CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00376/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8628/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia , n. 4826 / 2016 depositata il 19/9/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento per l’anno 2008. Non avendo dichiarato alcun reddito imponibile , gli erano stati chiesti dati e informazioni ex art. 38, commi 4, 5 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e, all’esito del successivo contraddittorio, l’Agenzia aveva determinato un maggiore reddito di euro 41.327,00. Prese in considerazione entrate non soggette a imposta (cedole per titoli, rimborso di un finanziamento soci e una pensione d’invalidità), l’Ufficio aveva valorizzato spese al 100% per un’abitazione principale di 200 mq a Berlingo (euro 16.458,00) e per un’automobile Mercedes ML cf 26 del 2006 (euro 47.880,42) nonché degli incrementi patrimoniali (euro 13.362,00), determinandoper differenza il maggior reddito del contribuente . 2. Nel riformare la decisione di primo grado , che aveva accolto il ricorso, la sentenzadella CTR aveva ritenuto illegittima la ripresa a tassazione degli incrementi patrimoniali ma confermato per il resto la fondatezza della pretesa erariale , riducendo il reddito accertato sinteticamente dall’Agenzia dalla somma di euro 41.237,00 a lla somma di euro 27.874,40. Per la CTR: - l’avviso di accertamento espone gli elementi essenziali della pretesa, delimitando la materia del contendere, precisa ndo le ragioni a fondamento delle richiestee indica ndo le norme violate; - la disponibilità esclusiva e continuativa dell’abitazione e dell’automobile era stata riconosciuta dal contribuente. Il reddito che i d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 attribuiscono a tali beni assume natura presuntiva. Il contribuente non aveva provato nulla. Non era applicabile il nuovo redditometro perché l’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 esclude gli accertamenti eseguiti prima del 2009; - con riferimento ai rimborsi chilometrici ricevuti dalla società per l’automobile, mancavano documenti idonei a dimostrare che le spese per il mantenimento del veicolo fossero rimaste a carico di terzi. Per quanto riguarda le altre provviste di fondi, non era stata depositatadocumentazione avente valore probatorio. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivimentre l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 5.Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta del ricorrente, formulata con la memoria illustrativa , di dichiarare estinto il giudizio a seguito di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 d.l. n. 148 del 2017. I tre documenti allegati denominati “situazione debitoria attuale”, “dettaglio quietanza di pagamento” e “definizione agevolata prospetto” non provano né che sia stata presentata una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con riferimento al debito tributario derivante dall’avviso di accertamento n. T9H01C102911/2013 per l’ anno d’imposta 2008 né che il pagamento della somma euro 7.076,14 sia ricollegabile al debito conseguente a tale avviso. La richiesta non può essere interpretata nemmeno comemanifestazione di una carenza d’interesse a una decisione nel merito perché il ricorrente non dichiara di rinunciare all’impugnazione e insiste, nel caso sia respinta larichiesta di estinzione, per l’accoglimento del ricorso. 2. Con il primo motivo , rubricato : « omesso esame ex art. 369 n. 5c.p.c. [ rectius art. 360 n. 5 c.p.c. ] mancanza di motivazione o motivazione apparente – violazione art. 132 n. 4 c.p.c. » , il ricorrente evidenzia che il corollario del generale obbligo di contraddittorio preventivo è costituito dalla necessità , a pena di nullità, di una motivazione rafforzata mentre l’avviso di accertamento era privo di riferimenti alle contestazioni sollevate. Per il ricorrente èpalese che su tale punto controverso e decisivo la sentenza sia carente di motivazione o comunque presenti una motivazione solo apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , c.p.c. e nullità del provvedimento ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. 3. Il motivo deve essere rigettato. 3.1 Appare problematica la stessa ammissibilità del motivo per la commistione di elementi riferibili all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in quanto il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.(Cass. 11603/2018). 3.2 Non venendo in rilievo un fatto storico, l’insufficiente motivazione di un atto amministrativo o giurisdizionale non può essere considerato un “fatto decisivo” oggetto di discussione fra le parti (Cass., Sez. U. , 8053/2014 ) . Valorizzando le argomentazioni difensive sulla motivazione apparente della sentenza, il primo motivo non può ugualmente essere accolto. Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016). 3.3Non è ravvisabile una motivazione apparente perché il giudice di secondo grado,da un lato, ha chiarito che per il disposto dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 non era applicabile la disciplina del c.d. “nuovo redditometro” e, dall’altro , ha evidenziato che l’avviso notificato conteneva gli elementi essenziali della pretesa limitando la materia del contendere, le ragioni a fondamento della stessa e l’indicazione delle norme violate, consentendo così al contribuente di esercitare il diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo il contribuente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3 legge n. 240del 1991, 38 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 l. n. 212 del 2000 per la violazione dell’obbligo di “motivazione rafforzata” nel caso di contraddittorio preventivo. Per gli avvisi di accertamento standardizzati è prevista a pena di nullità una motivazione rafforzata che non può esaurirsi nel rilievo dello “scostamento” ma integrata con la dimostrazione in concreto dello “standard prescelto”. 5. Il motivo deve essere rigettato. Il contenuto dell’obbligo di motivazione, più volte modificato dal legislatore nel corso del tempo, si adegua all’oggetto dell’atto e alle regole del tributo a cui l’atto si riferisce, attesa la polistematicità del sistema tributario (Cass. 6365/2006 e Cass. 5190/2015). Esistono particolari casi in cui è prevista una motivazione “doppia” o “rafforzata”. Discutendosi di unaccertamento relativo all’anno d’imposta 2008, l’Agenzia non aveva l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo né, in mancanza di tale obbligo, era tenuta a una motivazione rafforzata nel successivo avviso di accertamento. Con particolare riferimento all’obbligo del contraddittorio preventivo in materia di redditometro, l’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 , come modificato con il d.l. n. 78del 2010 , si applica solo a partire dagli accertamenti relativi all’anno di imposta 2009: «con disposizione di diritto transitorio, il d.l. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009» (Cass.3885/2016; Cass. 11283/2016, Cass. 15760/2021, Cass.2746/2024). 6. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, in rapporto all’art. art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione delle parti. Sulle spese dell’automobile, era stato dedotto che l’automobile fosse parzialmente utilizzata nell’attività d’impresa, che fosse riconducibile alla più ampia sfera di capacità contributiva e disponibilità di spesa “anche”dei familiari ed era stato depositato il partitario della società [OSCURATO:SOCIETA] su un rimborso di euro 12.171,00. Il ricorrente aveva anche proposto di valorizzare come spese di gestione le tabelle ACI , che i ndividuano parametri inferiori a quelli applicati . Con riferimento all’abitazione principale, l’immobile non poteva che essere anche nella disponibilità della coniuge comproprietaria. Il ricorrente aveva documentato disponibilità finanziarie derivanti da un disinvestimento di euro 84.000,00, con un residuo di euro 30.000,00, e disponibilità finanziarie di euro 15.392,95 presenti sul conto corrente. 7. Ilterzo motivo non è ammissibile . 7.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U. , 8053/2014 ), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella leggen. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). 7.2 Nel terzo motivo non vengono indicati specifici fatti decisivi, che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa qualora presi in considerazione.Sono state già richiamate le considerazioni svolte dalla CTR sulla disponibilità dell’abitazione principale, dell’automobile e di altre risorse finanziarie. Con riferimento all’immobile il ricorrente non indica quando avesse chiarito che la moglie non fosse solo mera comproprietaria dell’abitazione principale mentre la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso, si era limitata a motivare che dalla documentazione allegata al ricorso emergesse che anche la moglie era comproprietaria. Con riferimento ai rimborsi chilometrici della società e ad altre risorse finanziarie e più esattamente a un’ulteriore somma di euro 30.000,00 (nel ricorso si specifica che a seguito del disinvestimento di euro 84.000,00, l’importo di euro 54.000,00 era stato reinvestito e che sul conto corrente era depositata la somma di euro 15.392,95), non si chiarisce quali specifici fatti documentati in sede processuale non sarebbero stati presi in esame, posto che il giudice di merito ha ritenuto che la documentazione depositata non avesse valore probatorio. Il riferimento alle spese di gestione desumibile dalle tabelle Aci è generico. 8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo , nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate , liquidate nella somma di euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il ve