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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17711/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 20 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dell'appello (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 2 e 3, ove la Corte territoriale, richiamate e confermate le argomentazioni del primo giudice, ha ampiamente disatteso le doglianze difensive in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); ritenuto che la seconda censura, con la quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nei meno gravi reati di tentato furto e minaccia, è aspecifica e manifestamente infondata; i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 e Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi normativa di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. in considerazione della contiguità temporale tra la tentata sottrazione e la minaccia pronunciata dal ricorrente al fine di assicurarsi l'impunità (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 e Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980), ha ampiamente disatteso le richieste difensive sulla base di un apprezzamento di merito immune da vizi censurabili in sede di legittimità (vedi pag. 4 sulla non minima rilevanza del danno alla luce del valore dei beni presenti all'interno del furgone e del danneggiamento effettivamente sofferto dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 20 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dell'appello (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 2 e 3, ove la Corte territoriale, richiamate e confermate le argomentazioni del primo giudice, ha ampiamente disatteso le doglianze difensive in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); ritenuto che la seconda censura, con la quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nei meno gravi reati di tentato furto e minaccia, è aspecifica e manifestamente infondata; i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 e Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi normativa di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. in considerazione della contiguità temporale tra la tentata sottrazione e la minaccia pronunciata dal ricorrente al fine di assicurarsi l'impunità (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 e Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980), ha ampiamente disatteso le richieste difensive sulla base di un apprezzamento di merito immune da vizi censurabili in sede di legittimità (vedi pag. 4 sulla non minima rilevanza del danno alla luce del valore dei beni presenti all'interno del furgone e del danneggiamento effettivamente sofferto dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.