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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05080/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/03/2023 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il hcorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., per avere, in concorso con altri, abusando della qualità di funzionario dell'Agenzia delle entrate di uno di essi, indotto tale [OSCURATO:PERSONA] a versare loro un'ingente somma di denaro, al fine di addomesticare una prospettata verifica fiscale, in realtà non prevista e inesistente.

1.1. Egli si duole, anzitutto, della declaratoria d'inammissibilità della questione relativa alla riqualificazione del fatto nel reato di truffa, da lui proposta con motivi d'appello aggiunti.

La Corte distrettuale ha così deciso, in ragione della rilevata estraneità di tale questione rispetto ai motivi d'appello originari, limitati al trattamento sanzionatorio; in tal modo, però, essa sarebbe venuta meno — si sostiene — al proprio potere-dovere di esatta qualificazione giuridica del fatto, anche in assenza di specifico motivo d'impugnazione su tale profilo (si citano, in proposito, vari precedenti di legittimità).

1.2. Con la seconda doglianza si rappresenta la necessità di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di truffa, per una duplice ragione, ovvero: a) perché nessuno dei concorrenti nel reato rivestiva la necessaria qualifica pubblica, in quanto l'unico prima d'allora effettivamente in servizio presso l'Agenzia delle entrate era stato nel frattempo collocato in quiescenza e non svolgeva neppure di fatto funzioni pubbliche; b) perché, comunque, il reato è stato posto in essere con inganno e non con un effettivo abuso della qualità da parte di un agente pubblico, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 1566 del 2021, emessa nei confronti di un altro dei concorrenti nel reato.

2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa», è espressione del principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento.

La corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella tipica legale, l'accertamento, cioè, che fatto e schema legale coincidano, costituisce, perciò, indefettibile funzione della giurisdizione, imprescindibile corollario dello ius dicere (in questi termini, in motivazione, Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).

Questo significa, dunque, che il potere di riqualificazione giuridica del fatto, così come può essere indiscutibilmente esercitato dal giudice d'appello di propria iniziativa, a maggior ragione può e deve esserlo in presenza di una sollecitazione in tal senso di una delle parti processuali.

Tale potere, che, in quanto coessenziale allo ius dicere, rappresenta un dovere per il giudice, non può trovare ostacolo nel principio devolutivo delle impu gnazioni (fissato, per l'appello, dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), che è re gola essenzialmente procedurale, funzionale, al pari di molte altre, a delimitare l'accesso alla giurisdizione, ma che non può impedire la manifestazione essenziale di tale funzione, che è quella di dare ad un fatto della realtà la sua corretta disciplina giuridica.

Del resto, se è vero che finanche la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto pur quando il relativo motivo non sia stato enunciato dall'imputato in appello (tra le tantissime, Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543), a ma ggior ragione ciò deve ritenersi possibile per lo stesso giudice d'appello, quando la questione gli venga comunque sottoposta, con motivi nuovi presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., od anche soltanto con le conclusioni rassegnate in sede di discussione finale.

3. Ciò non di meno, non è possibile in questa sede dar seguito alla riqualificazione del fatto, invocata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

La Corte di cassazione potrebbe procedervi soltanto entro i limiti in cui il fatto fosse stato già storicamente ricostruito in modo certo dai giudici di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunarcli, Rv. 272091).

Nello specifico, invece, un tale accertamento manca del tutto, non avendo la Corte d'appello — coerentemente con la ritenuta inammissibilità delle questioni — verificato la fondatezza o meno, nel merito, delle allegazioni sulla scorta delle quali si pretende di ricondurre i fatti ad un'ipotesi di truffa.

La sentenza impugnata, pertanto, dev'essere annullata con rinvio, rimettendo al giudice di merito la relativa inda gine.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/03/2023 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il hcorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., per avere, in concorso con altri, abusando della qualità di funzionario dell'Agenzia delle entrate di uno di essi, indotto tale [OSCURATO:PERSONA] a versare loro un'ingente somma di denaro, al fine di addomesticare una prospettata verifica fiscale, in realtà non prevista e inesistente. 1.1. Egli si duole, anzitutto, della declaratoria d'inammissibilità della questione relativa alla riqualificazione del fatto nel reato di truffa, da lui proposta con motivi d'appello aggiunti. La Corte distrettuale ha così deciso, in ragione della rilevata estraneità di tale questione rispetto ai motivi d'appello originari, limitati al trattamento sanzionatorio; in tal modo, però, essa sarebbe venuta meno — si sostiene — al proprio potere-dovere di esatta qualificazione giuridica del fatto, anche in assenza di specifico motivo d'impugnazione su tale profilo (si citano, in proposito, vari precedenti di legittimità). 1.2. Con la seconda doglianza si rappresenta la necessità di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di truffa, per una duplice ragione, ovvero: a) perché nessuno dei concorrenti nel reato rivestiva la necessaria qualifica pubblica, in quanto l'unico prima d'allora effettivamente in servizio presso l'Agenzia delle entrate era stato nel frattempo collocato in quiescenza e non svolgeva neppure di fatto funzioni pubbliche; b) perché, comunque, il reato è stato posto in essere con inganno e non con un effettivo abuso della qualità da parte di un agente pubblico, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 1566 del 2021, emessa nei confronti di un altro dei concorrenti nel reato. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa», è espressione del principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento. La corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella tipica legale, l'accertamento, cioè, che fatto e schema legale coincidano, costituisce, perciò, indefettibile funzione della giurisdizione, imprescindibile corollario dello ius dicere (in questi termini, in motivazione, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). Questo significa, dunque, che il potere di riqualificazione giuridica del fatto, così come può essere indiscutibilmente esercitato dal giudice d'appello di propria iniziativa, a maggior ragione può e deve esserlo in presenza di una sollecitazione in tal senso di una delle parti processuali. Tale potere, che, in quanto coessenziale allo ius dicere, rappresenta un dovere per il giudice, non può trovare ostacolo nel principio devolutivo delle impu gnazioni (fissato, per l'appello, dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), che è re gola essenzialmente procedurale, funzionale, al pari di molte altre, a delimitare l'accesso alla giurisdizione, ma che non può impedire la manifestazione essenziale di tale funzione, che è quella di dare ad un fatto della realtà la sua corretta disciplina giuridica. Del resto, se è vero che finanche la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto pur quando il relativo motivo non sia stato enunciato dall'imputato in appello (tra le tantissime, Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543), a ma ggior ragione ciò deve ritenersi possibile per lo stesso giudice d'appello, quando la questione gli venga comunque sottoposta, con motivi nuovi presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., od anche soltanto con le conclusioni rassegnate in sede di discussione finale. 3. Ciò non di meno, non è possibile in questa sede dar seguito alla riqualificazione del fatto, invocata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso. La Corte di cassazione potrebbe procedervi soltanto entro i limiti in cui il fatto fosse stato già storicamente ricostruito in modo certo dai giudici di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunarcli, Rv. 272091). Nello specifico, invece, un tale accertamento manca del tutto, non avendo la Corte d'appello — coerentemente con la ritenuta inammissibilità delle questioni — verificato la fondatezza o meno, nel merito, delle allegazioni sulla scorta delle quali si pretende di ricondurre i fatti ad un'ipotesi di truffa. La sentenza impugnata, pertanto, dev'essere annullata con rinvio, rimettendo al giudice di merito la relativa inda gine. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel
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