CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 21357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA REGOLAMENTO di COMPETENZA sollevato d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza resa il 14 gennaio 2022, iscritto al n. 15534/2022 R.G. Nel processo tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI; -convenuto- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] pace di Belluno, davanti al quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza che le aveva ingiunto il pagamento di euro 3.000 per avere impiegato commercialmente una denominazione protetta non avendone il diritto, ha declinato la propria competenza, affermando la competenza del Tribunale delle imprese di Venezia, trattandosi di controversia avente ad oggetto una privativa industriale. Il Tribunale di Venezia, a sua volta, ha ritenuto di non essere competente, essendo competente il Tribunale di Belluno, nel cui circondario è stato accertato l’illecito amministrativo, dato che per la violazione contestata è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad euro 15.493. Ad avviso del Tribunale, oggetto di competenza della sezione specializzata è la tutela dei diritti di proprietà industriali, qualora risultino lesi da soggetti terzi o qualora i terzi pregiudichino, con la loro condotta, volta ad ingannare il pubblico, un diritto soggettivo facente capo al titolare e tale competenza non si estende alle opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione amministrative, trattandosi di giudizio volto ad accertare la legittimità dell’azione sanzionatoria della pubblica amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento è fondato. Come ha chiarito questa Corte di cassazione, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del2004 non rientra nella competenza del Tribunale delle imprese, in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'irrogazione della sanzione amministrativa (così Cass. n. 16863/2015). Sussiste pertanto la competenza del Tribunale Belluno a norma dell’art. 6, comma 5, lettera a) del d.l.g.s. 150/2011. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Belluno davanti al quale dovrà essere riassunta la causa nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella adun