Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48352/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato il provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod pen., alla pena di anni due di reclusione.

Secondo il capo di imputazione a), relativo al reato previsto dall'articolo 337 cod. pen., l'imputato, al fine di opporsi all'operato degli agenti di Polizia di Stato che volevano identificarlo, usava violenza consistita nello «scalciare e spintonarli più volte, tanto che gli agenti cadevano per terra».

Secondo il capo di imputazione b), relativo al reato previsto dall'articolo 495 cod. pen., l'imputato, in occasione del controllo di cui al capo a), interrogato sulle proprie generalità, dichiarava falsamente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure attraverso due motivi. 2.1 Col primo motivo, contenente due diverse censure relative ai due capi dell'imputazione, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337 e 495 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale travisato i due seguenti elementi di prova: 1) le circostanze di tempo e luogo in cui si è realizzata la condotta di cui al capo a); 2) la documentazione comprovante le generalità esatte dell'imputato, di cui è parola nel capo b) dell'imputazione.

Riguardo al primo profilo, la difesa osserva che la Corte territoriale avrebbe mancato di attribuire rilievo al fatto che l'imputato fosse in grande apprensione per il suo parente accompagnato in ospedale.

Sarebbe stata tale preoccupazione ad agitarlo, soprattutto di fronte all'impossibilità di vedere il familiare e di ricevere informazioni circa il suo stato di salute dal personale medico e infermieristico.

La condotta dell'imputato non sarebbe stata finalizzata a impedire agli operanti di polizia giudiziaria (chiamati dal personale ospedaliero di turno, visto il disagio che l'intemperante condotta dell'imputato stava arrecando al Pronto soccorso) di poter attendere alla funzione alle quali erano stati chiamati, bensì a protestare per il rifiuto ricevuto dal personale medico in ordine la possibilità di vedere il familiare e di avere informazioni sulle sue condizioni.

In relazione al secondo profilo di travisamento di prova, la difesa osserva che la divergenza tra le esatte generalità dell'imputato e quelle ritenute falsamente dichiarate concerne, a ben vedere, una sola lettera (lettera U), avendo l'odierno ricorrente dichiarato di chiamarsi Gibal, anziché Guibal, sicché è del tutto verosimile che vi sia stato un errore materiale nella redazione del cartellino nel foto-segnalamento e che l'imputato non se ne sia avveduto immediatamente per lo stato di agitazione e di ebbrezza alcolica in cui si trovava.

Pertanto, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare elementi di prova rilevanti che avrebbero potuto condurre a una pronuncia assolutoria per il delitto di cui all'articolo 495, perlomeno con formula dubitativa. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis e 99, quarto comma, cod. pen. per avere la Corte di appello di Bologna ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. pen. senza, tuttavia, dar conto degli elementi concretamente valorizzati a sostegno della pretesa «accresciuta pericolosità sociale dell'imputato».

Parimenti censurabile sarebbe la decisione di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, decisione fondata su una motivazione soltanto apparente e sganciata da una valutazione puntuale sul caso concreto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla seconda parte del primo motivo e inammissibile con riguardo alla prima parte. 1.1 La prima parte in cui si articola il primo motivo, infatti, oltre a reiterare l'argomento già ineccepibilmente disatteso dal Giudice di primo grado per le ragioni che si diranno, è manifestamente infondata per contrarietà a consolidati orientamenti del Giudice di legittimità.

Sia l'interpretazione e l'applicazione della legge (con riferimento all'art. 337 cod. pen.) sia la motivazione resa dalla Corte territoriale sono incensurabili: risulta dagli atti processuali - e la Corte d'appello ne dà conto - che l'imputato ha impedito agli agenti il compimento dell'atto d'ufficio diretto a farlo allontanare dai locali del Pronto soccorso, nei quali egli spintonava il personale sanitario, entrava, invito domino, nell'ambulatorio, danneggiava gli ambienti dello stesso, sferrando calci e pugni agli agenti sopraggiunti.

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto, pertanto, correttamente integrato da siffatta condotta, a nulla rilevando i motivi di fatto avuti di mira dall'odierno ricorrente (vale a dire la ricerca di informazioni circa le condizioni di salute del proprio parente; cfr. Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01: «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente». 1.2 Il primo motivo è fondato unicamente in relazione alla censura concernente la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.

Dagli atti, invero, non emerge con chiarezza quale sia il vero cognome dell'imputato.

Più precisamente, la fonte più affidabile a tal scopo è la copia del certificato di cittadinanza e la copia di attestato rilasciato dal Consolato tunisino con sede a Marsiglia (luogo di residenza dell'imputato), entrambe allegate dalla difesa al presente ricorso, da cui risulta che le generalità dell'imputato corrispondono a quelle di GUIBAL Lotfi.

Dal testo dell'impugnata sentenza e dal casellario giudiziale, le generalità risultano essere, invece, le seguenti: GUIBEL Lotfi.

Anche a voler prescindere, per il momento, dal confronto con le ragioni evidenziate dalla difesa, va rimarcata la non corrispondenza dei dati sopra segnalati per come riportati, da un lato, in sentenza e, dall'altro, nel certificato di nascita allegato al ricorso.

Anche alla luce di tale discrepanza, non è irragionevole l'assunto difensivo secondo cui un mero errore materiale abbia potuto indurre l'imputato a sottoscrivere il proprio nominativo, su richiesta degli agenti, nei termini di GIBAL anziché GUIBAL.

Le conclusioni della Corte territoriale, per quanto incoraggiate dal fatto che, come osserva la Corte d'appello, «l'elenco dei precedenti dattiloscopici relativi all'imputato evidenzia come quest'ultimo, nel corso della sua permanenza sul territorio, abbia fornito sistematicamente una pluralità di alias», trovano un solido elemento di dubbio, rimasto insuperato, nel perfezionamento del reato previsto dall'art. 495 cod. pen., emergendo dai dati sopra indicati una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulta ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

Alla stregua dell'art. 530, primo comma, cod. proc. pen, il ragionevole dubbio sollevato (benché non expressis verbis) dal ricorrente risponde non soltanto a criteri dotati di intrinseca razionalità, essendo stato altresì argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

2. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento in parte qua del primo motivo.

3. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato il provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod pen., alla pena di anni due di reclusione. Secondo il capo di imputazione a), relativo al reato previsto dall'articolo 337 cod. pen., l'imputato, al fine di opporsi all'operato degli agenti di Polizia di Stato che volevano identificarlo, usava violenza consistita nello «scalciare e spintonarli più volte, tanto che gli agenti cadevano per terra». Secondo il capo di imputazione b), relativo al reato previsto dall'articolo 495 cod. pen., l'imputato, in occasione del controllo di cui al capo a), interrogato sulle proprie generalità, dichiarava falsamente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure attraverso due motivi. 2.1 Col primo motivo, contenente due diverse censure relative ai due capi dell'imputazione, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337 e 495 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale travisato i due seguenti elementi di prova: 1) le circostanze di tempo e luogo in cui si è realizzata la condotta di cui al capo a); 2) la documentazione comprovante le generalità esatte dell'imputato, di cui è parola nel capo b) dell'imputazione. Riguardo al primo profilo, la difesa osserva che la Corte territoriale avrebbe mancato di attribuire rilievo al fatto che l'imputato fosse in grande apprensione per il suo parente accompagnato in ospedale. Sarebbe stata tale preoccupazione ad agitarlo, soprattutto di fronte all'impossibilità di vedere il familiare e di ricevere informazioni circa il suo stato di salute dal personale medico e infermieristico. La condotta dell'imputato non sarebbe stata finalizzata a impedire agli operanti di polizia giudiziaria (chiamati dal personale ospedaliero di turno, visto il disagio che l'intemperante condotta dell'imputato stava arrecando al Pronto soccorso) di poter attendere alla funzione alle quali erano stati chiamati, bensì a protestare per il rifiuto ricevuto dal personale medico in ordine la possibilità di vedere il familiare e di avere informazioni sulle sue condizioni. In relazione al secondo profilo di travisamento di prova, la difesa osserva che la divergenza tra le esatte generalità dell'imputato e quelle ritenute falsamente dichiarate concerne, a ben vedere, una sola lettera (lettera U), avendo l'odierno ricorrente dichiarato di chiamarsi Gibal, anziché Guibal, sicché è del tutto verosimile che vi sia stato un errore materiale nella redazione del cartellino nel foto-segnalamento e che l'imputato non se ne sia avveduto immediatamente per lo stato di agitazione e di ebbrezza alcolica in cui si trovava. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare elementi di prova rilevanti che avrebbero potuto condurre a una pronuncia assolutoria per il delitto di cui all'articolo 495, perlomeno con formula dubitativa. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis e 99, quarto comma, cod. pen. per avere la Corte di appello di Bologna ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. pen. senza, tuttavia, dar conto degli elementi concretamente valorizzati a sostegno della pretesa «accresciuta pericolosità sociale dell'imputato». Parimenti censurabile sarebbe la decisione di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, decisione fondata su una motivazione soltanto apparente e sganciata da una valutazione puntuale sul caso concreto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla seconda parte del primo motivo e inammissibile con riguardo alla prima parte. 1.1 La prima parte in cui si articola il primo motivo, infatti, oltre a reiterare l'argomento già ineccepibilmente disatteso dal Giudice di primo grado per le ragioni che si diranno, è manifestamente infondata per contrarietà a consolidati orientamenti del Giudice di legittimità. Sia l'interpretazione e l'applicazione della legge (con riferimento all'art. 337 cod. pen.) sia la motivazione resa dalla Corte territoriale sono incensurabili: risulta dagli atti processuali - e la Corte d'appello ne dà conto - che l'imputato ha impedito agli agenti il compimento dell'atto d'ufficio diretto a farlo allontanare dai locali del Pronto soccorso, nei quali egli spintonava il personale sanitario, entrava, invito domino, nell'ambulatorio, danneggiava gli ambienti dello stesso, sferrando calci e pugni agli agenti sopraggiunti. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto, pertanto, correttamente integrato da siffatta condotta, a nulla rilevando i motivi di fatto avuti di mira dall'odierno ricorrente (vale a dire la ricerca di informazioni circa le condizioni di salute del proprio parente; cfr. Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01: «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente». 1.2 Il primo motivo è fondato unicamente in relazione alla censura concernente la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione. Dagli atti, invero, non emerge con chiarezza quale sia il vero cognome dell'imputato. Più precisamente, la fonte più affidabile a tal scopo è la copia del certificato di cittadinanza e la copia di attestato rilasciato dal Consolato tunisino con sede a Marsiglia (luogo di residenza dell'imputato), entrambe allegate dalla difesa al presente ricorso, da cui risulta che le generalità dell'imputato corrispondono a quelle di GUIBAL Lotfi. Dal testo dell'impugnata sentenza e dal casellario giudiziale, le generalità risultano essere, invece, le seguenti: GUIBEL Lotfi. Anche a voler prescindere, per il momento, dal confronto con le ragioni evidenziate dalla difesa, va rimarcata la non corrispondenza dei dati sopra segnalati per come riportati, da un lato, in sentenza e, dall'altro, nel certificato di nascita allegato al ricorso. Anche alla luce di tale discrepanza, non è irragionevole l'assunto difensivo secondo cui un mero errore materiale abbia potuto indurre l'imputato a sottoscrivere il proprio nominativo, su richiesta degli agenti, nei termini di GIBAL anziché GUIBAL. Le conclusioni della Corte territoriale, per quanto incoraggiate dal fatto che, come osserva la Corte d'appello, «l'elenco dei precedenti dattiloscopici relativi all'imputato evidenzia come quest'ultimo, nel corso della sua permanenza sul territorio, abbia fornito sistematicamente una pluralità di alias», trovano un solido elemento di dubbio, rimasto insuperato, nel perfezionamento del reato previsto dall'art. 495 cod. pen., emergendo dai dati sopra indicati una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulta ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. Alla stregua dell'art. 530, primo comma, cod. proc. pen, il ragionevole dubbio sollevato (benché non expressis verbis) dal ricorrente risponde non soltanto a criteri dotati di intrinseca razionalità, essendo stato altresì argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 2. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento in parte qua del primo motivo. 3. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
Sentenza Cassazione n. 48352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris