CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 34147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all'ufficio Gip del Tribunale di Bari; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si richiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato e la conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione ai fatti giudicati con i decreti penali di condanna, divenuti esecutivi in data 18/12/2025, emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del I12/09/2024 (r.g.n.r. 2584/2024) e del 13/06/2025 (r.g.n.r. 14182/2024), entrambi in relazione al delitto di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, rispettivamente commesso, il primo, dal gennaio al dicembre 2021, il secondo, dal gennaio al dicembre 2022. 2. Avverso tale provvedimento, tramite difensore, l'imputata propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra le violazioni oggetto delle condanne poste in esecuzione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la continuazione nonostante l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale delle condotte, l'identità del contesto imprenditoriale di riferimento e la comune origine delle omissioni contributive, ravvisabile nella persistente situazione di crisi economico-finanziaria dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, desumibile da elementi sintomatici quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale dei fatti, l'identità del bene giuridico offeso, le modalità della condotta, il contesto nel quale essa si colloca e la causale unitaria che abbia orientato l'azione del soggetto agente. In tale ambito, il condannato è gravato di un onere di allegazione in ordine agli elementi indicativi della comune matrice ideativa dei fatti, mentre spetta al giudice dell'esecuzione valutarli complessivamente, verificando se le diverse violazioni costituiscano esecuzione di un programma criminoso unitariamente concepito, senza arrestarsi ad una considerazione atomistica dei singoli episodi (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, Rv. 284970; Sez. 1, n. 32860 del 30/09/2025). Ne consegue che il rigetto dell'istanza richiede una motivazione coerente con gli elementi di fatto emersi dagli atti e con le allegazioni difensive, non potendo il giudice dell'esecuzione valorizzare, da un lato, gli indici tipicamente significativi dell'unicità del disegno criminoso e, dall'altro, escluderne la sussistenza senza fornire una spiegazione logicamente compatibile con tali premesse. Tanto premesso, va osservato che [OSCURATO:PERSONA] è stata giudicata con i decreti penali indicati in epigrafe per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per i propri dipendenti, commesso nella2 Iqualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].". Le condotte contestate consistono nell'omesso versamento, per ciascun singolo mese degli anni in contestazione, delle predette ritenute. Alla luce di tale dato storico, l'ordinanza impugnata presenta evidenti profili di contraddittorietà argomentativa, coerentemente con quanto dedotto nel motivo di ricorso. Il giudice dell'esecuzione, infatti, da un lato, valorizza la prossimità temporale delle condotte, l'identità della disposizione incriminatrice violata e l'omogeneità del contesto lavorativo nel quale i fatti sono stati commessi; dall'altro, esclude la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ritenendo non emersi elementi idonei a dimostrarlo e facendo riferimento a una non meglio precisata eterogeneità ideativa delle condotte. Tale conclusione si pone in insanabile contrasto con le stesse premesse poste a fondamento della decisione, poiché trascura proprio gli indici sintomatici che, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, assumono rilievo ai fini dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso. L'ordinanza risulta inoltre carente nella parte in cui omette di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, mediante le quali era stato rappresentato come tutte le omissioni contributive trovassero origine nella medesima e perdurante situazione di crisi economico-finanziaria della società, già gravata dall'inadempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Ne deriva una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, inidonea a sorreggere il rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 2. Per tali motivi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. PQM A P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oroso A opella Di,Stas mh-1-11