CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con sentenza del 28 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 27 settembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e, segnatamente, quello di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza due volte a settimana. Rilevato che avverso il provvedimento suindicato, ricorre l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione all'art. 49, secondo comma, cod pen., con riferimento all'omesso rilievo della concreta inoffensività della condotta al medesimo ascritta e all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte ritiene che l'unico motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, nonché connotato da assoluta genericità ed aspecificità delle argomentazioni in esso dedotte, data l'assoluta mancanza di qualsivoglia riferimento alle oggettive modalità di realizzazione del fatto in contestazione e, dunque, alla asserita insussistenza, nel caso di specie, dell'offesa al bene giuridico tutelato. A tal fine, giova evidenziare che la Corte costituzionale ha più volte precisato che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente quello della previsione normativa — donde il legislatore deve prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o comunque la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto della tutela penale ("offensività in astratto") — e, per quanto di specifico interesse in questa sede, quello dell'applicazione giurisprudenziale ("offensività in concreto"), quale criterio interpretativo- applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato. Nel caso di specie, il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha correttamente verificato la tenuta dell'ipotesi incriminatrice alla luce del principio di offensività in concreto, evidenziando l'oggettiva e accertata violazione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria posta in essere da Ma ra n za no. In tema di misure di prevenzione personali, infatti, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262865). La Corte di appello, poi, ha evidenziato che non poteva essere concessa la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso più reati della stessa indole (ritenuti tali i precedenti per violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rissa e associazione di tipo mafioso). Si consideri che, ai fini della configùrabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107). In ogni caso, si evidenzia che, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che, al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - principio valido, stante l'identità di ratio e presupposti, per tutte le violazioni inerenti alla sorveglianza speciale - il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787). La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto che il giudizio operato dal giudice della prevenzione conteneva in sé l'abitualità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], elemento ostativo all'applicabilità della norma invocata/ up ( etkol vou n Oro 1(, e 2 4 fai — ororiz, - oi purn rytto 11,11A iiJILR i vi iv Cch14 A viut-tn fid Utiù. • i el 01) PNA i 1M erboitgi Prtmlu — 1. AI sensi dell art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).3 i. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre