CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s (Marocco) il 2 . 5 .19 95 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e QUESTURAdi TORINO, in persona del questore pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 23 .6.2021, di convalida del trattenimento, avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 19.7.2021,di proroga del trattenimento, udita la relazione nella camera di consiglio del 5aprile2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. I n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Marocco, veniva emesso dal Prefetto della Provincia di Como decreto di espulsionee dal Questore della Provincia di Como ordinedi trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.All’udienza del 23 .6.2021 , fissata innanzi al Giudice di Pace di Torino per la convalida del trattenimento,[OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida. Deducevache non aveva alcun legame con il Marocco ed aveva in Italia legamifamiliari e sentimentali ed un lavoro a tempo determinato, suscettibile di divenir a tempo indeterminato(cfr. ricorso in data 1.7.2021, pag. 3). Deduceva, altresì, che il decreto di espulsione era illegittimo, s iccome sottoscritto dal ViceCapo di gabinetto della Prefettura di Como (cfr. ricorso in data 1.7.2021, pag. 3). 3.Con provvedimento del 23 .6.2021 il g .d. p . convalidava il trattenimento . 4.In data 17.7.2021 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la -prima - proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA]. 5. All’udienza del 19. 7.2021 [OSCURATO:PERSONA] si opponeva , come da memoria,alla proroga.6.Con provvedimento del 19.7.2021 il g .d. p . , ritenute fondate le motivazioni addotte dalla Questura di Torino, integralmente richiamate unitamente al verbale d’udienza, prorogava di trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Torino. 7. Avverso il provvedimen to del g .d.p. del 23.6.2021 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto inbase a d un unico motiv o la cassazione. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. LaQuestura di Torino non ha svolto difese. 8.Avverso il provvedimento de l g.d.p. del 19.7.2021 ha proposto separato ricorsoRadouane [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto in base a due motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno e laQuestura di Torino non hanno svolto difese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10. Con l’ unico motivo - avverso il provvedimento in data 23.6.2021 - il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14, 3° co. e 4° co., del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione inesistente e/o apparente. Deduce che il g.d.p. pernullaha motivato in ordine alla sussistenza di ragioni di inespellibilità correlate all’allegata presenza in Italia di legamifamiliari ed in ordine alla denegata concessione di un termine per la produz ione di idonea documentazione(cfr. ricorso in data 1.7.2021, pag. 5).Deduce che il vizio motivazionale viepiù rileva in dipendenza della privazione della libertà personale che l’impugnato provvedimento comporta(cfr. ricorso in data 1.7.2021, pag. 6). 11.Con il primo motivo - avverso il provve d im e n to in data 19.7.2021 - il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14, 3° co. e 4° co., del d.lgs. n. 286/1998; il viziodi motivazione inesistente e/o apparente. 12.Con il secondo motivo - avverso il provvedim e n to in data 19.7.2021 - il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esamedi fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE ed agli artt. 13 e 14, 3° co. e 4° co., de l d.lgs. n. 286/1998. Deduce che il g.d.p.ha motivato il provvedimento di proroga mercé l’ acritica ricezionedelle deduzionidell’Amministrazione e senza confutazione alcuna delle argomentazionisvolte a sua difesa . Deduce che il vizio motivazionale viepiù rileva siccome il provvedimento impugnato incide sulla libertà personale(cfr. ricorso in data 25.8.2021, pag. 7). Deduce comunque che il giudice di pace ha omessol’esame della circostanza decisiva, non contestata ex adverso, costituita dalla chiusura dei confini del Regno del Marocco in ragione dell’emergenza sanitaria da “Covid - 19”, circostanza illustrata con la memoria depositata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso in data 25.8.2021, pag. 7). 13.Il motivo del ricorso esperito avverso il provvedimento in data 23.6.2021 è infondato e va respinto.14.Si premette che con il provvedimento in data 23.6.2021 il Giudice di Pace di Torino ha dato atto, per un verso, che non erano emersi elementi tali da far reputare illegittimo il decreto di espulsione e che non era stata documentata la sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 19 t.u.i.;per altro verso, in relazione alle previsioni dell’art. 14 t.u.i., che mancavano un idoneo vettore e un documento valido per l’espatrio. 15. Su tale scorta per nulla si giustifica, propriamente, la denuncia di inesistenza e/o apparenza della motivazione in ordine alla pretesa sussistenza di ragioni di inespellibilità. La motivazione evidentemente vi è. In pari tempo, il vizio di motivazione “apparente” –configura ntesi allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito – neppure si prospetta, siccome, appunto, il giudice di pace ha dato atto del difetto di qualsivoglia elemento di prova, segnatamente documentale, a riscontro della sussistenza delle circostanze esplicanti valenza ai sensi dell’art. 19 t.u.i.(all’art. 19, comma 1.1, t.u.i. si prevede, peraltro, che “non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (…)”). Anzi, la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] abbia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] formulato richiestadi concessione di un termine per l’allegazione di documentazione (cfr. ricorso in data 1.7.2021, pag. 4 ) , avvalora i l difetto , rilevato dal g.d.p.,di idonei riscontri documentali.La necessità poi di far luogo alla convalida del trattenimento entro termini ristretti, giustifica di per sé la mancata concessione dell’invocato termine. Ovviamente, tra le ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Per nulla si profilano, comunque,gli “errores in iudicando” denunciati con la rubrica del motivo del ricorso avversoil provvedimento in data 23.6.2021. 16. Il primo motivo del ri corso esperito a vverso il provve d imen to in data 19.7.2021 è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo del ricorso avverso il medesimo provvedimento. 17.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 18. Evidentemente, al cospetto dei ben precisi riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula - nella specie - per la prima proroga, l’ancoraggio motivazionale dell’impugnato provvedimento alla affermazione tout courtdi fondatezza delle ragioni addotte dalla Questura di Torino a sostegno della sua richiesta (ragioni integralmente richiamate unitamente al verbale d’udienza)dà appieno ragione del denunciato – con il primo mezzo - difetto di motivazione (cfr. ricorso, pag. 5). Ovvero, al più, dà ragione del carattere “tautologicamente apparente” della motivazione, siccome il giudice di pace per nulla ha atteso alla debita approfonditadisamina logico/giuridica (cfr. Cass. sez. un. 3 . 11 .20 1 6, n. 22232, secondo cui la motivazione è solo apparente, quando non renda percepibile il fondamento della decisione). 19. P iù esatta mente , il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto il complesso delle quaestionesveicolate dalla memoria depositata dal ricorrente. In particolare,è vero che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Amministrazione aveva allegatoche in data 25.6.2021 era stata inoltrata richiesta, in attesadi riscontro, di rilasciodi lasciapassarealla rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino (cfr. ricorso in data 25.8.2021, pag. 3). E però con la memoria il ricorrente aveva addotto che il Regno del Marocco, onde contenere la diffusione della epidemia da “Covid-19”, aveva prorogato lo stato d’emergenza sanitaria e disposto la chiusura dei confini, sicché era da escludere, ai fini della proroga del trattenimento , qualsiasi ragi onevole prospettiva di esecuzione del rimpatrio (cfr. ricorso in data 25.8.2021, pag. 4). In questo quadro,dunque, è ineccepibile la deduzione del ricorrente , secondo cui il mero rinvio alle motivazioni della richiesta della Questura ed al verbale d’udienza tradisce appieno il deficitmotivazionale, “se si considera che il verbale di udienza non contiene alcuna replica della pubblica amministrazione alle argomentazioni difensive” (così ricorsoin data 25.8.2021, pag. 6). 20. Ovviamente la riscontrata “anomalia motivazionale” viepiù ri veste significato, giacché si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti asostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione). 21.In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 1 9. 7. 2021 va cassat o senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe statada dispo rre .22.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogoalla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensorevanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciatola sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative sia aigiudizi di merito che al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo d el ricorso in data 25.8.2021 avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 19.7.2021, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso; cassa senza rinvio il pr ovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 19.7.2021;rigetta ilricorso in data 1.7.2021 avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 23.6.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I