel relativo avviso a mente dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001.

2. Al proposto ricorso resiste l'AUSL Roma 2, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché mancante di una comprensibile esposizione dei fatti e perché sollecita una rinnovazione del giudizio di fatto sulla valutazione di elementi istruttori, nonché chiede rigettarsi il ricorso in quanto infondato, non avendo la fattura inviata i requisiti della costituzione in mora, peraltro essendo solo la Regione Lazio l'ente incaricato del pagamento.

3. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, benché notificato (il 19 giugno 2020) oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (16-10-2019), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dall'articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino alli 1 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Ric. 2020 n. 15456 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -4-

4. Sempre in via pregiudiziale, devono clisattendersi le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente perché l'esposizione sommaria dei fatti si evince dalle argomentazioni espresse nel motivo, oltre che dal tenore delle parti della sentenza d'appello riportate in ricorso, e ricorre, per le considerazioni che si vanno ad illustrare, il denunciato vizio di violazione dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001, da cui deriva l'altro vizio denunciato di omesso esame di fatto decisivo, ciò non comportando alcun improprio riesame del merito.

La controricorrente sostiene, inoltre, che sussista la legittimazione passiva della Regione Lazio, ma la statuizione sulla legittimazione passiva dell'ASL Roma 2 di cui alla sentenza d'appello non è stata impugnata dalla suddetta ultima parte ed è, pertanto, passata in giudicato, sicché parimenti privo di pregio è l'assunto secondo cui l'atto di costituzione in mora di cui trattasi avrebbe dovuto essere indirizzato alla Regione, quale ente "incaricato del pagamento del corrispettivo".

5. Passando all'esame delle censure, il motivo è fondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, espresso in precedenti specifici, a cui il Collegio intende dare continuità, « in tema di consegna di un atto recettkio ai sensi delle diiposkioni sul servkio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscri5zione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fo- mita dall'addetto al recapito, in ragione della lede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa». (Cass., Sez.

VI-I, 9/04/2018, n. 8643 e Cass. 14/09/2020 n. 19080; nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, è stata affermata da questa Corte la necessità di verificare la consegna in virtù delle Ric. 2020 n. 15456 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -5- annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" ex art. 33 d.m. 9 aprile 2001 e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco).

Alla stregua di detto indirizzo, il fatto storico idoneo a fondare in astratto la pretesa in punto di interessi di mora, in quanto costitutivo di essa, - ovvero l'avvenuta consegna della raccomandata contenente l'intimazione al pagamento - è attestato dall'addetto al recapito.

Ne discende che la Corte d'appello, allorché ha ritenuto non conducente l'esame della documentazione prodotta dall'appellante, sia incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti e nel vizio di violazione di legge denunciato, non avendo, in particolare, la Corte di merito dato conto di aver verificato se l'avvenuta consegna fosse avvenuta con le modalità peculiari, proprie degli "invii multipli" ex art.33 citato, sopra specificate.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria dei Dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENEDE IIi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CANTU' WALTER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUPPOLETT1 LILIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] PASQUALEITI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FRANCO & C., [OSCURATO:PERSONA] G. RICCIONI E ANNA P. RICCIONI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUCIANA E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GIANFRANCO & C., [OSCURATO:PERSONA] & C. SS, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 15456 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- nelle rispettive qualità di titolari delle omonime farmacie, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] f 1A; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23 ED. B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6179/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti in epigrafe indicati, chiede che sia cassata l'impugnata sentenza, con la quale la Corte d'Appello di Roma, nel rigettare l'appello proposto dall'odierna ricorrente, ha confermato le statuizioni del Tribunale secondo cui andavano riconosciuti solo a tre delle farmacie mandanti di [OSCURATO:SOCIETA]. gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto in linea capitale, già pagato subito dopo la notifica del ricorso monitorio, mentre per le altre 74 farmacie non vi era prova della costituzione in mora, e ciò in Ric. 2020 n. 15456 sez. MI. - ud. 14-12-2021 -3- quanto nel fascicolo di parte era stata reperita solo la spedizione multipla della raccomandata in data 9 luglio 2009. La ricorrente denuncia, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001 e l'omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori poiché gli atti di costituzione in mora non consentivano di verificare l'effettiva data di ricezione da parte del soggetto debitore, e ciò sebbene fosse stato depositato atto di costituzione in mora n. 1206 del 9-7-2009 inviato con raccomandata ricevuta dall'ente destinatario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come dichiarato dall'agente postale nel relativo avviso a mente dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001. 2. Al proposto ricorso resiste l'AUSL Roma 2, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché mancante di una comprensibile esposizione dei fatti e perché sollecita una rinnovazione del giudizio di fatto sulla valutazione di elementi istruttori, nonché chiede rigettarsi il ricorso in quanto infondato, non avendo la fattura inviata i requisiti della costituzione in mora, peraltro essendo solo la Regione Lazio l'ente incaricato del pagamento. 3. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, benché notificato (il 19 giugno 2020) oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (16-10-2019), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dall'articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino alli 1 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Ric. 2020 n. 15456 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- 4. Sempre in via pregiudiziale, devono clisattendersi le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente perché l'esposizione sommaria dei fatti si evince dalle argomentazioni espresse nel motivo, oltre che dal tenore delle parti della sentenza d'appello riportate in ricorso, e ricorre, per le considerazioni che si vanno ad illustrare, il denunciato vizio di violazione dell'art. 33 d.m. 9 aprile 2001, da cui deriva l'altro vizio denunciato di omesso esame di fatto decisivo, ciò non comportando alcun improprio riesame del merito. La controricorrente sostiene, inoltre, che sussista la legittimazione passiva della Regione Lazio, ma la statuizione sulla legittimazione passiva dell'ASL Roma 2 di cui alla sentenza d'appello non è stata impugnata dalla suddetta ultima parte ed è, pertanto, passata in giudicato, sicché parimenti privo di pregio è l'assunto secondo cui l'atto di costituzione in mora di cui trattasi avrebbe dovuto essere indirizzato alla Regione, quale ente "incaricato del pagamento del corrispettivo". 5. Passando all'esame delle censure, il motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, espresso in precedenti specifici, a cui il Collegio intende dare continuità, « in tema di consegna di un atto recettkio ai sensi delle diiposkioni sul servkio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscri5zione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fo- mita dall'addetto al recapito, in ragione della lede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa». (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643 e Cass. 14/09/2020 n. 19080; nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, è stata affermata da questa Corte la necessità di verificare la consegna in virtù delle Ric. 2020 n. 15456 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -5- annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" ex art. 33 d.m. 9 aprile 2001 e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco). Alla stregua di detto indirizzo, il fatto storico idoneo a fondare in astratto la pretesa in punto di interessi di mora, in quanto costitutivo di essa, - ovvero l'avvenuta consegna della raccomandata contenente l'intimazione al pagamento - è attestato dall'addetto al recapito. Ne discende che la Corte d'appello, allorché ha ritenuto non conducente l'esame della documentazione prodotta dall'appellante, sia incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti e nel vizio di violazione di legge denunciato, non avendo, in particolare, la Corte di merito dato conto di aver verificato se l'avvenuta consegna fosse avvenuta con le modalità peculiari, proprie degli "invii multipli" ex art.33 citato, sopra specificate. 6. In conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella c
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