CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 30201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Fabiolaviste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 17/07/2025 la Corte di appello di14/02/2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di indebito utilizzo di cartadi credito (pronunciando sentenza di non doversi procedere in relazione al reatodi furto aggravato per intervenuta remissione di querela ad opera della parteoffesa), commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell’imputata, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancanza e/oillogicità della motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza dellericonosciute circostanze attenuanti generichesulla recidiva reiterata specificacontestata, lamentando che la Corte di appello si è limitata a condividere lavalutazione effettuata dal giudice di primo grado, che ha posto a base delgiudizio di bilanciamento soltanto la gravità della condotta ed i numerosiprecedenti penali a carico dell'imputata.2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta disostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 56 quater l.689/81. La difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso di valutare i profilisoggettivi rilevanti ai fini dell’applicazione della pena sostitutiva, essendosilimitata, con motivazione inadeguata, a valutare la gravità della condotta e larecidiva contestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.1. La prima censura è inammissibile in quanto, oltre che del tutto generica,non è consentita perché il ricorrente lamenta formalmente una motivazioneillogica, mentre nella sostanza invoca un trattamento sanzionatorio più tenue,formulando una richiesta che incide sulla sfera discrezionale propria del giudicedi merito ed esula dal sindacato della Corte di legittimità. La sentenza impugnataha correttamente evidenziato gli indici sintomatici della particolare gravità dellacondotta posta in essere dall’imputata e la sua negativa personalità, risultandogravata da numerosi precedenti penali specifici e nondimeno beneficiaria delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione delcomportamento riparatore, sia pure parziale, assunto nel corso del giudizio neiconfronti della persona offesa, ottenendo una pena finale prossima al minimoedittale. Si tratta di considerazioni corrette, congrue e logicamente coerenti,immuni dai vizi denunziati. Va, in ogni caso, ricordato che un più favorevolebilanciamento è impedito dal divieto di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla contestata recidiva qualificata a mente dell’art. 69 comma 4, cod.pen.2. Il secondo motivo, afferente alla mancata sostituzione della pena, inveceè fondato.Entrambi i giudici di merito hanno evidenziato l’inadeguatezza della sanzionesostitutiva della pena pecuniaria, “che presuppone una capacità patrimoniale chela [OSCURATO:PERSONA] non ha provato in alcun modo e comunque ha fatto intendere di nonavere, tanto è vero che ha giustificato il furto con “difficoltà in famiglia” (p. 2sentenza di primo grado) e tenuto conto della “notevole gravità della condotta insé e anche rapportata alla recidiva ritenuta in sentenza” (quarta pagina dellasentenza di secondo grado).2.1. Secondo un orientamento di legittimità, ai fini della sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria, il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti iparametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalitàessere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, qualil'inefficacia della sanzione e quindi la prognosi negativa in ordine alla capacità diadempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286318 – 01;Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Majer, Rv. 283954 -01).Secondo altro orientamento, anche di recente riaffermato, in tema di penesostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta disostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria solo in ragione delledisagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato. Tale diversaopzione ermeneutica si pone nel solco di quanto affermato da Sez. U, n. 24476del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 – 01, secondo cui la prognosi diinadempimento ostativa deve essere riferita soltanto alle pene sostitutiveaccompagnate da prescrizioni e non dunque alla pena pecuniaria (Sez. 2, n.1724 del 18/12/2025, Iavarone, Rv. 289194–01; Sez. 6, n. 29192 del28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 – 01; Sez. 4, n. 8873 del 28/01/2025, C., Rv.288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01; Sez. 5,n. 19039 del 17/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288012 – 01). Si tratta, invero, diopzione non solo aderente alla ratio ispiratrice della riforma, ma che si poneanche in coerenza con la lettura combinata di quanto disposto dall'art. 56-quaterdella legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, (che, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valoremassimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad unadeterminazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, alcontempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione propriedella pena) e dall’art. 71 stessa legge, nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, che disciplina espressamente i casi di revoca e conversione dellapena pecuniaria per le ipotesi di mancato pagamento e di «impossibilità» dipagamento, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato«al momento della esecuzione».2.2. Peraltro, va rilevato che il contrasto insorto sul punto (tra l’ostatività omeno dell’incapienza del condannato ai fini della sostituzione) risulta risolto, infavore di quest’ultimo indicato, dal recente intervento delle Sezioni Unite cui laquestione era stata rimessa. Ed invero, secondo l'informazione provvisoria n.9/2026, le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla questione controversa “se, intema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione dellapena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base adelementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità diadempimento da parte dell'imputato”, con sentenza (le cui motivazioni non sonoancora note) resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno dato risposta negativa.3. Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo motivato il rigetto dellasostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria solo in forza delleprecarie condizioni economiche dell'imputato e della sua conseguente incapacitàdi pagare la pena pecuniaria, non ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto sopra richiamati e deve pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte diappello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto.4. Il ricorso, per i suesposti motivi, va invece dichiarato inammissibile nelresto e va dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di sostituzione dellapena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiarairrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]