CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22785/2019R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Aprilia, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Largo A. Ponchielli n. 6 , presso lo studio LTPartners, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3117/19, depositata il 21 maggio 2019, del la Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 3117/19, depositata il 21 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia e, così, ha integralmente riformato ladecisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2011; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’imposta era stata legittimamente e correttamente determinata in relazione alla rendita catastale attribuita adue unità immobiliari; - il motivo di ricorso proposto dalla contribuente, - che aveva censurato detta rendita deducendone l’erroneità sulla base di una consulenza di parte, - non poteva trovare ingresso in quanto involgeva la competenza di soggetto giuridico (l’Agenzia delle Entrate) che era rimasto estraneo al giudizio; - non poteva, pertanto , convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, - sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00, - in quanto la rendita catastale attribuita non poteva formare oggetto di contestazione, in relazione all’ICI recuperata a tassazione, nei confronti dell’Ente locale che alcuna competenza aveva in ordine alla relativa determinazione; -per di più la prodotta perizia risultava «carente nei contenuti … in quanto generica ed approssimativasu dati rilevanti, quali quelli oggetto degli eseguiti rilievi (dichiarati ma non allegati all'elaborato), quali quelli che dovrebbero consentire una comparazione traimmobili, quali quelli che dovrebbero indicare lo stato di conservazione degliimmobili (ad esempio si assume che l'area è priva di 'alcune opere definitive' ma nonsi spiega quali siano)»;2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla ba se di due motivi; -il Comune di Aprilia resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 167 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo, in sintesi, che: - il giudice del gravame aveva definito il giudizio prendendo in esame una eccezione nuova di controparte che solo nel giudizio di appello aveva, per l’appunto, contestato il motivo di ricorso proposto da essa esponente e che involgeva l’erronea determinazione della rendita quale implicata dall’effettivo valore delle unità immobiliari; - per di più, il difetto di contestazione di detto motivo del ricorso introduttivo del giudizio avrebbe imposto di ritenere come consolidato il fatto che ne costituiva l’oggetto (id estil ridetto effettivo valore delle unità immobiliari) con conseguente preclusione della tardiva contestazione svolta (solo) con l’atto di gravame; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39, e del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo la ricorrente che, - in relazione alla dichiarazione di variazione docfa,presentata da essa esponente «in data 11-14/02/2019», volta a correggere «errori di inserimento dati relativi all’originario classamento dell’immobile stesso (rimasto immutato)», - ed avuto riguardo all’effetto retroattivo correlato a detta dichiarazione di variazione, - che, una volta decorsi i 12 mesi di legge era destinata a sostituire la precedente rendita, - il giudice del gravame, così come richiesto, avrebbe dovuto sospendere il giudizio (ai sensi dell’art. 39, cit.);2. – in via pregiudiziale va, però, rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio,ai sensi della l. n. 130 del 2022, art. 5, c. 10; - nel quadro della disciplina relativa alla d efinizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, detta disposizione prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.»; - l’art. 5, cit., al successivo comma 15, dispone poi che « Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»; 3 – in conclusione, va disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo al fine di consentire l’eventuale definizione agevolata del ricorso. P.Q.M. La Corte, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione ag