CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 44694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 28/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/12/2016, aveva dichiarato il Russo colpevole del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e 23 D.L. 137/2020 nonché la violazione del diritto di difesa e il vizio di motivazione. La difesa lamenta di non essere stata posta in condizione di richiedere la trattazione orale del processo, ai sensi dell'art. 23 L. 176/2020, in quanto -a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritualmente comunicato- non veniva effettuato alcun avviso al difensore della nuova udienza e in data 22 maggio 2021 la cancelleria della Corte d'Appello si limitava a comunicare le conclusioni scritte del Procuratore Generale in vista dell'udienza del 28 maggio seguente. Aggiunge di aver posto la questione all'attenzione della Corte territoriale in data 25 maggio, inoltrando a mezzo PEC una memoria difensiva che non è stata esaminata. Secondo il difensore all'omissione dell'avviso consegue la lesione dei diritti di difesa dell'imputato e la nullità del giudizio d'appello; 2.2 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.,i1 vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del coimputato D'Aversa contenute nei memoriali prodotti. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle doglianze circa l'attendibilità delle affermazioni del coimputato D'Aversa nonché in ordine all'impossibilità di utilizzare l'aggressione subita dal Varrese quale elemento di riscontro ai fini della responsabilità del prevenuto. Analogamente la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la frase asseritamente estorsiva, senza contestualizzarla e omettendo di fornire risposta ai rilievi difensivi; 2.3 la violazione degli artt. 110, 629 cod.pen. nonché dell'art. 533 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha adeguatamente esaminato le doglianze difensive in punto di sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di tentata estorsione e, in particolare, non ha considerato che l'aggressione del Russo si colloca in epoca successiva alla presentazione della denunzia da parte del Varrese mentre la frase pronunziata dal D'Aversa che invitava la p.o. a "non sottovalutare" la richiesta degli imputati è priva di valenza intimidatoria al pari delle pressioni moleste rivolte allo stesso Varrese. Né i giudici di merito hanno considerato che i prevenuti avevano prospettato l'acquisito del mezzo al prezzo di euro quattromila, circostanza che doveva indurre ad escludere il fine di profitto. Pertanto, secondo il difensore la pronunzia di responsabilità è stata emessa in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio: 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta di riduzione della pena in violazione del criterio di adeguatezza e dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, di carattere assorbente, è fondato e merita accoglimento. Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che il Presidente della Corte di Appello di Potenza con provvedimento del 17/4/2020, notificato al difensore il 27 aprile seguente, disponeva "il rinvio dei procedimenti a piede libero fissati nella udienza del 28/5/2020 davanti al [OSCURATO:PERSONA] presieduto dalla Cons. D'Amelio secondo una priorità data dalla prescrizione dei reati per cui si procede". In seguito il difensore riceveva esclusivamente, in data 22 maggio 2021, la comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal P.g. in vista dell'udienza di trattazione del 28 maggio 2021, nel corso della quale il processo a carico del ricorrente veniva definito, sebbene il difensore avesse trasmesso memoria scritta con la quale segnalava l'omessa comunicazione della nuova data di udienza, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere la trattazione orale. 2. Questa Corte ha chiarito in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601; Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Rv. 282554; nello stesso senso in caso di rinvio ex lege determinato da eventi sismici, Sez. 5, n.26434 del 8/6/2022, Rv. 283401). Nella specie risulta palese la violazione delle prerogative difensive, conseguendo all'omessa notifica l'impossibilità per il difensore di effettuare nei termini di legge la richiesta di discussione orale, e tempestiva l'eccezione difensiva, formulata con memoria ritualmente trasmessa alla Corte territoriale ma non delibata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Salerno per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per l'ulteriore corso Così deciso in R