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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11022/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Collegio, poteva «ritenersi inverosimileche il condannato si adegui ad un progetto di risocializzazione», tenuto conto deinumerosi precedenti penali, essendo emerso che egli era professionalmente deditoalla vendita di prodotti contraffatti e che, pur ammesso in precedenzaall’affidamento in prova, aveva continuato a delinquere durante l’esecuzione dellamisura e successivamente ad essa.

Con il medesimo provvedimento, a [OSCURATO:PERSONA] erastata, comunque, concessa la detenzione domiciliare.1.1.

Con sentenza n. 19648 del 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza per difetto di motivazione, rilevandoche la decisione era fondata interamente sui precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA],senza che essi venissero collocati nel tempo, nonché sulla gravità del reatocommesso, sottovalutando altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalitàdel richiedente e senza considerarne l’attuale situazione socio-familiare, nonavendo il Tribunale ritenuto necessaria l’acquisizione della relazione dell’UEPE.1.2.

Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione determinata con ilprovvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 29 maggio 2025 in relazione ai reati previstidagli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, legge n. 633 del 1941 (commessi il 27 aprile2019), 610 cod. pen. (commesso il 19 gennaio 2014), 337, 341-bis cod. pen.(commessi il 19 aprile 2019).

Dopo avere dato atto che, successivamenteall’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, egli è stato raggiunto da unnuovo titolo esecutivo, con relativo cumulo, che ha comportato la cessazione dellamisura alternativa in conseguenza del superamento della soglia massima di pena,il Collegio di merito ha sottolineato come la presenza di una serie continuativa didelitti, commessi fino ad epoca recente, anche dopo l’esecuzione di una precedentemisura alternativa e con modalità tali da evidenziare una «radicata refrattarietà»alle regole sociali, siano circostanze fortemente indicative della scarsa probabilitàdi successo di un progetto di reinserimento.

Ciò anche alla luce delle informazionidell’Autorità di pubblica sicurezza, che lo hanno indicato come collegato alleorganizzazioni mafiose operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, inparticolare, a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,per conto del quale, secondo un collaboratore di giustizia, egli gestirebbe oavrebbe gestito, in passato, una bisca.

A fronte di ciò, gli elementi di segno positivoemergenti dall’istruttoria svolta sono stati ritenuti recessivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti GiuseppeCalabrò e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso le indicazionifornite dalla pronuncia rescindente, incorrendo in una manifesta illogicità e in unamacroscopica contraddittorietà con gli atti provenienti dallo stesso ufficiogiudiziario.Il nucleo centrale del rigetto risiederebbe nella fallimentare esperienza di dueprecedenti affidamenti in prova.

In realtà, per quanto concerne il periodo diaffidamento dal 14 maggio 2019 al 1 ottobre 2021, lo stesso Tribunale disorveglianza di Messina, con ordinanza in data 26 febbraio 2025 (emessanell’ambito del proc. n. 1188/2022 Sius), avrebbe dichiarato l’estinzione della penarelativa a quel periodo di affidamento, attestando «che la misura ha avuto unandamento positivo, come relazionato dall’Uepe; che nel periodo di espiazione nonrisultano violazioni delle prescrizioni; che l’esito della prova deve considerarsipositivo».

Con ciò smentendo l’assunto secondo cui quel percorso sarebbe “vano”e fallimentare e incorrendo in una palese contraddittorietà.

Inoltre, il Tribunale disorveglianza non avrebbe compiuto una valutazione globale, non tenendo contodella condotta serbata durante l’esecuzione della prova, dell’effettiva entità deldelitto successivamente commesso, della distanza cronologica di esso dallascadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento del reato con le modalitàdell’esperimento alternativo.Inoltre, benché la sentenza rescindente abbia censurato l’assenza di unavalutazione bilanciata degli elementi a disposizione, appiattendosi sui precedentipenali e omettendo di considerare la situazione attuale e la relazione dell’UEPE,con il provvedimento di rinvio il Tribunale liquiderebbe tutti gli elementipotenzialmente positivi con formule apodittiche e generiche.

Infatti, la relazionedell’UEPE verrebbe definita come «priva di valenza» perché si limiterebbe adescrivere le condizioni familiari e lavorative; la stabilità familiare e la disponibilitàlavorativa verrebbero considerate “neutre”, privando di significato la condotta«soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fattiper cui è stata inflitta la condanna in esecuzione».

In questo modo, il Tribunalesvaluterebbe pregiudizialmente ogni elemento favorevole, concentrandosi solosugli aspetti negativi, richiamando informazioni di polizia non verificate, come nelcaso dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, mai asseverati dacondanne o dall’avvio di procedimenti per reati in materia di mafia.3.

In data 30 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., il condannato a una penanon superiore a tre anni di detenzione, ancorché costituente parte residua di unapena maggiore, può essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova nelcaso in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere ilpericolo che egli commetta altri reati.

Tale valutazione deve essere compiuta nonsoltanto tenendo conto del reato commesso e delle modalità della suarealizzazione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenutosuccessivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, rilevanti, sul piano prognostico, per il reinserimento sociale delcondannato e per il contenimento del rischio di recidiva.

A tal fine, tra gli elementiche devono essere valorizzati ai fini del giudizio predittivo, vengono in rilievol’assenza di nuove denunzie, l’atteggiamento critico verso le pregresse condotteillecite, l’attuale condotta di vita, la presenza di un valido contesto socio-familiaree l’eventuale presenza di un’opportunità lavorativa.

Elementi, questi ultimi, chepossono costituire idonei fattori “protettivi” rispetto al pericolo di ricadute nelreato, favorendo il processo di reinserimento sociale.

Ciò sul presupposto, trattodalle disposizioni in materia di trattamento rieducativo (v. artt. 1 e 15 Ord. pen.,1 reg. esec. ord. pen.) e confermato dall’esperienza giudiziaria, per cui il lavoro,le valide relazioni familiari, la riflessione autocritica sono elementi che favorisconoil processo di cambiamento cui l’esecuzione della pena è, per statutocostituzionale, preordinata.Nel valutare la vicenda biografica della persona condannata e il contesto nelquale la misura potrebbe essere fruita, il concreto bilanciamento tra i menzionatifattori protettivi e gli elementi sfavorevoli sul piano prognostico è ovviamenterimesso all’apprezzamento del giudice di merito; e la relativa motivazione, searticolata attraverso un corretto esercizio della logica giuridica, si sottraeall’eventuale sindacato di legittimità.3.

Tanto premesso in termini generali, l’ordinanza impugnata ha diffusamenteesplicitato le ragioni in forza delle quali, a giudizio del Tribunale, non potevanoritenersi sussistenti le condizioni di accesso alla misura dell’affidamento in prova.A tal fine, il Collegio di merito ha evidenziato, in primo luogo, la commissionedi numerosi reati della stessa indole, avvenuta anche successivamenteall’espiazione della condanna e anche nel corso dell’esecuzione di un precedenteaffidamento in prova (fruito negli anni 2014-2015), durante il quale, oltre a violarele prescrizioni, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto per violenza privata aggravata,nonché le note dell’Autorità di pubblica sicurezza con cui sono stati segnalati siala commissione, finanche nell’ottobre 2023, di ulteriori condotte criminose dellostesso tenore di quella per cui si procede, sia il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] conambienti mafiosi del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Ciò, inoltre,confermerebbe l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] a un «modello culturale di tipo mafioso» cheil Tribunale ha tratto anche dal fatto che egli, unitamente ad altre persone, avevain passato impedito, con minaccia e violenza fisica, lo svolgimento diun’esposizione di antiquariato e artigianato al fine di esercitare pressioni verso leautorità amministrative; vicenda ritenuta indicativa di una forma di illecitocontrollo del commercio ambulante nell’area barcellonese.

Inoltre, il Tribunale haanche valorizzato la mancanza di una effettiva «consapevolezza circa il disvaloredelle condotte poste in essere», desumibile anche dall’assenza di qualsivogliaforma di impegno sociale «attuato spontaneamente», dovendo ritenersi irrilevantile mere dichiarazioni d’intento formulate dinnanzi agli operatori dell’UEPE e legeneriche dichiarazioni di pentimento, non supportate da elementi oggettivi tali daritenute recessive le pur positive condizioni socio-familiari e lavorative evidenziatedalla relazione del Servizio sociale.4.

Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, apparentementericonducibili al legittimo esercizio di un apprezzamento di merito, sono, in realtà,caratterizzate da taluni profili di illogicità che inficiano la portata complessiva delragionamento giustificativo posto a fondamento della pronuncia di rigetto.Ciò è a dirsi, innanzitutto, per l’affermazione secondo cui, ai fini di unavalutazione prognostica favorevole, il presupposto necessario sarebbe costituitodall’esistenza di una reale rivisitazione critica degli atteggiamenti criminali da partedel richiedente la misura alternativa.Tale assunto, invero, si pone in contrasto con il consolidato principiogiurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento in prova al serviziosociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettivecui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, nonpossono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi qualila gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (ex plurimis Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01).A tale proposito illogica è anche l’affermazione del Tribunale secondo cui, aifini dell’acquisizione di consapevolezza circa il disvalore dei propri trascorsi,sarebbero irrilevanti le generiche dichiarazioni di impegno o di disponibilità allosvolgimento di condotte riparatorie, dovendo essere valutate positivamente soloquelle supportate da condotte concrete e reputandosi, dunque, che l’assenza diqualunque impegno sociale sia elemento sufficiente per una prognosi negativa.Invero, un tale ragionamento finisce per postulare, indirettamente, che la richiestadi misura alternativa debba essere necessariamente fondata sull’allegazione, daparte dell’istante, di iniziative di natura riparatoria o risarcitoria, che il consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, non necessaria perl’accesso alla misura alternativa (così Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja, Rv.288778 - 01).

In ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui ilriconoscimento dei propri errori davanti agli operatori dell’UEPE sarebbeinsufficiente e finanche strumentale, appare ancora una volta assertiva e, dunque,non supportata da alcun elemento fattuale che consenta di dimostrarlo.Sotto altro profilo, già si è detto dell’importanza di fattori cd. protettivi nelpercorso di reinserimento sociale delle persone che abbiano commesso reati:fattori costituiti dalla presenza di una valida rete sociale, familiare e lavorativa,che una consolidata massima tratta dall’esperienza giudiziaria individua comeelementi essenziali del processo di reinserimento sociale e che, non a caso,costituiscono l’asse portante di qualunque intervento trattamentale.

Elementi che,nondimeno, l’ordinanza ha illogicamente svilito attraverso l’apoditticaaffermazione secondo cui la stabilità familiare, la disponibilità di un valido lavoroo di adeguate risorse economiche sarebbero, di per sé, neutre ai fini dellavalutazione della personalità del condannato.

Una affermazione che, in sé, ècorretta, nel senso che le risorse socio-ambientali si collocano su un piano diversorispetto a quello relativo alla «personalità» del soggetto.

Tuttavia, nel momentoin cui detta affermazione si accompagna alla valorizzazione soltanto del dato dellacommissione dei reati e della personalità del richiedente, essa finisce per obliteraretotalmente, e in maniera illogica, la capacità dei fattori protettivi di orientarepositivamente le future condotte.

Nella medesima prospettiva, l’assunto secondocui non esisterebbero ragioni statistiche dalle quali inferire la rilevanza di tali fattoriprotettivi, non considera che la prognosi di cui si discute non ha natura scientifico-statistica, sostanziandosi in un giudizio di probabilità logica fondata su massimetratte dall’esperienza giudiziaria, di cui l’ordinanza non ha fatto buon governo.Infatti, se può condividersi l’affermazione del Collegio di merito secondo cui lapresenza di un lavoro o di positive relazioni socio-familiari non garantisce, di persé, il venir meno del rischio di recidiva, è tuttavia errato, sul piano logico,affermare che tali fattori siano sostanzialmente irrilevanti, ben potendo i medesimiessere utilizzati per sostenere un percorso di recupero guidato dai servizi socialie, dunque, assumere una precisa valenza sul piano prognostico.

E ciò, inparticolare, ove si consideri il profilo lavorativo.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, per anni,come venditore ambulante di prodotti contraffatti, sicché i reati da lui commessihanno una indubbia connotazione economica.

Ne consegue che la disponibilità diuna attività lavorativa differente da quella svolta in occasione della commissionedei delitti ben potrebbe costituire, diversamente da quanto assertivamenteaffermato dal Tribunale, un elemento significativo nell’ostacolare eventualiricadute nel reato.

Tale profilo, tuttavia, nonostante la sua assoluta rilevanza,viene illogicamente svalutato dall’ordinanza impugnata, che dopo avere dato attodella presenza di una valida opportunità lavorativa, ne afferma, senza ulterioriargomentazioni, l’irrilevanza.Le rilevate aporie logiche della motivazione rendono, dunque, malfermo ilcomplessivo ragionamento giustificativo, che di fatto si rivela fondato, ancora unavolta, sui precedenti penali dell’odierno ricorrente e, dunque, sulla considerazionedelle vicende passate; e ciò in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui,ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogatala pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento delcondannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità,tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01;in termini v. anche Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 -01).

Tale assunto è tanto più valido ove si consideri che gli episodi delittuosirichiamati dal Tribunale sono, in prevalenza, comunque risalenti nel tempo, comenel caso della violenza privata, collocabile circa 10 anni or sono; e che altrielementi valorizzati dall’ordinanza, come i collegamenti con ambienti mafiosi,vengono ricondotti a informazioni di polizia solo genericamente riportate, nonessendo stato specificato a quando tali legami risalgano, né se si tratti di semplicispunti investigativi, privi di sviluppi sul piano giudiziario, o se al contrario essisiano sfociati in procedimenti penali e, in tal caso, quali siano stati i relativi esiti.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11022/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE SCORDAMAGLIA - Presidente - Sent. n. sez. 88/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36002/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Collegio, poteva «ritenersi inverosimileche il condannato si adegui ad un progetto di risocializzazione», tenuto conto deinumerosi precedenti penali, essendo emerso che egli era professionalmente deditoalla vendita di prodotti contraffatti e che, pur ammesso in precedenzaall’affidamento in prova, aveva continuato a delinquere durante l’esecuzione dellamisura e successivamente ad essa.

Con il medesimo provvedimento, a [OSCURATO:PERSONA] erastata, comunque, concessa la detenzione domiciliare.1.1.

Con sentenza n. 19648 del 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza per difetto di motivazione, rilevandoche la decisione era fondata interamente sui precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA],senza che essi venissero collocati nel tempo, nonché sulla gravità del reatocommesso, sottovalutando altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalitàdel richiedente e senza considerarne l’attuale situazione socio-familiare, nonavendo il Tribunale ritenuto necessaria l’acquisizione della relazione dell’UEPE.1.2.

Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione determinata con ilprovvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 29 maggio 2025 in relazione ai reati previstidagli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, legge n. 633 del 1941 (commessi il 27 aprile2019), 610 cod. pen. (commesso il 19 gennaio 2014), 337, 341-bis cod. pen.(commessi il 19 aprile 2019).

Dopo avere dato atto che, successivamenteall’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, egli è stato raggiunto da unnuovo titolo esecutivo, con relativo cumulo, che ha comportato la cessazione dellamisura alternativa in conseguenza del superamento della soglia massima di pena,il Collegio di merito ha sottolineato come la presenza di una serie continuativa didelitti, commessi fino ad epoca recente, anche dopo l’esecuzione di una precedentemisura alternativa e con modalità tali da evidenziare una «radicata refrattarietà»alle regole sociali, siano circostanze fortemente indicative della scarsa probabilitàdi successo di un progetto di reinserimento.

Ciò anche alla luce delle informazionidell’Autorità di pubblica sicurezza, che lo hanno indicato come collegato alleorganizzazioni mafiose operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, inparticolare, a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,per conto del quale, secondo un collaboratore di giustizia, egli gestirebbe oavrebbe gestito, in passato, una bisca.

A fronte di ciò, gli elementi di segno positivoemergenti dall’istruttoria svolta sono stati ritenuti recessivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti GiuseppeCalabrò e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso le indicazionifornite dalla pronuncia rescindente, incorrendo in una manifesta illogicità e in unamacroscopica contraddittorietà con gli atti provenienti dallo stesso ufficiogiudiziario.Il nucleo centrale del rigetto risiederebbe nella fallimentare esperienza di dueprecedenti affidamenti in prova.

In realtà, per quanto concerne il periodo diaffidamento dal 14 maggio 2019 al 1 ottobre 2021, lo stesso Tribunale disorveglianza di Messina, con ordinanza in data 26 febbraio 2025 (emessanell’ambito del proc. n. 1188/2022 Sius), avrebbe dichiarato l’estinzione della penarelativa a quel periodo di affidamento, attestando «che la misura ha avuto unandamento positivo, come relazionato dall’Uepe; che nel periodo di espiazione nonrisultano violazioni delle prescrizioni; che l’esito della prova deve considerarsipositivo».

Con ciò smentendo l’assunto secondo cui quel percorso sarebbe “vano”e fallimentare e incorrendo in una palese contraddittorietà.

Inoltre, il Tribunale disorveglianza non avrebbe compiuto una valutazione globale, non tenendo contodella condotta serbata durante l’esecuzione della prova, dell’effettiva entità deldelitto successivamente commesso, della distanza cronologica di esso dallascadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento del reato con le modalitàdell’esperimento alternativo.Inoltre, benché la sentenza rescindente abbia censurato l’assenza di unavalutazione bilanciata degli elementi a disposizione, appiattendosi sui precedentipenali e omettendo di considerare la situazione attuale e la relazione dell’UEPE,con il provvedimento di rinvio il Tribunale liquiderebbe tutti gli elementipotenzialmente positivi con formule apodittiche e generiche.

Infatti, la relazionedell’UEPE verrebbe definita come «priva di valenza» perché si limiterebbe adescrivere le condizioni familiari e lavorative; la stabilità familiare e la disponibilitàlavorativa verrebbero considerate “neutre”, privando di significato la condotta«soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fattiper cui è stata inflitta la condanna in esecuzione».

In questo modo, il Tribunalesvaluterebbe pregiudizialmente ogni elemento favorevole, concentrandosi solosugli aspetti negativi, richiamando informazioni di polizia non verificate, come nelcaso dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, mai asseverati dacondanne o dall’avvio di procedimenti per reati in materia di mafia.3.

In data 30 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., il condannato a una penanon superiore a tre anni di detenzione, ancorché costituente parte residua di unapena maggiore, può essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova nelcaso in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere ilpericolo che egli commetta altri reati.

Tale valutazione deve essere compiuta nonsoltanto tenendo conto del reato commesso e delle modalità della suarealizzazione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenutosuccessivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, rilevanti, sul piano prognostico, per il reinserimento sociale delcondannato e per il contenimento del rischio di recidiva.

A tal fine, tra gli elementiche devono essere valorizzati ai fini del giudizio predittivo, vengono in rilievol’assenza di nuove denunzie, l’atteggiamento critico verso le pregresse condotteillecite, l’attuale condotta di vita, la presenza di un valido contesto socio-familiaree l’eventuale presenza di un’opportunità lavorativa.

Elementi, questi ultimi, chepossono costituire idonei fattori “protettivi” rispetto al pericolo di ricadute nelreato, favorendo il processo di reinserimento sociale.

Ciò sul presupposto, trattodalle disposizioni in materia di trattamento rieducativo (v. artt. 1 e 15 Ord. pen.,1 reg. esec. ord. pen.) e confermato dall’esperienza giudiziaria, per cui il lavoro,le valide relazioni familiari, la riflessione autocritica sono elementi che favorisconoil processo di cambiamento cui l’esecuzione della pena è, per statutocostituzionale, preordinata.Nel valutare la vicenda biografica della persona condannata e il contesto nelquale la misura potrebbe essere fruita, il concreto bilanciamento tra i menzionatifattori protettivi e gli elementi sfavorevoli sul piano prognostico è ovviamenterimesso all’apprezzamento del giudice di merito; e la relativa motivazione, searticolata attraverso un corretto esercizio della logica giuridica, si sottraeall’eventuale sindacato di legittimità.3.

Tanto premesso in termini generali, l’ordinanza impugnata ha diffusamenteesplicitato le ragioni in forza delle quali, a giudizio del Tribunale, non potevanoritenersi sussistenti le condizioni di accesso alla misura dell’affidamento in prova.A tal fine, il Collegio di merito ha evidenziato, in primo luogo, la commissionedi numerosi reati della stessa indole, avvenuta anche successivamenteall’espiazione della condanna e anche nel corso dell’esecuzione di un precedenteaffidamento in prova (fruito negli anni 2014-2015), durante il quale, oltre a violarele prescrizioni, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto per violenza privata aggravata,nonché le note dell’Autorità di pubblica sicurezza con cui sono stati segnalati siala commissione, finanche nell’ottobre 2023, di ulteriori condotte criminose dellostesso tenore di quella per cui si procede, sia il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] conambienti mafiosi del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Ciò, inoltre,confermerebbe l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] a un «modello culturale di tipo mafioso» cheil Tribunale ha tratto anche dal fatto che egli, unitamente ad altre persone, avevain passato impedito, con minaccia e violenza fisica, lo svolgimento diun’esposizione di antiquariato e artigianato al fine di esercitare pressioni verso leautorità amministrative; vicenda ritenuta indicativa di una forma di illecitocontrollo del commercio ambulante nell’area barcellonese.

Inoltre, il Tribunale haanche valorizzato la mancanza di una effettiva «consapevolezza circa il disvaloredelle condotte poste in essere», desumibile anche dall’assenza di qualsivogliaforma di impegno sociale «attuato spontaneamente», dovendo ritenersi irrilevantile mere dichiarazioni d’intento formulate dinnanzi agli operatori dell’UEPE e legeneriche dichiarazioni di pentimento, non supportate da elementi oggettivi tali daritenute recessive le pur positive condizioni socio-familiari e lavorative evidenziatedalla relazione del Servizio sociale.4.

Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, apparentementericonducibili al legittimo esercizio di un apprezzamento di merito, sono, in realtà,caratterizzate da taluni profili di illogicità che inficiano la portata complessiva delragionamento giustificativo posto a fondamento della pronuncia di rigetto.Ciò è a dirsi, innanzitutto, per l’affermazione secondo cui, ai fini di unavalutazione prognostica favorevole, il presupposto necessario sarebbe costituitodall’esistenza di una reale rivisitazione critica degli atteggiamenti criminali da partedel richiedente la misura alternativa.Tale assunto, invero, si pone in contrasto con il consolidato principiogiurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento in prova al serviziosociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettivecui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, nonpossono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi qualila gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (ex plurimis Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01).A tale proposito illogica è anche l’affermazione del Tribunale secondo cui, aifini dell’acquisizione di consapevolezza circa il disvalore dei propri trascorsi,sarebbero irrilevanti le generiche dichiarazioni di impegno o di disponibilità allosvolgimento di condotte riparatorie, dovendo essere valutate positivamente soloquelle supportate da condotte concrete e reputandosi, dunque, che l’assenza diqualunque impegno sociale sia elemento sufficiente per una prognosi negativa.Invero, un tale ragionamento finisce per postulare, indirettamente, che la richiestadi misura alternativa debba essere necessariamente fondata sull’allegazione, daparte dell’istante, di iniziative di natura riparatoria o risarcitoria, che il consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, non necessaria perl’accesso alla misura alternativa (così Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja, Rv.288778 - 01).

In ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui ilriconoscimento dei propri errori davanti agli operatori dell’UEPE sarebbeinsufficiente e finanche strumentale, appare ancora una volta assertiva e, dunque,non supportata da alcun elemento fattuale che consenta di dimostrarlo.Sotto altro profilo, già si è detto dell’importanza di fattori cd. protettivi nelpercorso di reinserimento sociale delle persone che abbiano commesso reati:fattori costituiti dalla presenza di una valida rete sociale, familiare e lavorativa,che una consolidata massima tratta dall’esperienza giudiziaria individua comeelementi essenziali del processo di reinserimento sociale e che, non a caso,costituiscono l’asse portante di qualunque intervento trattamentale.

Elementi che,nondimeno, l’ordinanza ha illogicamente svilito attraverso l’apoditticaaffermazione secondo cui la stabilità familiare, la disponibilità di un valido lavoroo di adeguate risorse economiche sarebbero, di per sé, neutre ai fini dellavalutazione della personalità del condannato.

Una affermazione che, in sé, ècorretta, nel senso che le risorse socio-ambientali si collocano su un piano diversorispetto a quello relativo alla «personalità» del soggetto.

Tuttavia, nel momentoin cui detta affermazione si accompagna alla valorizzazione soltanto del dato dellacommissione dei reati e della personalità del richiedente, essa finisce per obliteraretotalmente, e in maniera illogica, la capacità dei fattori protettivi di orientarepositivamente le future condotte.

Nella medesima prospettiva, l’assunto secondocui non esisterebbero ragioni statistiche dalle quali inferire la rilevanza di tali fattoriprotettivi, non considera che la prognosi di cui si discute non ha natura scientifico-statistica, sostanziandosi in un giudizio di probabilità logica fondata su massimetratte dall’esperienza giudiziaria, di cui l’ordinanza non ha fatto buon governo.Infatti, se può condividersi l’affermazione del Collegio di merito secondo cui lapresenza di un lavoro o di positive relazioni socio-familiari non garantisce, di persé, il venir meno del rischio di recidiva, è tuttavia errato, sul piano logico,affermare che tali fattori siano sostanzialmente irrilevanti, ben potendo i medesimiessere utilizzati per sostenere un percorso di recupero guidato dai servizi socialie, dunque, assumere una precisa valenza sul piano prognostico.

E ciò, inparticolare, ove si consideri il profilo lavorativo.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, per anni,come venditore ambulante di prodotti contraffatti, sicché i reati da lui commessihanno una indubbia connotazione economica.

Ne consegue che la disponibilità diuna attività lavorativa differente da quella svolta in occasione della commissionedei delitti ben potrebbe costituire, diversamente da quanto assertivamenteaffermato dal Tribunale, un elemento significativo nell’ostacolare eventualiricadute nel reato.

Tale profilo, tuttavia, nonostante la sua assoluta rilevanza,viene illogicamente svalutato dall’ordinanza impugnata, che dopo avere dato attodella presenza di una valida opportunità lavorativa, ne afferma, senza ulterioriargomentazioni, l’irrilevanza.Le rilevate aporie logiche della motivazione rendono, dunque, malfermo ilcomplessivo ragionamento giustificativo, che di fatto si rivela fondato, ancora unavolta, sui precedenti penali dell’odierno ricorrente e, dunque, sulla considerazionedelle vicende passate; e ciò in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui,ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogatala pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento delcondannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità,tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01;in termini v. anche Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 -01).

Tale assunto è tanto più valido ove si consideri che gli episodi delittuosirichiamati dal Tribunale sono, in prevalenza, comunque risalenti nel tempo, comenel caso della violenza privata, collocabile circa 10 anni or sono; e che altrielementi valorizzati dall’ordinanza, come i collegamenti con ambienti mafiosi,vengono ricondotti a informazioni di polizia solo genericamente riportate, nonessendo stato specificato a quando tali legami risalgano, né se si tratti di semplicispunti investigativi, privi di sviluppi sul piano giudiziario, o se al contrario essisiano sfociati in procedimenti penali e, in tal caso, quali siano stati i relativi esiti.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio, poteva «ritenersi inverosimileche il condannato si adegui ad un progetto di risocializzazione», tenuto conto deinumerosi precedenti penali, essendo emerso che egli era professionalmente deditoalla vendita di prodotti contraffatti e che, pur ammesso in precedenzaall’affidamento in prova, aveva continuato a delinquere durante l’esecuzione dellamisura e successivamente ad essa. Con il medesimo provvedimento, a [OSCURATO:PERSONA] erastata, comunque, concessa la detenzione domiciliare.1.1. Con sentenza n. 19648 del 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza per difetto di motivazione, rilevandoche la decisione era fondata interamente sui precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA],senza che essi venissero collocati nel tempo, nonché sulla gravità del reatocommesso, sottovalutando altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalitàdel richiedente e senza considerarne l’attuale situazione socio-familiare, nonavendo il Tribunale ritenuto necessaria l’acquisizione della relazione dell’UEPE.1.2. Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione determinata con ilprovvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 29 maggio 2025 in relazione ai reati previstidagli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, legge n. 633 del 1941 (commessi il 27 aprile2019), 610 cod. pen. (commesso il 19 gennaio 2014), 337, 341-bis cod. pen.(commessi il 19 aprile 2019). Dopo avere dato atto che, successivamenteall’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, egli è stato raggiunto da unnuovo titolo esecutivo, con relativo cumulo, che ha comportato la cessazione dellamisura alternativa in conseguenza del superamento della soglia massima di pena,il Collegio di merito ha sottolineato come la presenza di una serie continuativa didelitti, commessi fino ad epoca recente, anche dopo l’esecuzione di una precedentemisura alternativa e con modalità tali da evidenziare una «radicata refrattarietà»alle regole sociali, siano circostanze fortemente indicative della scarsa probabilitàdi successo di un progetto di reinserimento. Ciò anche alla luce delle informazionidell’Autorità di pubblica sicurezza, che lo hanno indicato come collegato alleorganizzazioni mafiose operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, inparticolare, a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,per conto del quale, secondo un collaboratore di giustizia, egli gestirebbe oavrebbe gestito, in passato, una bisca. A fronte di ciò, gli elementi di segno positivoemergenti dall’istruttoria svolta sono stati ritenuti recessivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti GiuseppeCalabrò e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso le indicazionifornite dalla pronuncia rescindente, incorrendo in una manifesta illogicità e in unamacroscopica contraddittorietà con gli atti provenienti dallo stesso ufficiogiudiziario.Il nucleo centrale del rigetto risiederebbe nella fallimentare esperienza di dueprecedenti affidamenti in prova. In realtà, per quanto concerne il periodo diaffidamento dal 14 maggio 2019 al 1 ottobre 2021, lo stesso Tribunale disorveglianza di Messina, con ordinanza in data 26 febbraio 2025 (emessanell’ambito del proc. n. 1188/2022 Sius), avrebbe dichiarato l’estinzione della penarelativa a quel periodo di affidamento, attestando «che la misura ha avuto unandamento positivo, come relazionato dall’Uepe; che nel periodo di espiazione nonrisultano violazioni delle prescrizioni; che l’esito della prova deve considerarsipositivo». Con ciò smentendo l’assunto secondo cui quel percorso sarebbe “vano”e fallimentare e incorrendo in una palese contraddittorietà. Inoltre, il Tribunale disorveglianza non avrebbe compiuto una valutazione globale, non tenendo contodella condotta serbata durante l’esecuzione della prova, dell’effettiva entità deldelitto successivamente commesso, della distanza cronologica di esso dallascadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento del reato con le modalitàdell’esperimento alternativo.Inoltre, benché la sentenza rescindente abbia censurato l’assenza di unavalutazione bilanciata degli elementi a disposizione, appiattendosi sui precedentipenali e omettendo di considerare la situazione attuale e la relazione dell’UEPE,con il provvedimento di rinvio il Tribunale liquiderebbe tutti gli elementipotenzialmente positivi con formule apodittiche e generiche. Infatti, la relazionedell’UEPE verrebbe definita come «priva di valenza» perché si limiterebbe adescrivere le condizioni familiari e lavorative; la stabilità familiare e la disponibilitàlavorativa verrebbero considerate “neutre”, privando di significato la condotta«soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fattiper cui è stata inflitta la condanna in esecuzione». In questo modo, il Tribunalesvaluterebbe pregiudizialmente ogni elemento favorevole, concentrandosi solosugli aspetti negativi, richiamando informazioni di polizia non verificate, come nelcaso dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, mai asseverati dacondanne o dall’avvio di procedimenti per reati in materia di mafia.3. In data 30 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., il condannato a una penanon superiore a tre anni di detenzione, ancorché costituente parte residua di unapena maggiore, può essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova nelcaso in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere ilpericolo che egli commetta altri reati. Tale valutazione deve essere compiuta nonsoltanto tenendo conto del reato commesso e delle modalità della suarealizzazione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenutosuccessivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, rilevanti, sul piano prognostico, per il reinserimento sociale delcondannato e per il contenimento del rischio di recidiva. A tal fine, tra gli elementiche devono essere valorizzati ai fini del giudizio predittivo, vengono in rilievol’assenza di nuove denunzie, l’atteggiamento critico verso le pregresse condotteillecite, l’attuale condotta di vita, la presenza di un valido contesto socio-familiaree l’eventuale presenza di un’opportunità lavorativa. Elementi, questi ultimi, chepossono costituire idonei fattori “protettivi” rispetto al pericolo di ricadute nelreato, favorendo il processo di reinserimento sociale. Ciò sul presupposto, trattodalle disposizioni in materia di trattamento rieducativo (v. artt. 1 e 15 Ord. pen.,1 reg. esec. ord. pen.) e confermato dall’esperienza giudiziaria, per cui il lavoro,le valide relazioni familiari, la riflessione autocritica sono elementi che favorisconoil processo di cambiamento cui l’esecuzione della pena è, per statutocostituzionale, preordinata.Nel valutare la vicenda biografica della persona condannata e il contesto nelquale la misura potrebbe essere fruita, il concreto bilanciamento tra i menzionatifattori protettivi e gli elementi sfavorevoli sul piano prognostico è ovviamenterimesso all’apprezzamento del giudice di merito; e la relativa motivazione, searticolata attraverso un corretto esercizio della logica giuridica, si sottraeall’eventuale sindacato di legittimità.3. Tanto premesso in termini generali, l’ordinanza impugnata ha diffusamenteesplicitato le ragioni in forza delle quali, a giudizio del Tribunale, non potevanoritenersi sussistenti le condizioni di accesso alla misura dell’affidamento in prova.A tal fine, il Collegio di merito ha evidenziato, in primo luogo, la commissionedi numerosi reati della stessa indole, avvenuta anche successivamenteall’espiazione della condanna e anche nel corso dell’esecuzione di un precedenteaffidamento in prova (fruito negli anni 2014-2015), durante il quale, oltre a violarele prescrizioni, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto per violenza privata aggravata,nonché le note dell’Autorità di pubblica sicurezza con cui sono stati segnalati siala commissione, finanche nell’ottobre 2023, di ulteriori condotte criminose dellostesso tenore di quella per cui si procede, sia il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] conambienti mafiosi del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Ciò, inoltre,confermerebbe l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] a un «modello culturale di tipo mafioso» cheil Tribunale ha tratto anche dal fatto che egli, unitamente ad altre persone, avevain passato impedito, con minaccia e violenza fisica, lo svolgimento diun’esposizione di antiquariato e artigianato al fine di esercitare pressioni verso leautorità amministrative; vicenda ritenuta indicativa di una forma di illecitocontrollo del commercio ambulante nell’area barcellonese. Inoltre, il Tribunale haanche valorizzato la mancanza di una effettiva «consapevolezza circa il disvaloredelle condotte poste in essere», desumibile anche dall’assenza di qualsivogliaforma di impegno sociale «attuato spontaneamente», dovendo ritenersi irrilevantile mere dichiarazioni d’intento formulate dinnanzi agli operatori dell’UEPE e legeneriche dichiarazioni di pentimento, non supportate da elementi oggettivi tali daritenute recessive le pur positive condizioni socio-familiari e lavorative evidenziatedalla relazione del Servizio sociale.4. Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, apparentementericonducibili al legittimo esercizio di un apprezzamento di merito, sono, in realtà,caratterizzate da taluni profili di illogicità che inficiano la portata complessiva delragionamento giustificativo posto a fondamento della pronuncia di rigetto.Ciò è a dirsi, innanzitutto, per l’affermazione secondo cui, ai fini di unavalutazione prognostica favorevole, il presupposto necessario sarebbe costituitodall’esistenza di una reale rivisitazione critica degli atteggiamenti criminali da partedel richiedente la misura alternativa.Tale assunto, invero, si pone in contrasto con il consolidato principiogiurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento in prova al serviziosociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettivecui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, nonpossono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi qualila gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (ex plurimis Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01).A tale proposito illogica è anche l’affermazione del Tribunale secondo cui, aifini dell’acquisizione di consapevolezza circa il disvalore dei propri trascorsi,sarebbero irrilevanti le generiche dichiarazioni di impegno o di disponibilità allosvolgimento di condotte riparatorie, dovendo essere valutate positivamente soloquelle supportate da condotte concrete e reputandosi, dunque, che l’assenza diqualunque impegno sociale sia elemento sufficiente per una prognosi negativa.Invero, un tale ragionamento finisce per postulare, indirettamente, che la richiestadi misura alternativa debba essere necessariamente fondata sull’allegazione, daparte dell’istante, di iniziative di natura riparatoria o risarcitoria, che il consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, non necessaria perl’accesso alla misura alternativa (così Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja, Rv.288778 - 01). In ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui ilriconoscimento dei propri errori davanti agli operatori dell’UEPE sarebbeinsufficiente e finanche strumentale, appare ancora una volta assertiva e, dunque,non supportata da alcun elemento fattuale che consenta di dimostrarlo.Sotto altro profilo, già si è detto dell’importanza di fattori cd. protettivi nelpercorso di reinserimento sociale delle persone che abbiano commesso reati:fattori costituiti dalla presenza di una valida rete sociale, familiare e lavorativa,che una consolidata massima tratta dall’esperienza giudiziaria individua comeelementi essenziali del processo di reinserimento sociale e che, non a caso,costituiscono l’asse portante di qualunque intervento trattamentale. Elementi che,nondimeno, l’ordinanza ha illogicamente svilito attraverso l’apoditticaaffermazione secondo cui la stabilità familiare, la disponibilità di un valido lavoroo di adeguate risorse economiche sarebbero, di per sé, neutre ai fini dellavalutazione della personalità del condannato. Una affermazione che, in sé, ècorretta, nel senso che le risorse socio-ambientali si collocano su un piano diversorispetto a quello relativo alla «personalità» del soggetto. Tuttavia, nel momentoin cui detta affermazione si accompagna alla valorizzazione soltanto del dato dellacommissione dei reati e della personalità del richiedente, essa finisce per obliteraretotalmente, e in maniera illogica, la capacità dei fattori protettivi di orientarepositivamente le future condotte. Nella medesima prospettiva, l’assunto secondocui non esisterebbero ragioni statistiche dalle quali inferire la rilevanza di tali fattoriprotettivi, non considera che la prognosi di cui si discute non ha natura scientifico-statistica, sostanziandosi in un giudizio di probabilità logica fondata su massimetratte dall’esperienza giudiziaria, di cui l’ordinanza non ha fatto buon governo.Infatti, se può condividersi l’affermazione del Collegio di merito secondo cui lapresenza di un lavoro o di positive relazioni socio-familiari non garantisce, di persé, il venir meno del rischio di recidiva, è tuttavia errato, sul piano logico,affermare che tali fattori siano sostanzialmente irrilevanti, ben potendo i medesimiessere utilizzati per sostenere un percorso di recupero guidato dai servizi socialie, dunque, assumere una precisa valenza sul piano prognostico. E ciò, inparticolare, ove si consideri il profilo lavorativo.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, per anni,come venditore ambulante di prodotti contraffatti, sicché i reati da lui commessihanno una indubbia connotazione economica. Ne consegue che la disponibilità diuna attività lavorativa differente da quella svolta in occasione della commissionedei delitti ben potrebbe costituire, diversamente da quanto assertivamenteaffermato dal Tribunale, un elemento significativo nell’ostacolare eventualiricadute nel reato. Tale profilo, tuttavia, nonostante la sua assoluta rilevanza,viene illogicamente svalutato dall’ordinanza impugnata, che dopo avere dato attodella presenza di una valida opportunità lavorativa, ne afferma, senza ulterioriargomentazioni, l’irrilevanza.Le rilevate aporie logiche della motivazione rendono, dunque, malfermo ilcomplessivo ragionamento giustificativo, che di fatto si rivela fondato, ancora unavolta, sui precedenti penali dell’odierno ricorrente e, dunque, sulla considerazionedelle vicende passate; e ciò in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui,ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogatala pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento delcondannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità,tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01;in termini v. anche Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 -01). Tale assunto è tanto più valido ove si consideri che gli episodi delittuosirichiamati dal Tribunale sono, in prevalenza, comunque risalenti nel tempo, comenel caso della violenza privata, collocabile circa 10 anni or sono; e che altrielementi valorizzati dall’ordinanza, come i collegamenti con ambienti mafiosi,vengono ricondotti a informazioni di polizia solo genericamente riportate, nonessendo stato specificato a quando tali legami risalgano, né se si tratti di semplicispunti investigativi, privi di sviluppi sul piano giudiziario, o se al contrario essisiano sfociati in procedimenti penali e, in tal caso, quali siano stati i relativi esiti.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11022/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE SCORDAMAGLIA - Presidente - Sent. n. sez. 88/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 36002/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio, poteva «ritenersi inverosimileche il condannato si adegui ad un progetto di risocializzazione», tenuto conto deinumerosi precedenti penali, essendo emerso che egli era professionalmente deditoalla vendita di prodotti contraffatti e che, pur ammesso in precedenzaall’affidamento in prova, aveva continuato a delinquere durante l’esecuzione dellamisura e successivamente ad essa. Con il medesimo provvedimento, a [OSCURATO:PERSONA] erastata, comunque, concessa la detenzione domiciliare.1.1. Con sentenza n. 19648 del 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza per difetto di motivazione, rilevandoche la decisione era fondata interamente sui precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA],senza che essi venissero collocati nel tempo, nonché sulla gravità del reatocommesso, sottovalutando altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalitàdel richiedente e senza considerarne l’attuale situazione socio-familiare, nonavendo il Tribunale ritenuto necessaria l’acquisizione della relazione dell’UEPE.1.2. Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione determinata con ilprovvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 29 maggio 2025 in relazione ai reati previstidagli artt. 648 cod. pen. e 171-ter, legge n. 633 del 1941 (commessi il 27 aprile2019), 610 cod. pen. (commesso il 19 gennaio 2014), 337, 341-bis cod. pen.(commessi il 19 aprile 2019). Dopo avere dato atto che, successivamenteall’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, egli è stato raggiunto da unnuovo titolo esecutivo, con relativo cumulo, che ha comportato la cessazione dellamisura alternativa in conseguenza del superamento della soglia massima di pena,il Collegio di merito ha sottolineato come la presenza di una serie continuativa didelitti, commessi fino ad epoca recente, anche dopo l’esecuzione di una precedentemisura alternativa e con modalità tali da evidenziare una «radicata refrattarietà»alle regole sociali, siano circostanze fortemente indicative della scarsa probabilitàdi successo di un progetto di reinserimento. Ciò anche alla luce delle informazionidell’Autorità di pubblica sicurezza, che lo hanno indicato come collegato alleorganizzazioni mafiose operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, inparticolare, a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,per conto del quale, secondo un collaboratore di giustizia, egli gestirebbe oavrebbe gestito, in passato, una bisca. A fronte di ciò, gli elementi di segno positivoemergenti dall’istruttoria svolta sono stati ritenuti recessivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti GiuseppeCalabrò e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso le indicazionifornite dalla pronuncia rescindente, incorrendo in una manifesta illogicità e in unamacroscopica contraddittorietà con gli atti provenienti dallo stesso ufficiogiudiziario.Il nucleo centrale del rigetto risiederebbe nella fallimentare esperienza di dueprecedenti affidamenti in prova. In realtà, per quanto concerne il periodo diaffidamento dal 14 maggio 2019 al 1 ottobre 2021, lo stesso Tribunale disorveglianza di Messina, con ordinanza in data 26 febbraio 2025 (emessanell’ambito del proc. n. 1188/2022 Sius), avrebbe dichiarato l’estinzione della penarelativa a quel periodo di affidamento, attestando «che la misura ha avuto unandamento positivo, come relazionato dall’Uepe; che nel periodo di espiazione nonrisultano violazioni delle prescrizioni; che l’esito della prova deve considerarsipositivo». Con ciò smentendo l’assunto secondo cui quel percorso sarebbe “vano”e fallimentare e incorrendo in una palese contraddittorietà. Inoltre, il Tribunale disorveglianza non avrebbe compiuto una valutazione globale, non tenendo contodella condotta serbata durante l’esecuzione della prova, dell’effettiva entità deldelitto successivamente commesso, della distanza cronologica di esso dallascadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento del reato con le modalitàdell’esperimento alternativo.Inoltre, benché la sentenza rescindente abbia censurato l’assenza di unavalutazione bilanciata degli elementi a disposizione, appiattendosi sui precedentipenali e omettendo di considerare la situazione attuale e la relazione dell’UEPE,con il provvedimento di rinvio il Tribunale liquiderebbe tutti gli elementipotenzialmente positivi con formule apodittiche e generiche. Infatti, la relazionedell’UEPE verrebbe definita come «priva di valenza» perché si limiterebbe adescrivere le condizioni familiari e lavorative; la stabilità familiare e la disponibilitàlavorativa verrebbero considerate “neutre”, privando di significato la condotta«soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fattiper cui è stata inflitta la condanna in esecuzione». In questo modo, il Tribunalesvaluterebbe pregiudizialmente ogni elemento favorevole, concentrandosi solosugli aspetti negativi, richiamando informazioni di polizia non verificate, come nelcaso dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, mai asseverati dacondanne o dall’avvio di procedimenti per reati in materia di mafia.3. In data 30 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., il condannato a una penanon superiore a tre anni di detenzione, ancorché costituente parte residua di unapena maggiore, può essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova nelcaso in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere ilpericolo che egli commetta altri reati. Tale valutazione deve essere compiuta nonsoltanto tenendo conto del reato commesso e delle modalità della suarealizzazione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenutosuccessivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, rilevanti, sul piano prognostico, per il reinserimento sociale delcondannato e per il contenimento del rischio di recidiva. A tal fine, tra gli elementiche devono essere valorizzati ai fini del giudizio predittivo, vengono in rilievol’assenza di nuove denunzie, l’atteggiamento critico verso le pregresse condotteillecite, l’attuale condotta di vita, la presenza di un valido contesto socio-familiaree l’eventuale presenza di un’opportunità lavorativa. Elementi, questi ultimi, chepossono costituire idonei fattori “protettivi” rispetto al pericolo di ricadute nelreato, favorendo il processo di reinserimento sociale. Ciò sul presupposto, trattodalle disposizioni in materia di trattamento rieducativo (v. artt. 1 e 15 Ord. pen.,1 reg. esec. ord. pen.) e confermato dall’esperienza giudiziaria, per cui il lavoro,le valide relazioni familiari, la riflessione autocritica sono elementi che favorisconoil processo di cambiamento cui l’esecuzione della pena è, per statutocostituzionale, preordinata.Nel valutare la vicenda biografica della persona condannata e il contesto nelquale la misura potrebbe essere fruita, il concreto bilanciamento tra i menzionatifattori protettivi e gli elementi sfavorevoli sul piano prognostico è ovviamenterimesso all’apprezzamento del giudice di merito; e la relativa motivazione, searticolata attraverso un corretto esercizio della logica giuridica, si sottraeall’eventuale sindacato di legittimità.3. Tanto premesso in termini generali, l’ordinanza impugnata ha diffusamenteesplicitato le ragioni in forza delle quali, a giudizio del Tribunale, non potevanoritenersi sussistenti le condizioni di accesso alla misura dell’affidamento in prova.A tal fine, il Collegio di merito ha evidenziato, in primo luogo, la commissionedi numerosi reati della stessa indole, avvenuta anche successivamenteall’espiazione della condanna e anche nel corso dell’esecuzione di un precedenteaffidamento in prova (fruito negli anni 2014-2015), durante il quale, oltre a violarele prescrizioni, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto per violenza privata aggravata,nonché le note dell’Autorità di pubblica sicurezza con cui sono stati segnalati siala commissione, finanche nell’ottobre 2023, di ulteriori condotte criminose dellostesso tenore di quella per cui si procede, sia il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] conambienti mafiosi del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Ciò, inoltre,confermerebbe l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] a un «modello culturale di tipo mafioso» cheil Tribunale ha tratto anche dal fatto che egli, unitamente ad altre persone, avevain passato impedito, con minaccia e violenza fisica, lo svolgimento diun’esposizione di antiquariato e artigianato al fine di esercitare pressioni verso leautorità amministrative; vicenda ritenuta indicativa di una forma di illecitocontrollo del commercio ambulante nell’area barcellonese. Inoltre, il Tribunale haanche valorizzato la mancanza di una effettiva «consapevolezza circa il disvaloredelle condotte poste in essere», desumibile anche dall’assenza di qualsivogliaforma di impegno sociale «attuato spontaneamente», dovendo ritenersi irrilevantile mere dichiarazioni d’intento formulate dinnanzi agli operatori dell’UEPE e legeneriche dichiarazioni di pentimento, non supportate da elementi oggettivi tali daritenute recessive le pur positive condizioni socio-familiari e lavorative evidenziatedalla relazione del Servizio sociale.4. Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, apparentementericonducibili al legittimo esercizio di un apprezzamento di merito, sono, in realtà,caratterizzate da taluni profili di illogicità che inficiano la portata complessiva delragionamento giustificativo posto a fondamento della pronuncia di rigetto.Ciò è a dirsi, innanzitutto, per l’affermazione secondo cui, ai fini di unavalutazione prognostica favorevole, il presupposto necessario sarebbe costituitodall’esistenza di una reale rivisitazione critica degli atteggiamenti criminali da partedel richiedente la misura alternativa.Tale assunto, invero, si pone in contrasto con il consolidato principiogiurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento in prova al serviziosociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettivecui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, nonpossono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi qualila gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (ex plurimis Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01).A tale proposito illogica è anche l’affermazione del Tribunale secondo cui, aifini dell’acquisizione di consapevolezza circa il disvalore dei propri trascorsi,sarebbero irrilevanti le generiche dichiarazioni di impegno o di disponibilità allosvolgimento di condotte riparatorie, dovendo essere valutate positivamente soloquelle supportate da condotte concrete e reputandosi, dunque, che l’assenza diqualunque impegno sociale sia elemento sufficiente per una prognosi negativa.Invero, un tale ragionamento finisce per postulare, indirettamente, che la richiestadi misura alternativa debba essere necessariamente fondata sull’allegazione, daparte dell’istante, di iniziative di natura riparatoria o risarcitoria, che il consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, non necessaria perl’accesso alla misura alternativa (così Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja, Rv.288778 - 01). In ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui ilriconoscimento dei propri errori davanti agli operatori dell’UEPE sarebbeinsufficiente e finanche strumentale, appare ancora una volta assertiva e, dunque,non supportata da alcun elemento fattuale che consenta di dimostrarlo.Sotto altro profilo, già si è detto dell’importanza di fattori cd. protettivi nelpercorso di reinserimento sociale delle persone che abbiano commesso reati:fattori costituiti dalla presenza di una valida rete sociale, familiare e lavorativa,che una consolidata massima tratta dall’esperienza giudiziaria individua comeelementi essenziali del processo di reinserimento sociale e che, non a caso,costituiscono l’asse portante di qualunque intervento trattamentale. Elementi che,nondimeno, l’ordinanza ha illogicamente svilito attraverso l’apoditticaaffermazione secondo cui la stabilità familiare, la disponibilità di un valido lavoroo di adeguate risorse economiche sarebbero, di per sé, neutre ai fini dellavalutazione della personalità del condannato. Una affermazione che, in sé, ècorretta, nel senso che le risorse socio-ambientali si collocano su un piano diversorispetto a quello relativo alla «personalità» del soggetto. Tuttavia, nel momentoin cui detta affermazione si accompagna alla valorizzazione soltanto del dato dellacommissione dei reati e della personalità del richiedente, essa finisce per obliteraretotalmente, e in maniera illogica, la capacità dei fattori protettivi di orientarepositivamente le future condotte. Nella medesima prospettiva, l’assunto secondocui non esisterebbero ragioni statistiche dalle quali inferire la rilevanza di tali fattoriprotettivi, non considera che la prognosi di cui si discute non ha natura scientifico-statistica, sostanziandosi in un giudizio di probabilità logica fondata su massimetratte dall’esperienza giudiziaria, di cui l’ordinanza non ha fatto buon governo.Infatti, se può condividersi l’affermazione del Collegio di merito secondo cui lapresenza di un lavoro o di positive relazioni socio-familiari non garantisce, di persé, il venir meno del rischio di recidiva, è tuttavia errato, sul piano logico,affermare che tali fattori siano sostanzialmente irrilevanti, ben potendo i medesimiessere utilizzati per sostenere un percorso di recupero guidato dai servizi socialie, dunque, assumere una precisa valenza sul piano prognostico. E ciò, inparticolare, ove si consideri il profilo lavorativo.Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, per anni,come venditore ambulante di prodotti contraffatti, sicché i reati da lui commessihanno una indubbia connotazione economica. Ne consegue che la disponibilità diuna attività lavorativa differente da quella svolta in occasione della commissionedei delitti ben potrebbe costituire, diversamente da quanto assertivamenteaffermato dal Tribunale, un elemento significativo nell’ostacolare eventualiricadute nel reato. Tale profilo, tuttavia, nonostante la sua assoluta rilevanza,viene illogicamente svalutato dall’ordinanza impugnata, che dopo avere dato attodella presenza di una valida opportunità lavorativa, ne afferma, senza ulterioriargomentazioni, l’irrilevanza.Le rilevate aporie logiche della motivazione rendono, dunque, malfermo ilcomplessivo ragionamento giustificativo, che di fatto si rivela fondato, ancora unavolta, sui precedenti penali dell’odierno ricorrente e, dunque, sulla considerazionedelle vicende passate; e ciò in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui,ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogatala pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento delcondannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità,tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01;in termini v. anche Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 -01). Tale assunto è tanto più valido ove si consideri che gli episodi delittuosirichiamati dal Tribunale sono, in prevalenza, comunque risalenti nel tempo, comenel caso della violenza privata, collocabile circa 10 anni or sono; e che altrielementi valorizzati dall’ordinanza, come i collegamenti con ambienti mafiosi,vengono ricondotti a informazioni di polizia solo genericamente riportate, nonessendo stato specificato a quando tali legami risalgano, né se si tratti di semplicispunti investigativi, privi di sviluppi sul piano giudiziario, o se al contrario essisiano sfociati in procedimenti penali e, in tal caso, quali siano stati i relativi esiti.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 11022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris