CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 1988
Cassazione n. 18358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0431a9g) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso