Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 ottobre 2004
[OSCURATO:PERSONA]49/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Concorso generale — Prove di preselezione — Eliminazione di una domanda a scelta multipla — Principio di proporzionalità — Violazione del bando di concorso»
Testo completo in tedesco II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/11/01, di escludere
la ricorrente dalle prove successive a quelle di preselezione.
Decisione:
Il ricorso è dichiarato irricevibile in quanto diretto all’annullamento della decisione 19 luglio 2002. Il ricorso è respinto
in quanto diretto all’annullamento della decisione 4 giugno 2002. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Decisione della commissione giudicatrice di un concorso — Reclamo amministrativo preliminare — Carattere
facoltativo — Presentazione — Conseguenze — Rispetto degli obblighi procedurali collegati allo strumento del reclamo preliminare
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2.
Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo preliminare — Identità di oggetto e di causa — Motivi ed argomenti non contenuti
nel reclamo, ma ad esso strettamente collegati — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3.
Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Irregolarità od errori avvenuti durante lo svolgimento delle prove
di un concorso generale — Potere discrezionale della commissione giudicatrice di porvi rimedio senza organizzare nuove prove
4.
Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Potere discrezionale della commissione giudicatrice — Limiti — Bando
di concorso
(Statuto del personale, allegato III, art. 1, n. 1)
1. Il rimedio giurisdizionale di cui dispongono gli interessati avverso la decisione della commissione giudicatrice di un concorso
consiste normalmente nel ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario. Benché la presentazione di un reclamo amministrativo
preliminare, a prescindere dalla sua valenza giuridica, proroghi il termine del ricorso in giudizio, essa non esonera perciò
solo gli interessati dal rispetto di tutti gli obblighi procedurali collegati allo strumento del reclamo preliminare che essi
hanno scelto.
(v. punto 25)
Riferimento: Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1555, punti 9 e segg.)
2. Il principio della concordanza obbligatoria tra il reclamo e il ricorso, che vale per tutti i ricorrenti, a prescindere dal
fatto che siano dipendenti o aspirino a diventarlo, impone, a pena d’irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice
comunitario lo sia già stato nell’ambito della fase precontenziosa, affinché l’autorità competente sia stata in grado di conoscere,
in modo sufficientemente preciso, le critiche che l’interessato formula avverso la decisione contestata, onde consentire di
comporre la controversia in via amichevole. Tuttavia, benché le argomentazioni dedotte dinanzi al giudice comunitario possano
contenere solo le medesime censure, fondate su una causa identica, già formulate nel reclamo, le dette censure possono essere
sviluppate mediante l’illustrazione di motivi ed argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente
collegati.
Infatti, poiché la fase precontenziosa ha carattere informale e gli interessati operano, in generale, in tale fase, senza
l’ausilio di un legale, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo ma, al contrario, deve esaminarli
con spirito di apertura.
(v. punti 37-39)
Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 11); Tribunale 6 giugno
1996, causa T-262/94, Baiwir/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739, punto 41); Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-174/02,
Wieme/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-241 e II‑1165, punto 18, e giurisprudenza ivi citata)
3. In capo alla commissione giudicatrice di un concorso va riconosciuta l’esistenza di un ampio potere discrezionale quando essa
si trova confrontata ad irregolarità od errori avvenuti durante lo svolgimento di un concorso generale affollato i quali,
in forza dei principi di proporzionalità e di buon andamento dell’amministrazione, non possano essere corretti mediante la
ripetizione delle prove del concorso. Pertanto, una commissione giudicatrice fa un uso corretto dei propri poteri ed applica
una misura che rispetta gli obblighi imposti dal principio di proporzionalità quando, trovandosi confrontata ad un errore
in una delle quaranta domande di una prova di preselezione, elimina la detta domanda e suddivide i punti destinati alla valutazione
di tale prova tra le domande restanti.
(v. punti 53-55)
Riferimento: Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99, Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 25);
Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, punto
58)
4. Benché la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, essa
è vincolata dal testo del bando di concorso quale pubblicato. I termini del bando di concorso costituiscono tanto la cornice
di legalità, quanto i criteri generali di valutazione per la commissione giudicatrice.
(v. punto 63)
Riferimento: Corte 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 661, punto 9); Tribunale 16 aprile 1997, causa
T-80/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-87 e II-259, punto 27); Tribunale 5 marzo 2003, causa T-24/01,
Staelen/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-79 e II-423, punto 47)