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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 1991

Cassazione n. 29330/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di assise di appello di Catanzaro - provvedendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 12 dicembre 2019 - ha confermato la pronuncia in data 8 settembre 2017, appellata da Mehid [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e con la confisca ex art. 270-septies cod. pen. e la distruzione di quanto in sequestro).

2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione di legge (indicata negli artt. 125, 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 5, 6 e 7, Carta EDU, 13, 19, 21, 25 2 27 Cost., 270-quinquies (come novellato dall'art. 1 d.l. n.7/2015, conv. dalla legge n. 43/2015) e 270-sexies cod. pen. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il travisamento della prova.

2.3. Con il terzo motivo la difesa si è doluta del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura eccessiva della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo, la difesa ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe nuovamente compiuto un apprezzamento parziale del materiale probatorio, per vero travisandolo, così non ottemperando al dictum della sentenza rescindente che aveva demandato alla Corte di merito di verificare se gli elementi indiziari ulteriori - rispetto a quelli dai quali si è tratto che l'imputato abbia curato il proprio autoaddestramento - deponessero per la sua contiguità non punibile con gli ambienti dell'estremismo islamico o, invece, fossero sintomatici del suo inserimento organico in tale contesto terroristico e strumentali alla commissione del reato di cui all'art. 270-sexies cod. pen.

Il ricorrente ha assunto che la Corte di merito, in relazione al viaggio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Turchia e a quello solo programmato in Belgio, avrebbe valorizzato i medesimi elementi già apprezzati nella sentenza annullata (nel primo caso, i contatti telefonici con un numero che la stessa polizia giudiziaria ha ipotizzato possa essere una «numerazione di servizio turca»; nel secondo, il contatto con un'utenza belga, il cui titolare è risultato un soggetto che non consta avere legami con il terrorismo).

Sotto tale profilo, anzi, sarebbe stata omessa la valutazione degli appena indicati risultati probatori decisivi, così come sarebbe stata travisata un'intercettazione telefonica in data 24 luglio 2015 tra l'imputato e il cugino Said residente in Belgio. 2 -r- 1 Ancora, sarebbe insufficiente la motivazione sulle dichiarazioni rese dal detenuto Muhannad MAJID, in ordine alle quali - nonostante quanto indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio - si è argomentato in maniera scarna e parcellizzata, peraltro travisando la prova, tenuto conto che la difesa e l'imputato avevano sollevato specifiche eccezioni sul punto (assumendo che non fosse credibile che il MAJID avesse appreso quanto riferito, poiché aveva sposato la fede cristiana e quindi a lui non avrebbero mai potuto essere rivolte le confidenze che ha riportato); peraltro, come già il G.u.p., anche i Giudici di appello avrebbero rigettato - senza una compiuta motivazione - la richiesta della difesa di attivare i propri poteri officiosi per acquisire elementi di prova a suffragio dell'allegazione difensiva (fondata su colloqui investigativi).

In ogni caso, la valutazione della prova sarebbe stata parcellizzata e anche sotto tlae profilo la sentenza impugnata si sarebbe discostata dal dictum della sentenza di annullamento.

1.1. Il motivo in esame è infondato.

La sentenza rescindente, prendendo le mosse dalla correttezza della ricostruzione della fattispecie in contestazione - da parte dei Giudici di merito - alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ha annullato la prima sentenza di appello perché ha ritenuto difettosa la motivazione relativa agli elementi indiziari atti a conferire effettiva offensività alla condotta dell'imputato, demandando al Giudice del rinvio di chiarire se - oltre ai dati dimostrativi del fatto che l'imputato avesse curato il proprio autoaddestramento - ricorressero elementi atti a provare non solo la sua contiguità non punibile ma la sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 -sexies cod. pen.

Più in particolare, la sentenza di annullamento aveva evidenziato carenze argomentative in relazione alla programmazione, da parte dell'imputato, dei viaggi in Turchia e in Belgio e alle dichiarazioni dei soggetti che erano stati detenuti insieme al lui (segnatamente di quelle rese dal MAJID, in particolare in relazione al vaglio dell'attendibilità di quest'ultimo); e aveva demandato alla Corte territoriale, un volta risolte tali «criticità», la complessiva rivalutazione - in ossequio ai principi posti in materia di prova indiziaria dalla giurisprudenza - dell'esito dell'attività di captazione svolta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, cui la sentenza annullata aveva attribuito rilievo indiziario al fine di affermare la responsabilità dell'imputato.

1.1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, muovendo da tale dictum, ha anzitutto argomentato in ordine ai viaggi in discorso e ai dati ad essi relativi, cui ha attribuito portata indiziaria della responsabilità dell'imputato.

In primo luogo, ha inferito dal respingimento dell'[OSCURATO:PERSONA] al suo arrivo in Turchia, che egli non abbia saputo fornire una lecita causa di ingresso nel --lese; inoltre, ha rimarcato - alla luce della dedotta causa del viaggio in un pellegrinaggio - che egli si è recato in Turchia con un solo bagaglio a mano contenente un pantalone militare e un tappeto per preghiera e pochi effetti personali, e senza biglietto di ritorno (il che lo avrebbe esposto a un maggior costo per l'acquisto del biglietto di ritorno); che Istanbul non è una destinazione economica ed usuale destinazione per i pellegrinaggi; che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha indicato con precisione quale sarebbe stato il suo alloggio né con chi si sarebbe messo in contatto.

In secondo luogo, la sentenza impugnata ha rappresentato che l'imputato, nelle more dello sbarco e prima del detto rimpatrio, è stato contattato 18 volte da un'utenza turca che ha avuto contatti, a sua volta, con l'utenza intestata a un soggetto (Anas [OSCURATO:PERSONA]) sottoposto a procedimento penale per condotte di terrorismo.

Infine, ha attribuito rilevo «più pregnante» al contatto dell'imputato con un'utenza belga, a sua volta in contatto con quella in uso a Ayoub [OSCURATO:PERSONA] (tratto in arresto in Francia perché in possesso di armi, munizioni ed esplosivi); ed ha escluso che la portata rappresentativa di tale dato possa essere negata perché a carico del titolare dell'utenza de qua non consti alcun elemento (in quanto che egli potrebbe essere stato un tramite).

Infine, si ha rimarcato come le destinazioni in discorso (Turchia e Belgio) siano luoghi - secondo la comune esperienza - nei quali sono particolarmente attivi i combattenti musulmani.

1.1.2. Ancora, il Giudice del rinvio ha attribuito valore di prova alle dichiarazioni di Muhamad MAJID, come esposto detenuto insieme all'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha riportato che quest'ultimo, affascinato dall'ISIS, gli aveva rappresentato che non «appena libero sarebbe tornato a combattere» ed aveva affermato di essere pronto a farsi esplodere per l'ISIS e, a seguito della notizia dell'uccisione in Francia di un prete all'interno di una chiesa (di cui si era mostrato felice), aveva asserito che i musulmani hanno il diritto di uccidere i preti in chiesa (atteso che i cristiani hanno bombardato l'Iraq uccidendo imam nelle moschee).

La Corte di merito - come prescritto dalla sentenza rescindente - ha compiuto la valutazione di attendibilità del dichiarante, espressamente escludendo ragioni di astio da parte sua verso l'[OSCURATO:PERSONA], esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto decisiva la dedotta conversione del MAJID al cristianesimo (come si ribadirà oltre), dando conto degli elementi di riscontro (tratti dai servizi di osservazione e dalle captazioni svolti in carcere), rilevando pure come in effetti, nel periodo di comune detenzione dell'imputato e del MAJID, abbia avuto luogo un attentato quale quello menzionato dal dichiarante.

Pertanto, ha ritenuto corroborato il narrato di quest'ultimo con cuna valutazione è congrua e logica che non può, dunque, essere qui sindacata (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01).

Così come non può essere qui sindacato il mancato esercizio, da parte della Corte di merito, del proprio potere officioso di integrazione probatoria.

Difatti, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01).

Sotto tale ultimo profilo la Corte territoriale, non soltanto ha evidenziato che le fonti dalle quali la difesa ha appreso della conversione al cristianesimo sono «puramente assertive», dato questo confermato dalla stesso ricorrente che ha rappresentato di averlo appreso tramite colloqui «per le vie brevi», ossia colloqui non documentati (cfr. art. 391-bis, comma 1, cod. proc. pen.; ma - quel che più rileva - il Giudice del rinvio ha negato che la conversione del MAJID sia un dato decisivo per la valutazione della sua attendibilità, evidenziando che - anche qualora tale circostanza sia vera - non ne conseguirebbe ex se l'inattendibilità del dichiarante (rispetto al quale la Corte di merito, come esposto, ha rilevato la mancanza di astio verso l'[OSCURATO:PERSONA]) e non ne deriverebbe che l'imputato ne abbia avuto contezza o, comunque, lo abbia appreso prima di confidare i suoi propositi al connazionale.

Sulla base delle dichiarazioni del MAJID, che la Corte territoriale ha apprezzato conformemente al dictum della sentenza impugnata e cui ha attribuito conformemente al diritto valenza di prova e che rivesta portata centrale nell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, richiamando pure i video acquisiti e il contenuto di essi (contenenti informazioni relative all'addestramento militare propedeutico al coinvolgimento nell'azione bellica dell'ISIS) e rimarcando come essi pure costituiscano risconto del narrato dell'[OSCURATO:PERSONA], il Giudice del rinvio ha ritenuto che l'imputato intendesse tornare a combattere e, dunque, ha ritenuto che egli non si sia limitato a una mera adesione ideologica alla causa terroristica de qua ma che si fosse recato in Turchia per ricongiungersi con i combattenti.

La Corte di assise di appello ha, infine, nuovamente apprezzato pure le conversazioni intrattenute dall'imputato con i genitori, osservando che - pur non rilevando sotto il profilo oggettivo (in quanto può desumersene soltanto la sua convinta adesione alla causa islamica, non del tutto condivisa dai genitori) - comunque da esse si tragga che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai esplicitato ai familiari la ragione per cui aveva intrapreso il viaggio in Turchia; ed ha osservato che - se tale ragione fosse stata lecita - non vi sarebbe stato alcun motivo di non rappresentarla ai congiunti.

In conclusione, alla luce di tale iter argomentativo, il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte dei cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi a una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche, dovendosi ritenere che se all'[OSCURATO:PERSONA] non fosse stato impedito l'ingresso in Turchia, egli si sarebbe unito alla lotta armata, tanto da aver manifestato pure dopo il suo arresto il propri intento criminale.Si tratta di una motivazione logica e conforme a diritto, ragion per cui il primo motivo di ricorso è infondato, rispetto alla quale non rileva il dedotto travisamento della prova in ordine ai contatti telefonici che hanno avuto luogo quando l'imputato era in Turchia né in relazione a un'intercettazione telefonica tra l'imputato e il cugino Said residente in Belgio (dovendosi ribadire la centralità nell'impianto motivazione della sentenza impugnata, nei termini predetti, delle dichiarazioni del MAJID) .

2. Il secondo motivo ha richiamato la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale relativa al disposto dell'articolo 270-quinquies cod. pen., in particolare alla luce della novella del 2015, rimarcando l'esigenza di ritenere penalmente rilevanti le condotte che raggiungano una soglia minima di offensività e che siano assistite dal prescritto elemento soggettivo.

In particolare, si è evidenziato come, sulla scorta di tale elaborazione, sia demandata al giudice una verifica della concreta idoneità della condotta di addestramento a mettere l'addestrato nelle condizioni di poter commettere gli atti di terrorismo (a pena di sanzionare invece soltanto le idee del soggetto interessato, in violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione); e come, sotto il profilo soggettivo, occorra la verifica del doppio dolo specifico, cioè del fine di commettere atti di violenza sabotaggio di servizi pubblici essenziali e del perseguimento della finalità terroristica.

In tal senso, dovrebbe aversi riguardo al disposto dell'articolo 270-sexies cod. pen. cui occorre riferirsi per individuare le condotte con finalità di terrorismo e che deve essere anch'esso letto al fine di contemperare la funzione anticipatoria della tutela penale dell'incriminazione qui in contestazione con i principi fondamentali del nostro ordinamento come chiariti dalle pronunce della Suprema Corte.

In quest'ottica dovrebbe essere letto l'enunciato normativo inserito nel corpo dell'art. 270-quinquies dalla novella del 2015, che pur ampliando l'area dell'intervento penale non ha incriminato la semplice acquisizione personale di istruzioni, condotta in sé lecita alla luce della Costituzione, bensì l'utilizzo che di esse viene fatto per porre in essere comportamenti supportati da una finalità terroristica secondo il modello del pericolo concreto.

E anche sotto questo profilo occorrerebbe un dolo specifico per dire così rinforzato, che abbia riguardo al fatto che i comportamenti siano univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen.

In proposito, il ricorso ha evidenziato come la sentenza resa da questa Corte de libertate, nel presente procedimento, abbia sì confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e tuttavia abbia ritenuto rilevanti nell'ottica propria della cautela elementi (il riferito viaggio in Turchia dell'imputato e quello da lui programmato in Belgio e il mantenimento di contatti con loro ignoto titolare dell'utenza belga) che, come già esposto nel primo motivo, all'esito del giudizio sono divenuti privi di capacità rappresentativa, profilo questo del tutto trascurati dalla Corte territoriale che, in relazione a tali elementi, sarebbe incorsa in un travisamento della prova.

2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.Si è esposto poco sopra, in relazione al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito - in ossequio ai princìpi giurisprudenziali relativi all'incriminazione in oggetto, come ribaditi dalla sentenza rescindente (la quale aveva dato atto che già il provvedimento annullato aveva correttamente indicato gli elementi costitutivi del delitto) - ha in maniera congrua e logica attribuito all'imputato comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., e ciò in pieno ossequio alla giurisprudenza di questa Corte e al principio di offensività (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02: «ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche»), assistiti dal prescritto elemento soggettivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la decisione di appello per non aver riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua sostanziale incensuratezza.

La difesa ha addotto che la statuizione di diniego sarebbe stata giustificata sulla scorta di un non meglio precisato spessore criminologico dell'[OSCURATO:PERSONA] (enucleato dall'ingente numero di visualizzazioni di video da parte sua), della sua personalità, della sua spiccata propensione a perpetrare condotte sintomatiche di un animo sprezzante nei confronti dell'occidente e, quindi, per il tramite di una motivazione illogica e disancorata dall'effettivo risultato probatorio e orientata a punire lo stile di pensiero attribuito al prevenuto secondo le categorie del diritto penale d'autore.

Il ricorrente ha rappresentato altresì che ci si è discostati dal minimo edittale della pena senza neppure motivare.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché non si confronta con le argomentazioni su espresse dalla Corte di assise di appello a sostegno dell'apprezzamento discrezionale ad essa devoluto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

Difatti, il Giudice del rinvio ha condiviso la decisione del G.u.p. in ordine sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia all'irrogazione della pena in misura superiore al minimo, richiamando non soltanto l'imponente materiale scaricato dall'[OSCURATO:PERSONA] (contenente scene di violenze sanguinaria), ma anche la persistenza del suo scopo anche successivamente, ricavandone una particolare intensità del dolo, nonché la mancanza di segni di resipiscenza.

4. Al rigetto consegue, ex

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il 12/08/1991 avverso la sentenza del 22/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2020 (dep. il 9 dicembre 2020) la Corte di assise di appello di Catanzaro - provvedendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 12 dicembre 2019 - ha confermato la pronuncia in data 8 settembre 2017, appellata da Mehid [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e con la confisca ex art. 270-septies cod. pen. e la distruzione di quanto in sequestro). 2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione di legge (indicata negli artt. 125, 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 5, 6 e 7, Carta EDU, 13, 19, 21, 25 2 27 Cost., 270-quinquies (come novellato dall'art. 1 d.l. n.7/2015, conv. dalla legge n. 43/2015) e 270-sexies cod. pen. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il travisamento della prova. 2.3. Con il terzo motivo la difesa si è doluta del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura eccessiva della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo, la difesa ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe nuovamente compiuto un apprezzamento parziale del materiale probatorio, per vero travisandolo, così non ottemperando al dictum della sentenza rescindente che aveva demandato alla Corte di merito di verificare se gli elementi indiziari ulteriori - rispetto a quelli dai quali si è tratto che l'imputato abbia curato il proprio autoaddestramento - deponessero per la sua contiguità non punibile con gli ambienti dell'estremismo islamico o, invece, fossero sintomatici del suo inserimento organico in tale contesto terroristico e strumentali alla commissione del reato di cui all'art. 270-sexies cod. pen. Il ricorrente ha assunto che la Corte di merito, in relazione al viaggio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Turchia e a quello solo programmato in Belgio, avrebbe valorizzato i medesimi elementi già apprezzati nella sentenza annullata (nel primo caso, i contatti telefonici con un numero che la stessa polizia giudiziaria ha ipotizzato possa essere una «numerazione di servizio turca»; nel secondo, il contatto con un'utenza belga, il cui titolare è risultato un soggetto che non consta avere legami con il terrorismo). Sotto tale profilo, anzi, sarebbe stata omessa la valutazione degli appena indicati risultati probatori decisivi, così come sarebbe stata travisata un'intercettazione telefonica in data 24 luglio 2015 tra l'imputato e il cugino Said residente in Belgio. 2 -r- 1 Ancora, sarebbe insufficiente la motivazione sulle dichiarazioni rese dal detenuto Muhannad MAJID, in ordine alle quali - nonostante quanto indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio - si è argomentato in maniera scarna e parcellizzata, peraltro travisando la prova, tenuto conto che la difesa e l'imputato avevano sollevato specifiche eccezioni sul punto (assumendo che non fosse credibile che il MAJID avesse appreso quanto riferito, poiché aveva sposato la fede cristiana e quindi a lui non avrebbero mai potuto essere rivolte le confidenze che ha riportato); peraltro, come già il G.u.p., anche i Giudici di appello avrebbero rigettato - senza una compiuta motivazione - la richiesta della difesa di attivare i propri poteri officiosi per acquisire elementi di prova a suffragio dell'allegazione difensiva (fondata su colloqui investigativi). In ogni caso, la valutazione della prova sarebbe stata parcellizzata e anche sotto tlae profilo la sentenza impugnata si sarebbe discostata dal dictum della sentenza di annullamento. 1.1. Il motivo in esame è infondato. La sentenza rescindente, prendendo le mosse dalla correttezza della ricostruzione della fattispecie in contestazione - da parte dei Giudici di merito - alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ha annullato la prima sentenza di appello perché ha ritenuto difettosa la motivazione relativa agli elementi indiziari atti a conferire effettiva offensività alla condotta dell'imputato, demandando al Giudice del rinvio di chiarire se - oltre ai dati dimostrativi del fatto che l'imputato avesse curato il proprio autoaddestramento - ricorressero elementi atti a provare non solo la sua contiguità non punibile ma la sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 -sexies cod. pen. Più in particolare, la sentenza di annullamento aveva evidenziato carenze argomentative in relazione alla programmazione, da parte dell'imputato, dei viaggi in Turchia e in Belgio e alle dichiarazioni dei soggetti che erano stati detenuti insieme al lui (segnatamente di quelle rese dal MAJID, in particolare in relazione al vaglio dell'attendibilità di quest'ultimo); e aveva demandato alla Corte territoriale, un volta risolte tali «criticità», la complessiva rivalutazione - in ossequio ai principi posti in materia di prova indiziaria dalla giurisprudenza - dell'esito dell'attività di captazione svolta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, cui la sentenza annullata aveva attribuito rilievo indiziario al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. 1.1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, muovendo da tale dictum, ha anzitutto argomentato in ordine ai viaggi in discorso e ai dati ad essi relativi, cui ha attribuito portata indiziaria della responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha inferito dal respingimento dell'[OSCURATO:PERSONA] al suo arrivo in Turchia, che egli non abbia saputo fornire una lecita causa di ingresso nel --lese; inoltre, ha rimarcato - alla luce della dedotta causa del viaggio in un pellegrinaggio - che egli si è recato in Turchia con un solo bagaglio a mano contenente un pantalone militare e un tappeto per preghiera e pochi effetti personali, e senza biglietto di ritorno (il che lo avrebbe esposto a un maggior costo per l'acquisto del biglietto di ritorno); che Istanbul non è una destinazione economica ed usuale destinazione per i pellegrinaggi; che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha indicato con precisione quale sarebbe stato il suo alloggio né con chi si sarebbe messo in contatto. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha rappresentato che l'imputato, nelle more dello sbarco e prima del detto rimpatrio, è stato contattato 18 volte da un'utenza turca che ha avuto contatti, a sua volta, con l'utenza intestata a un soggetto (Anas [OSCURATO:PERSONA]) sottoposto a procedimento penale per condotte di terrorismo. Infine, ha attribuito rilevo «più pregnante» al contatto dell'imputato con un'utenza belga, a sua volta in contatto con quella in uso a Ayoub [OSCURATO:PERSONA] (tratto in arresto in Francia perché in possesso di armi, munizioni ed esplosivi); ed ha escluso che la portata rappresentativa di tale dato possa essere negata perché a carico del titolare dell'utenza de qua non consti alcun elemento (in quanto che egli potrebbe essere stato un tramite). Infine, si ha rimarcato come le destinazioni in discorso (Turchia e Belgio) siano luoghi - secondo la comune esperienza - nei quali sono particolarmente attivi i combattenti musulmani. 1.1.2. Ancora, il Giudice del rinvio ha attribuito valore di prova alle dichiarazioni di Muhamad MAJID, come esposto detenuto insieme all'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha riportato che quest'ultimo, affascinato dall'ISIS, gli aveva rappresentato che non «appena libero sarebbe tornato a combattere» ed aveva affermato di essere pronto a farsi esplodere per l'ISIS e, a seguito della notizia dell'uccisione in Francia di un prete all'interno di una chiesa (di cui si era mostrato felice), aveva asserito che i musulmani hanno il diritto di uccidere i preti in chiesa (atteso che i cristiani hanno bombardato l'Iraq uccidendo imam nelle moschee). La Corte di merito - come prescritto dalla sentenza rescindente - ha compiuto la valutazione di attendibilità del dichiarante, espressamente escludendo ragioni di astio da parte sua verso l'[OSCURATO:PERSONA], esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto decisiva la dedotta conversione del MAJID al cristianesimo (come si ribadirà oltre), dando conto degli elementi di riscontro (tratti dai servizi di osservazione e dalle captazioni svolti in carcere), rilevando pure come in effetti, nel periodo di comune detenzione dell'imputato e del MAJID, abbia avuto luogo un attentato quale quello menzionato dal dichiarante. Pertanto, ha ritenuto corroborato il narrato di quest'ultimo con cuna valutazione è congrua e logica che non può, dunque, essere qui sindacata (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01). Così come non può essere qui sindacato il mancato esercizio, da parte della Corte di merito, del proprio potere officioso di integrazione probatoria. Difatti, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01). Sotto tale ultimo profilo la Corte territoriale, non soltanto ha evidenziato che le fonti dalle quali la difesa ha appreso della conversione al cristianesimo sono «puramente assertive», dato questo confermato dalla stesso ricorrente che ha rappresentato di averlo appreso tramite colloqui «per le vie brevi», ossia colloqui non documentati (cfr. art. 391-bis, comma 1, cod. proc. pen.; ma - quel che più rileva - il Giudice del rinvio ha negato che la conversione del MAJID sia un dato decisivo per la valutazione della sua attendibilità, evidenziando che - anche qualora tale circostanza sia vera - non ne conseguirebbe ex se l'inattendibilità del dichiarante (rispetto al quale la Corte di merito, come esposto, ha rilevato la mancanza di astio verso l'[OSCURATO:PERSONA]) e non ne deriverebbe che l'imputato ne abbia avuto contezza o, comunque, lo abbia appreso prima di confidare i suoi propositi al connazionale. Sulla base delle dichiarazioni del MAJID, che la Corte territoriale ha apprezzato conformemente al dictum della sentenza impugnata e cui ha attribuito conformemente al diritto valenza di prova e che rivesta portata centrale nell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, richiamando pure i video acquisiti e il contenuto di essi (contenenti informazioni relative all'addestramento militare propedeutico al coinvolgimento nell'azione bellica dell'ISIS) e rimarcando come essi pure costituiscano risconto del narrato dell'[OSCURATO:PERSONA], il Giudice del rinvio ha ritenuto che l'imputato intendesse tornare a combattere e, dunque, ha ritenuto che egli non si sia limitato a una mera adesione ideologica alla causa terroristica de qua ma che si fosse recato in Turchia per ricongiungersi con i combattenti. La Corte di assise di appello ha, infine, nuovamente apprezzato pure le conversazioni intrattenute dall'imputato con i genitori, osservando che - pur non rilevando sotto il profilo oggettivo (in quanto può desumersene soltanto la sua convinta adesione alla causa islamica, non del tutto condivisa dai genitori) - comunque da esse si tragga che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai esplicitato ai familiari la ragione per cui aveva intrapreso il viaggio in Turchia; ed ha osservato che - se tale ragione fosse stata lecita - non vi sarebbe stato alcun motivo di non rappresentarla ai congiunti. In conclusione, alla luce di tale iter argomentativo, il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte dei cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi a una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche, dovendosi ritenere che se all'[OSCURATO:PERSONA] non fosse stato impedito l'ingresso in Turchia, egli si sarebbe unito alla lotta armata, tanto da aver manifestato pure dopo il suo arresto il propri intento criminale.Si tratta di una motivazione logica e conforme a diritto, ragion per cui il primo motivo di ricorso è infondato, rispetto alla quale non rileva il dedotto travisamento della prova in ordine ai contatti telefonici che hanno avuto luogo quando l'imputato era in Turchia né in relazione a un'intercettazione telefonica tra l'imputato e il cugino Said residente in Belgio (dovendosi ribadire la centralità nell'impianto motivazione della sentenza impugnata, nei termini predetti, delle dichiarazioni del MAJID) . 2. Il secondo motivo ha richiamato la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale relativa al disposto dell'articolo 270-quinquies cod. pen., in particolare alla luce della novella del 2015, rimarcando l'esigenza di ritenere penalmente rilevanti le condotte che raggiungano una soglia minima di offensività e che siano assistite dal prescritto elemento soggettivo. In particolare, si è evidenziato come, sulla scorta di tale elaborazione, sia demandata al giudice una verifica della concreta idoneità della condotta di addestramento a mettere l'addestrato nelle condizioni di poter commettere gli atti di terrorismo (a pena di sanzionare invece soltanto le idee del soggetto interessato, in violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione); e come, sotto il profilo soggettivo, occorra la verifica del doppio dolo specifico, cioè del fine di commettere atti di violenza sabotaggio di servizi pubblici essenziali e del perseguimento della finalità terroristica. In tal senso, dovrebbe aversi riguardo al disposto dell'articolo 270-sexies cod. pen. cui occorre riferirsi per individuare le condotte con finalità di terrorismo e che deve essere anch'esso letto al fine di contemperare la funzione anticipatoria della tutela penale dell'incriminazione qui in contestazione con i principi fondamentali del nostro ordinamento come chiariti dalle pronunce della Suprema Corte. In quest'ottica dovrebbe essere letto l'enunciato normativo inserito nel corpo dell'art. 270-quinquies dalla novella del 2015, che pur ampliando l'area dell'intervento penale non ha incriminato la semplice acquisizione personale di istruzioni, condotta in sé lecita alla luce della Costituzione, bensì l'utilizzo che di esse viene fatto per porre in essere comportamenti supportati da una finalità terroristica secondo il modello del pericolo concreto. E anche sotto questo profilo occorrerebbe un dolo specifico per dire così rinforzato, che abbia riguardo al fatto che i comportamenti siano univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen. In proposito, il ricorso ha evidenziato come la sentenza resa da questa Corte de libertate, nel presente procedimento, abbia sì confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e tuttavia abbia ritenuto rilevanti nell'ottica propria della cautela elementi (il riferito viaggio in Turchia dell'imputato e quello da lui programmato in Belgio e il mantenimento di contatti con loro ignoto titolare dell'utenza belga) che, come già esposto nel primo motivo, all'esito del giudizio sono divenuti privi di capacità rappresentativa, profilo questo del tutto trascurati dalla Corte territoriale che, in relazione a tali elementi, sarebbe incorsa in un travisamento della prova. 2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.Si è esposto poco sopra, in relazione al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito - in ossequio ai princìpi giurisprudenziali relativi all'incriminazione in oggetto, come ribaditi dalla sentenza rescindente (la quale aveva dato atto che già il provvedimento annullato aveva correttamente indicato gli elementi costitutivi del delitto) - ha in maniera congrua e logica attribuito all'imputato comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., e ciò in pieno ossequio alla giurisprudenza di questa Corte e al principio di offensività (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02: «ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche»), assistiti dal prescritto elemento soggettivo. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la decisione di appello per non aver riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua sostanziale incensuratezza. La difesa ha addotto che la statuizione di diniego sarebbe stata giustificata sulla scorta di un non meglio precisato spessore criminologico dell'[OSCURATO:PERSONA] (enucleato dall'ingente numero di visualizzazioni di video da parte sua), della sua personalità, della sua spiccata propensione a perpetrare condotte sintomatiche di un animo sprezzante nei confronti dell'occidente e, quindi, per il tramite di una motivazione illogica e disancorata dall'effettivo risultato probatorio e orientata a punire lo stile di pensiero attribuito al prevenuto secondo le categorie del diritto penale d'autore. Il ricorrente ha rappresentato altresì che ci si è discostati dal minimo edittale della pena senza neppure motivare. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché non si confronta con le argomentazioni su espresse dalla Corte di assise di appello a sostegno dell'apprezzamento discrezionale ad essa devoluto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Difatti, il Giudice del rinvio ha condiviso la decisione del G.u.p. in ordine sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia all'irrogazione della pena in misura superiore al minimo, richiamando non soltanto l'imponente materiale scaricato dall'[OSCURATO:PERSONA] (contenente scene di violenze sanguinaria), ma anche la persistenza del suo scopo anche successivamente, ricavandone una particolare intensità del dolo, nonché la mancanza di segni di resipiscenza. 4. Al rigetto consegue, ex
Sentenza Cassazione n. 29330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris