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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41490/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1°/2/2021, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 e, ridotta la pena a un anno di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato in quanto il porto del coltello a serramanico sarebbe stato giustificato; Rilevato che con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che nel terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata determinazione della pena nel minimo e all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo ha dato atto che l'imputato non ha mai fornito alcuna giustificazione in ordine al porto del coltello, né questa (a fronte dele circostanze di tempo, luogo e modalità di detenzione: coltello portato sulla pubblica via e nella tasca destra del giubbotto indossato) può essere inferita dalla circostanza che l'imputato viveva in campagna; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo e terzo motivo sono è manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, ha dato adeguato e coerente conto dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (peraltro neanche richiesta dalla difesa) anche nei termini dell'art. 131 bis cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1°/2/2021, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 e, ridotta la pena a un anno di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato in quanto il porto del coltello a serramanico sarebbe stato giustificato; Rilevato che con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che nel terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata determinazione della pena nel minimo e all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo ha dato atto che l'imputato non ha mai fornito alcuna giustificazione in ordine al porto del coltello, né questa (a fronte dele circostanze di tempo, luogo e modalità di detenzione: coltello portato sulla pubblica via e nella tasca destra del giubbotto indossato) può essere inferita dalla circostanza che l'imputato viveva in campagna; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo e terzo motivo sono è manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, ha dato adeguato e coerente conto dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (peraltro neanche richiesta dalla difesa) anche nei termini dell'art. 131 bis cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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