CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2002
Cassazione n. 16852/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FOGGIAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/2002 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in appello. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di applicazione di misura di sicurezza provvisoria presentata dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, perché senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione un'ascia con cui girava per le vie del paese e si recava in esercizi commerciali. Il g.i.p. ha respinto l'istanza in quanto ha ritenuto che il reato contravvenzionale non permette l'applicazione della misura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con un unico motivo in cui deduce violazione degli artt. 312 e ss. cod. proc. pen., in quanto, in realtà, dal sistema processuale emerge la possibilità di disporre misura sicurezza provvisoria anche per reati contravvenzionali. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in appello. 4. Il ricorso deve essere qualificato quale appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. L'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. ammette, infatti, il ricorso per cassazione in materia cautelare "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310", ovvero contro le decisioni del Tribunale del riesame, anche eventualmente in funzione di giudice dell'appello cautelare. Il secondo comma della stessa norma ammette il ricorso per cassazione per saltum, ma solo per l'imputato ed il suo difensore, "contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva". Ne consegue che "in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la domanda cautelare" (Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 24/01/2023, PM in proc. Sakovic, Rv. 284222). Questo principio è stato dettato per le impugnazioni delle ordinanze che negano una richiesta di misura cautelare. Ma alla impugnazione dei provvedimenti che dispongono su una misura di sicurezza provvisoria si applicano le stesse norme che regolano le impugnazioni delle ordinanze cautelari, in quanto l'art. 313, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che "ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare". Ne consegue che contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura di sicurezza provvisoria non è ammesso il ricorso diretto per cassazione da parte del pubblico ministero, in quanto non previsto dal combinato disposto degli artt. 311, commi 1 e 2, e 313, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. 5. Peraltro, ove sia direttamente proposto, come nel caso di specie, ricorso per cassazione avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura di sicurezza provvisoria, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, che detta la regola generale, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte. a Pertanto, il ricorso del pubblico ministero di Foggia deve essere riqualificato in appello cautelare e trasmesso al Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la decisione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello cautelare dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 21 marzo 2024 Il consi