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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2024

ECLI:EU:T:2024:285
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0277_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines / Commissione

([OSCURATO:PERSONA]277/23) (

1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, di decollare dal territorio dell’Unione o di sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Inclusione – Criteri di valutazione intesi a constatare la presenza o meno di tali effetti (Art. 263 TFUE) (v. punti 35-37, 39)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione relativa all’iscrizione di due aerei in un elenco di aeromobili assoggettati al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, di decollarvi e di sorvolarlo – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del suo contesto in fatto e in diritto, dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto imputabile alla Commissione – Insussistenza – Decisione lesiva – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 263, TFUE; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/334, artt. 3, quinquies e sexies, e 8, § 1] (v. punti 37, 39-41, 43, 46-48, 53, 55)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 51, 52) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania. 3) [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese, relative alla domanda d’intervento. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0277_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines / Commissione ([OSCURATO:PERSONA]277/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, di decollare dal territorio dell’Unione o di sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Inclusione – Criteri di valutazione intesi a constatare la presenza o meno di tali effetti (Art. 263 TFUE) (v. punti 35-37, 39) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione relativa all’iscrizione di due aerei in un elenco di aeromobili assoggettati al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, di decollarvi e di sorvolarlo – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del suo contesto in fatto e in diritto, dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto imputabile alla Commissione – Insussistenza – Decisione lesiva – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 263, TFUE; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/334, artt. 3, quinquies e sexies, e 8, § 1] (v. punti 37, 39-41, 43, 46-48, 53, 55) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 51, 52) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania. 3) [OSCURATO:PERSONA] 8 Airlines si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese, relative alla domanda d’intervento. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .
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