CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 18 marzo 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 12 novembre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della società [...] per l'anno 2009 non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo pari ad euro 285.900,98 per il periodo di imposta 2013; reato commesso il 19 settembre 2014. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 178, lettera C, e 552, terzo comma, cod. proc. pen.). La citazione per il giudizio di primo grado non ha rispettato il termine a comparire di 60 giorni. Il decreto di citazione risulta notificato all'imputato il 2 gennaio 2019 per l'udienza del 19 febbraio 2019; all'udienza in accoglimento dell'eccezione della difesa il processo era rinviato al 12 marzo 2019, senza ulteriore notifica all'imputato. All'udienza del 12 marzo 2019 si eccepiva la mancanza del rispetto del termine di 60 giorni, per intero. Sia il Tribunale e sia la Corte di appello hanno rigettato l'eccezione affermando che i termini si sommano, avendo come riferimento la data della notifica della citazione e quella dell'udienza del 12 marzo 2019. La giurisprudenza della Cassazione, invece, è di diverso avviso: il termine deve essere per intero di 60 giorni (Cass. N. 40897/2012). 2. 2. Violazione di legge (art. 10 bis, d. Igs. 74/2000); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Manca la prova certa della consegna della certificazione ai dipendenti. La Corte di appello ritiene raggiunta tale prova indirettamente dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva, invece, dichiarato di non sapere nulla della effettiva consegna delle certificazioni ai dipendenti. La sola presentazione della dichiarazione non è sufficiente a provare che le dichiarazioni siano state effettivamente consegnate ai dipendenti. La commercialista [OSCURATO:PERSONA] aveva solo consegnate le certificazioni per l'inoltro ai lavoratori. Non sussiste, pertanto, la prova della consegna delle certificazioni ai dipendenti. 2. 3. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.). I fatti del presente giudizio e quelli già giudicati con il decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo il 28 dicembre 2016, n. 3045/2016, sono evidentemente da unificare con la continuazione. I fatti risultano commessi a poca distanza (settembre 2014 e novembre 2014) per lo stesso disegno criminoso, risultante dalla crisi di impresa e dall'assenza di fondi per i pagamenti. 2. 4. Violazione di legge e vizio della motivazione, relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Solo per l'assenza di una condotta riparatoria la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. La società era stata dichiarata fallita e, quindi, nessuna colpa può addebitarsi all'imputato per le mancate riparazioni. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo che assorbe logicamente gli altri, e la sentenza deve annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.Nell'ipotesi di inosservanza del termine a comparire il giudice deve rinviare in una nuova udienza, ma il termine dei 60 giorni deve essere concesso per intero, senza possibilità, quindi, di sommatoria dei termini: "Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 11986 del 05/02/2020 Ud., dep. 10/04/2020, Rv. 278832 - 01; per l'appello vedi Sez. 5 - , Sentenza n. 8896 del 18/01/2021 Ud., dep. 04/03/2021, Rv. 281136). Nel caso in giudizio non sono stati rispettati i termini in quanto all'udienza del 19 febbraio 2019, in accoglimento dell'eccezione della difesa, il processo era rinviato al 12 marzo 2019, con un termine inferiore ai 60 giorni previsti dalla norma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del 12 novembre 2019, con trasmissione deg