CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 22995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/1976avverso l'ordinanza del 31/03/2026 del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso,letta la memoria di replica del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettatoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato il decreto disequestro probatorio, convalidato dal P.M., avente ad oggetto beni (lotto di 27.000di giocattoli peluche), in relazione al reato di cui all’art. 3 del d.lgs 11 aprile 2011n. 54, Attuazione della direttiva 2009/48UE, sulla sicurezza dei giocattoli.2. Propone ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del proprio difensore,deducendo i seguenti motivi di ricorso:- Violazione di legge in relazione alla mancata individuazione dellafattispecie incriminatrice ed erronea applicazione della legge penale conriferimento agli artt. 3 e 31 d.lgs n. 54 del 2011, avendo indicato, il tribunale,unicamente l’art. 3 mentre la fattispecie incriminatrice è prevista all’art. 31 deld.lgs n. 54 del 2011. Insussistenza del fumus commissi delicti avendo il Tribunaleaffermato che i prodotti sarebbero privi del marchio CE e valorizzando taleelemento per affermare la non conformità dei prodotti e dunque la penale rilevanzadel fatto.- Violazione di legge in relazione alla definizione legale di “immissione sulmercato” e “messa a disposizione”, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 54 del 2011 emancanza sussunzione nel paradigma normativo in quanto la merce al momentodel sequestro si trovava ancora in Dogana, occorrendo l’effettiva introduzione nelcircuito commerciale.- Violazione di legge in relazione alla ritenuta rilevanza penale del fatto nellaforma del tentativo non consentita tenuto conto della natura contravvenzionaledel reato avendo valorizzato il tribunale la condotta prodromica di immissione sulmercato.- Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dei presupposti dicui agli artt. 253 cod.proc.pen. e 31 d.lgs n. 54 del 2011, e ciò in quanto nonsarebbe sussumibile la condotta nella nozione di immissione sul mercato essendostata intercettata la merce in sede di controllo doganale.- Violazione di legge in relazione alla mancanza della finalità probatoriaavendo il Tribunale rilevato la confiscabilità dei beni da cui l’erronea applicazionedell’art. 324 comma 7 cod.proc.pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.E’ ben vero che l’ordinanza impugnata fa riferimento all’art. 3 del d.lgs n. 54del 2011 che descrive gli obblighi dei fabbricanti di garanzia che i giocattoli sianostati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 eall'allegato II, ma l’ordinanza impugnata contiene una descrizione chiara del fattoaddebitato alla ricorrente, su cui il difensore ha potuto esercitare il diritto di difesa,riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 31 comma 1 cit. che punisce“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore cheimmette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000euro”. Alla ricorrente è ascritta la condotta di importazione di peluche imbottiti difabbricazione cinese, sequestrati dalla PG all’interno di un container nel porto diNapoli, privi del marchio CE e risultati, ad un primo esame di natura qualitativa,non conformi alla normativa e agli obblighi, nel caso in esame, dell’importatore dicui all’art. 5 del d.lgs n. 54 del 2011.Pur se erroneamente indicato l’art. 3 in luogo dell’art. 5, che stabilisce gliobblighi dell’importatore, situazione ricorrente nel caso in esame, tale erroneaindicazione di legge non ha leso i diritti della difesa, attesa la chiara contestazionedel fatto come sopra descritto (importazione di peluche imbottiti di fabbricazionecinese non conformi), e non comporta alcuna nullità e/o invalidità né tanto menoinefficacia del provvedimento di sequestro.6. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 54 del 2011, in attuazione delladirettiva UE sulla sicurezza dei giocattoli, il sistema sanzionatorio è così delineatodall’art. 31 che al comma 1 disciplina la fattispecie penale così prevista: “1. Salvoche il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l’importatore che immettesul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punitocon l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro” e aisuccessivi commi 3 e 4 prevede che le ipotesi per le quali è prevista la sanzioneamministrativa, ovvero nel caso in cui “3. Salvo che il fatto costituisca reato, ilfabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delladocumentazione tecnica di cui all’allegato IV è soggetto alla sanzioneamministrativa da 2.500 a 40.000 euro” e “4. Salvo che il fatto costituisca reato,il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dellamarcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro”.Infine, prevede ulteriori ipotesi di illecito amministrativo nei commi da 5 a 9.Se non è più prevista come reato l'immissione in commercio, la vendita o ladistribuzione (non importa se a titolo gratuito o a titolo oneroso, non contenendoil comma 4 della richiamata disposizione alcuna specificazione sulla gratuità omeno della distribuzione, a differenza di quanto prevedeva l'abrogata fattispeciedell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 313 del 1991, che puniva, oltre la venditaevidentemente onerosa, anche la distribuzione "gratuita"), di giocattoli privi delmarchio CE, essendo stata depenalizzata, non di meno resta nell’ambito dellafattispecie penale, la condotta di immissione in commercio, la vendita o ladistribuzione in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, tra cui vi è lagaranzia dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’art. 9, essendo funzionale, lamarcatura europea, non solo a consentire la libera circolazione del prodotto nelmercato comunitario, ma, ad attestare la conformità del bene agli standardeuropei, che costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciòche si acquista. Conformità ai requisiti di sicurezza per la circolazione nel mercato,genericamente contestata dalla ricorrente che si limita a censurare l’ordinanzaimpugnata che avrebbe travisato il fatto (ovvero l’assenza di marchiatura CE) taleper cui sarebbe al più sussistente la sanzione amministrativa, mentre non siconfronta con l’ordinanza impugnata che, a pag. 1, ha rilevato che i pelucheimbottiti di fabbricazione cinese, sequestrati dalla PG all’interno di un containernel porto di Napoli, erano privi del marchio CE ed erano risultati, ad un primoesame di natura qualitativa, non conformi alla normativa sulla sicurezza deigiocattoli.7. La ricorrente contesta (nel secondo, terzo e quarto motivo) il fumus anchesotto altro profilo, ovvero la sussistenza di una condotta di immissione sulmercato, quale elemento della fattispecie normativa di cui all’art. 31 comma 1, delD.Lgs. n. 54 del 2011.Il D.Lgs. n. 54 del 2011 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezzadei giocattoli, contiene all’art. 2 le definizioni: “1. Ai fini del presente decretolegislativo si intende per:a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per ladistribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivitàcommerciale, a titolo oneroso o gratuito;b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sulmercato comunitario;c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo faprogettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome omarchio;d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nellaComunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzaad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immettesul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dalfabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.Identiche definizioni sono contenute nella direttiva del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 18/06/2009, n. 2009/ 48/CE)in cui, per quanto qui di rilievo, l’art. 3, comma 1, n. 2 definisce per “immissionesul mercato” la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercatocomunitario (ma identiche definizioni sono previste con riguardo alla messa adisposizione sul mercato, al fabbricante e all’importatore).Utile contributo definitorio della condotta di immissione sul mercato e dimessa a disposizione, è dato dai criteri definitori elaborati dalla cd. "Guida blu", -[OSCURATO:PERSONA] La guida blu all'attuazione dellanormativa UE sui prodotti 2022 – Pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA]Unione in data29/06/2022, documento redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] Europea e destinato agli Statimembri e a tutti gli organismi e operatori del settore, a titolo informativo, circa ledisposizioni intese a garantire la libera circolazione dei prodotti muniti dellamarcatura CE, nonché alle omologhe definizioni contenute nelle seguenti direttive.In detta Guida, al par. 2.2. e 2.3, sono definite negli stessi termini di quellidella direttiva e della legge nazionale, la messa in commercio e la immissione nelmercato e nel par. 2.4. viene introdotta la definizione di messa a disposizione eimmissione nel mercato nel caso di vendite on line.Secondo le identiche definizioni legislative nazionali e sovranazionali, unprodotto, dunque, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quandoviene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriescedalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercatocomunitario.Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immessosul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercatodell'Unione. Quest'operazione dovrebbe essere effettuata dal fabbricante o da unImportatore. Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a undistributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempredesignata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasioperazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributorea utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione» (così par. 2.3.).L'immissione sul mercato è il momento più decisivo per quanto concernel'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione e, quando vengonomessi a disposizione sul mercato dell'Unione, i prodotti devono essere conformialla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momentodell'immissione sul mercato (ancora par. 2.3.).Sulla nozione di immissione nel mercato si è anche espressa lagiurisprudenza di legittimità che, nell’interpretazione delle stesse fonti normative,ha affermato che secondo la disciplina dell'Unione Europea, l'immissione sulmercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al finedi essere distribuito sul mercato comunitario (Sez. 3, n. 15235 del 11/11/2014,Rv. 263041 – 01).Successivamente, proprio in fattispecie in termini, si è chiarito chel'importazione – che inizia con lo sdoganamento della merce – deve considerarsigià immissione sul mercato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, punto12, del reg. CE n. 1907 del 2006 richiamato dall'art. 2 del d.lgs. n. 133 del 2009(Sez. 3, n. 25618 del 16/03/2022, Rv. 283299 – 01), principio che, stantel’identità definitoria della immissione nel mercato contenuta nella normativa suigiocattoli, è applicabile anche nel caso in esame. Tale decisione si pone in linea dicontinuità con i principi già espressi da Sez. 3, n. 15235 del 11/11/2014, Rv.263041; Sez. 3, n. 8679 del 13/11/2013, Rv. 258841, secondo cui, la disciplinadell'Unione Europea, cui dà attuazione la disposizione citata, l'immissione sulmercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al finedi essere distribuito sul mercato comunitario.8. Quanto al caso in esame, l’ordinanza impugnata ha reso una motivazionemeramente apparente là dove ha tratto la conclusione dell’immissione sul mercatodalla natura della società di cui la ricorrente è legale rappresentante.L’ordinanza impugnata, assorbiti l’ulteriore motivo di ricorso, deve essereannullata con rinvio per nuovo esame affinchè il giudice cautelare dia conto dellasussistenza della condotta di immissione sul mercato da parte della società di cuila ricorrente è legale rappresentante secondo le coordinate ermeneutiche soprariportate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napolicompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]