Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2024
ECLI:EU:T:2024:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0277_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines / Commissione
([OSCURATO:PERSONA]277/23) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, di decollare dal territorio dell’Unione o di sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Inclusione – Criteri di valutazione intesi a constatare la presenza o meno di tali effetti
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 35-37, 39)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione relativa all’iscrizione di due aerei in un elenco di aeromobili assoggettati al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, di decollarvi e di sorvolarlo – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del suo contesto in fatto e in diritto, dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto imputabile alla Commissione – Insussistenza – Decisione lesiva – Insussistenza – Irricevibilità
[Art. 263, TFUE; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/334, artt. 3, quinquies e sexies, e 8, § 1]
(v. punti 37, 39-41, 43, 46-48, 53, 55)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 51, 52)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania.
3)
[OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese, relative alla domanda d’intervento.
(
1
)
GU C 252 del 17.7.2023
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