Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13183/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez.

Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Pre idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez. Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Pre idente
Sentenza Cassazione n. 13183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris