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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 11863/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24987/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] in Gerusalemme 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; –controricorrente – avverso sentenza n. 6006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24987/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] in Gerusalemme 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; –controricorrente – avverso sentenza n. 6006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 11863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris