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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11456/2026

Testo disponibile della fonte

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ata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti SalvatoreNolasco e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1640/2024,depositata il 4 luglio 2024.Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.1.

Con contratto del 29 dicembre 2004 il fondo immobiliare FIP poidivenuto FIP Moscova, concesse in locazione all’Agenzia del Demanio,ai sensi dell’art. 4 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, il complessoimmobiliare sito in Milano, via della Moscova nn. 2 e 4 e via Manin,noto come “Palazzo degli [OSCURATO:PERSONA]”, per una durata originaria dianni nove, rinnovabile di diritto per ulteriori nove anni e, quindi, perulteriori sei anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno dodici mesiprima della scadenza finale.L’immobile, destinato sin dall’origine ad uso governativo, venneassegnato in uso, per il tramite dell’Agenzia del Demanio, a diverseamministrazioni statali, tra le quali, in posizione preminente, l’Agenziadelle Entrate (Direzione regionale Lombardia, Direzione provinciale diMilano, uffici catastali), nonché altri uffici ministeriali.Con comunicazione del 26 giugno 2020, la società di gestione delfondo locatore, [OSCURATO:SOCIETA]., comunicò disdetta, individuandola scadenza definitiva del rapporto nella data del 28 dicembre 2022.In prossimità di tale data, la locatrice intimò all’Agenzia delDemanio licenza per finita locazione, contestualmente citandola per laconvalida davanti al Tribunale di Milano.L’Agenzia del Demanio vi si oppose, senza contestare l’avvenutadisdetta del contratto, ma deducendo, quale fatto impeditivo delrilascio, la disciplina speciale di cui all’art. 4, commi 2-sexies e2‑septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotti dall’art. 69, commaNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/20261, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nellal. 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificati dall’art. 10,comma 2‑bis, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2022, n. 15.Secondo la prospettazione dell’Agenzia, detta normativa, emanata«al fine di assicurare continuità nell’operatività delle amministrazionipubbliche correlata all’esigenza di permanere negli immobili conferiti otrasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare», avrebbeintrodotto: a) una facoltà dell’Agenzia del Demanio di prorogare orinnovare i contratti o di stipularne di nuovi (comma 2-sexies); b) unapeculiare figura di “occupazione precaria”, disciplinata dal comma2‑septies, la quale – in presenza di permanenza delle amministrazioniutilizzatrici per mancanza di alternative allocative e per un periodomassimo di quarantotto mesi dalla cessazione del contratto –determinerebbe la legittima permanenza negli immobili e,correlativamente, l’inibizione del rilascio a semplice domanda dellocatore, a fronte dell’obbligo per l’Agenzia di corrispondereun’indennità pari al canone in luogo delle penali contrattuali.L’Agenzia allegò, a sostegno di tale tesi, l’impossibilità o estremadifficoltà di reperire, nel termine, immobili alternativi idonei ad ospitarei servizi ivi insediati, deducendo di trovarsi proprio nella situazionedescritta dal comma 2‑septies e sostenendo, quindi, l’esistenza di undiritto a permanere nell’immobile fino al 29 dicembre 2026, concorresponsione dell’indennità di occupazione precaria.2.

Transitato il procedimento nella fase a cognizione piena, aconclusione della stessa il Tribunale pronunciò sentenza n. 7996 del2023 con la quale dichiarò cessato, alla data del 28 dicembre 2022, ilcontratto di locazione inter partes e condannò l’Agenzia del Demanio alrilascio degli immobili entro il 28 dicembre 2023, compensando lespese di lite.Ritenne infatti che: a) il comma 2‑sexies dell’art. 4 del d.l. n. 351Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026del 2001 avesse solo attribuito all’Agenzia del Demanio la facoltà diprorogare o rinnovare i contratti in scadenza o di stipularne di nuovi,facoltà rimasta inoperante, sia per la mancata tempestiva adozione deidecreti ministeriali previsti, sia per la mancata attivazione dell’Agenziastessa; b) il comma 2‑septies si limitasse a disciplinare le conseguenzepatrimoniali dell’eventuale permanenza dell’amministrazione negliimmobili dopo la cessazione del contratto, prevedendo, per un periodomassimo di quarantotto mesi, un’indennità di occupazione precaria parial canone pro tempore vigente, senza applicazione delle penalicontrattuali, salva la prova del maggior danno, senza incidere sulladurata del rapporto e senza introdurre un diritto di permanenza idoneoa paralizzare l’azione di rilascio.3.

Pronunciando sul gravame interposto dall’Agenzia del Demanio,la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1640 del 2024, hadichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’immobiledi via Ramusio per intervenuta rinuncia alla disdetta accettatadall’Agenzia e, quanto all’immobile di via Moscova, ha rigettatol’appello, confermando la decisione di primo grado e condannandol’appellante alle spese del grado.Conformemente al primo giudice la Corte territoriale ha escluso chedalla norma emergenziale potesse desumersi una condizione ostativaal rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto, rilevando che illegislatore non ha introdotto alcuna proroga legale del rapporto néalcuna sospensione delle azioni di rilascio, ma ha solo regolato leconseguenze patrimoniali dell’eventuale permanenza sine titulo delleamministrazioni utilizzatrici.4.

Avverso tale decisione l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.

Si è costituita concontroricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], n.q. di società di gestione delfondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato“FIP Moscova”, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, laNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimitàprospettate ove si accedesse all’interpretazione dell’Agenzia.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,concludendo per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia del Demanio denuncia«violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2-septies, del DL 25settembre 2001, n. 351, conv. con mod. in L. 23 novembre 2001, n.410, in combinato disposto con l'art. 69, comma 1, D.L. 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020,n. 126, e, successivamente, modificato dall’art. 10, comma 2-bis, lett.b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dallaL. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché con l’art. 1, comma 1-bis, della L.7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»La ricorrente sostiene che, dalle norme evocate, dovrebbe ricavarsila regula iuris secondo cui, qualora, alla scadenza del contratto dilocazione di un immobile appartenente ad un fondo ex art. 4 d.l. n. 351del 2001, la pubblica amministrazione utilizzatrice continui ad occuparel’immobile per mancanza di alternative allocative, rimane impedito ilrilascio dell’immobile finché permangano tali condizioni di fatto ecomunque non oltre il 48° mese dalla scadenza della locazione, anzichéla «diversa e inesistente norma concretamente applicata dal giudiced’appello», per la quale mancanza di alternative e permanenza noncostituiscono condizione ostativa al rilascio dell’immobile alla scadenza.Secondo l’Agenzia, l’interpretazione letterale, teleologica esistematica del comma 2‑septies condurrebbe a ritenere che illegislatore emergenziale, nel prevedere che, in caso di mancatasottoscrizione dei contratti di cui al comma 2‑sexies e di permanenzadelle amministrazioni utilizzatrici “in mancanza di alternative” negliimmobili per i quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione delNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026contratto, «è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari alcanone pro tempore vigente», abbia inteso non solo disciplinare leconseguenze patrimoniali di tale permanenza, ma anche riconoscere incapo alle amministrazioni un diritto a mantenerla, seppure non in baseal rapporto locativo ormai incontestatamente cessato, per un periodomassimo di quarantotto mesi, con correlativa inibizione del rilascio, alfine di assicurare la continuità operativa e il buon andamento dei servizipubblici ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1‑bis, l. n. 241del 1990.2.

Tale tesi censoria è destituita di fondamento.Essa muove dal presupposto erroneo secondo cui la disciplinaemergenziale introdotta dall’art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 avrebbepermanenza negli immobili oggetto del cessato rapporto locativo perun periodo massimo di quarantotto mesi oltre la scadenza contrattuale,condizionato unicamente alla dimostrata mancanza di alternativeallocative.L’analisi testuale e sistematica dei commi 2‑sexies e 2‑septiesdell’art. 4 d.l. n. 351 del 2001, nella formulazione vigente rationetemporis, conduce, in linea con quanto affermato dalla Corte d’appelloe condiviso dal Procuratore Generale, ad una diversa conclusione: talidisposizioni delineano due piani distinti di intervento, nessuno dei qualicontempla una proroga legale della durata del contratto di locazione,né una condizione ostativa al rilascio azionabile in giudizio.2.1.

Il comma 2‑sexies prevede infatti che, «con riferimento aicontratti di locazione di cui al presente articolo, l’Agenzia del demanioha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze», da adottarsi entro un terminepredeterminato, cui si demanda di disciplinare la decorrenza e la duratadei nuovi contratti, i canoni di locazione, gli eventuali oneri, penali eNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026maggiorazioni per ritardata restituzione e le altre condizionicontrattuali.Tale disposizione presuppone: a) l’emanazione dei decretiministeriali di attuazione; b) l’esercizio, da parte dell’Agenzia delDemanio, di una facoltà di natura negoziale (proroga, rinnovo o stipuladi nuovi contratti) nell’ambito di un rapporto governato dal dirittoprivato, come confermato dall’art. 1, comma 1‑bis, l. n. 241 del 1990e dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui lapubblica amministrazione che stipula contratti di locazione perl’espletamento della propria attività istituzionale agisce iure privatorum(v. da ultimo Cass. Sez.

U. 28/12/2024, n. 34751).Nel caso in esame è pacifico che: i decreti ministeriali previsti nonsono stati adottati nei termini originariamente fissati; l’unico decretosuccessivamente emanato riguarda la disciplina dei nuovi contratti enon anche la proroga o il rinnovo di quelli in corso; l’Agenzia delDemanio non ha, in concreto, attivato la facoltà di chiedere il rinnovoo la proroga del contratto oggetto di causa.Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto cessato, al28 dicembre 2022, il contratto di locazione ritualmente disdettato,escludendo che il comma 2‑sexies potesse fungere da fonte di unaproroga unilaterale di diritto.2.2.

Diverso è il piano sul quale opera il comma 2‑septies, il qualeassume, per definizione, che i contratti di cui al comma 2‑sexies nonsiano stati sottoscritti e che, nonostante ciò, le amministrazioniutilizzatrici permangano, in mancanza di alternative, negli immobili peri quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione della locazione.In tale evenienza, la norma dispone che «è dovuta un’indennità dioccupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senzaapplicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto salvol’eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore», eche «le disposizioni di cui al presente comma si inserisconoNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensidell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventualediversa pattuizione esistente, e hanno efficacia per un periodo massimodi quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazionepredetti».Il dato testuale della disposizione appare già di per sé univoconell’evidenziare: a) la natura di clausola legale integrativa delcontenuto contrattuale limitata al profilo dell’indennità dovuta in casodi permanenza nell’immobile; b) il momento a partire dal quale taleindennità è dovuta, individuato nella «cessazione» del rapporto(termine quest’ultimo il cui spettro semantico è incompatibile conqualsiasi alternativa esegesi che di tale rapporto postuli invece ilprotrarsi); c) la qualificazione della permanenza come «occupazioneprecaria», ossia priva di titolo negoziale (locazione cessata), matollerata per un limitato periodo, in cambio di un ristoro economicopredeterminato a favore del locatore.Il riferimento alla “occupazione precaria” e al “risarcimento deldanno ulteriore” evoca chiaramente, peraltro, lo schema generale dicui all’art. 1591 c.c., nel quale il canone pattuito (o, nel caso di specie,l’indennità ad esso parametrata) costituisce il danno minimo daritardata restituzione, sostituendosi all’obbligazione originaria dipagamento del canone, in una fase della vicenda in cui, per univocaindicazione e pacifica interpretazione, la protratta detenzionedell’immobile non ha più titolo nel contratto, ferma restando lapossibilità per il locatore di provare un danno ulteriore.2.3.

Alla luce di tali elementi, non è sostenibile che il comma2‑septies introduca un diritto “sostanziale” di permanenza in capo alleamministrazioni utilizzatrici, accompagnato da una correlativacondizione ostativa al rilascio giudiziale dell’immobile per quarantottomesi.In primo luogo, come detto, il tenore testuale della norma èNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026inequivocabilmente centrato sulla regolamentazione dell’indennità («èdovuta un’indennità di occupazione precaria pari al canone …»), mentrela mancanza di alternative allocative e la permanenza negli immobilisvolgono funzione meramente descrittiva della fattispecie nella qualel’indennità è dovuta, non già di fonte di un titolo costitutivo del dirittodi permanenza.In secondo luogo, l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. èespressamente limitata «alle disposizioni di cui al presente comma»,cioè alla clausola sull’indennità di occupazione precaria e al suo regime(pari al canone, senza penali, salva prova del maggior danno), e nonsi estende alla durata del contratto, che resta quella pattuita dalle parti,né introduce un meccanismo legale di proroga o sospensione delrapporto locatizio.In terzo luogo, l’indicazione di un periodo massimo di efficacia dellaclausola (ventiquattro, poi elevati a quarantotto mesi) a decorrere dalloscioglimento o dalla cessazione del contratto individua il limitetemporale entro il quale opera il regime indennitario più favorevole alconduttore (assenza di penali e maggiorazioni contrattuali), ma nontrasforma l’occupazione precaria in prosecuzione del rapporto dilocazione, né in un diritto reale o personale di godimento diverso eulteriore rispetto a quello estinto.2.4.

Né può ritenersi che tale conclusione sia smentita dalla ratiodell’intervento emergenziale, come espressa nel preambolo dell’art. 69d.l. n. 104 del 2020 e nell’art. 10, comma 2‑bis, d.l. n. 228 del 2021.Invero, la finalità di «assicurare continuità nell’operatività delleamministrazioni pubbliche correlata all’esigenza di permanere negliimmobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimentoimmobiliare», anche in considerazione della congiuntura economicaconnessa alla pandemia da Covid‑19 e ai suoi effetti sul mercatoimmobiliare, è stata perseguita dal legislatore mediante un duplicestrumento: a) sul piano negoziale, attribuendo all’Agenzia del DemanioNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026la facoltà di prorogare/rinnovare o stipulare nuovi contratti (comma2‑sexies), previa adozione dei decreti attuativi; b) sul pianopatrimoniale, prevedendo, per il caso in cui, nonostante l’assenza dinuovi contratti, l’amministrazione permanga per mancanza dialternative, un regime indennitario calmierato, che neutralizza penali emaggiorazioni contrattuali per un limitato periodo (comma 2‑septies).L’opzione interpretativa che la ricorrente propone ─ volta atrasformare la clausola indennitaria in una causa di sospensionegeneralizzata del rilascio per quarantotto mesi ─ si risolve in unasurrettizia creazione, in via ermeneutica, di effetti giuridici (prorogalegale della durata del rapporto; condizione ostativa all’ottenimento deltitolo esecutivo di rilascio) che il legislatore, ove avesse intesointrodurre, avrebbe dovuto espressamente prevedere, inconsiderazione della loro incidenza su diritti fondamentali quali laproprietà privata e il diritto di azione in giudizio.Come hanno correttamente osservato i giudici di merito, e ribaditoil Procuratore Generale, il canone ermeneutico di cui all’art. 12 delledisposizioni sulla legge in generale impone, in presenza di un datoletterale chiaro nel limitare la portata del comma 2‑septies alle“disposizioni patrimoniali” dell’occupazione precaria, di non attribuirealla disposizione effetti ulteriori, specie quando questi si porrebbero inpotenziale tensione con i principi costituzionali che governano leproroghe legali dei rapporti di durata e le limitazioni della proprietàprivata.In tal senso, nel sopra richiamato arresto, reso in sede diregolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte hannogià chiaramente evidenziato come «le speciali norme di legge chehanno previsto particolari modalità per la determinazione dell’indennitàdi occupazione (o hanno imperativamente configurato altri elementi delrapporto negoziale) non richiedono e non consentono l’emanazione diprovvedimenti amministrativi idonei ad incidere sui relativi termini, néNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’esercizio di alcun potere pubblicistico: l’indennità dovuta dalla partepubblica conduttrice per l’occupazione successiva alla scadenza delcontratto di locazione, in particolare, si determina esclusivamente sullabase delle clausole contenute nell’originario contratto e delle normeche hanno direttamente ed eventualmente inciso su di esso, senzapossibile esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell’ente pubblicoconduttore e, in realtà, senza neanche l’esercizio di un potereamministrativo vincolato.

Essendo il rapporto integralmentedisciplinato dal diritto privato, locatore e conduttore si trovano su unpiano di perfetta parità negoziale e non vi è spazio per attiamministrativi idonei a conformare tale rapporto» (Cass. Sez.

U. n.34751 del 2024, in motivazione, pag. 6).2.5.

In tale prospettiva, l’interpretazione propugnata dallaricorrente renderebbe necessaria una verifica di compatibilitàcostituzionale della norma, nella misura in cui si configurasse comefonte di una proroga ex lege quadriennale dei contratti di locazione inquestione o, quanto meno, di una sospensione per analogo periododell’efficacia dei titoli giudiziali di rilascio.La lettura accolta dai giudici di merito, che limita il sacrificio impostoal locatore al solo profilo patrimoniale (sostituzione delle penalicontrattuali con un’indennità pari al canone, salva prova del maggiordanno, per un periodo determinato), appare invece coerente con ilprincipio del “minor sacrificio possibile” dell’interesse inciso nei rapportitra privati, specie in presenza di un intervento eteronomo diintegrazione del contenuto contrattuale, e consente di evitare dida univoco dato testuale.2.6.

Non giova, in senso contrario, il richiamo operato dall’Agenziadel demanio, nella memoria ex art. 378 c.p.c., al comma 2‑octies dellostesso art. 4 del d.l. n. 351 del 2001, introdotto successivamente dallegislatore (segnatamente dall’art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2023,Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024).

Tale disposizione si limita,infatti, a disciplinare un’ipotesi eccezionale di rinuncia agli effetti delladisdetta, con relativa accettazione ad opera del conduttore, checomporta la prosecuzione del rapporto locatizio alle medesimecondizioni del rinnovo tacito.

Essa conferma, piuttosto che smentire,che la prosecuzione del rapporto di locazione – e, dunque, lapermanenza dell’amministrazione nell’immobile con un titolo negoziale– resta comunque subordinata al consenso del locatore, manifestato informa di rinuncia alla disdetta.

Ne deriva che il comma 2‑octies attestala netta distinzione, operata dallo stesso legislatore, tra le ipotesi diprosecuzione consensuale del rapporto (rinnovo, proroga, rinuncia alladisdetta) e la diversa fattispecie di occupazione precaria di cui alcomma 2‑septies, la quale opera solo dopo la cessazione del contrattoe non attribuisce, neppure indirettamente, un autonomo diritto dipermanenza in capo all’amministrazione utilizzatrice.2.7.

Va, infine, precisato che l’assenza di un diritto di permanenzaex lege e di una condizione ostativa al rilascio alla scadenza delcontratto non esclude affatto che l’esigenza di continuitànell’operatività delle amministrazioni pubbliche e la mancanza dialternative allocative possano e debbano ricevere adeguataconsiderazione in sede esecutiva.Come correttamente rilevato dalle decisioni di merito e dalProcuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, l’eventuale difficoltàdi rilascio immediato dell’immobile, in conseguenza dell’insediamentodi uffici pubblici essenziali e della comprovata mancanza di soluzioniallocative alternative, è valutabile in quella sede attraverso glistrumenti propri della fase esecutiva, ivi compresa la modulazione deitempi e delle modalità di sgombero, ferma restando la qualificazionedella permanenza come occupazione sine titulo e il diritto del locatoreal rilascio e al risarcimento del danno sebbene nella misura indicata daldisposto normativo.Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026Mette conto, invece, di precisare che è esclusa la rilevanza dellanorma ai fini dell’esercizio del potere del giudice della cognizione di cuiall’art. 56 della l. n. 392 del 1978, cioè quello di fissare il termine peril rilascio.

Nemmeno la norma in questione è stata in alcun modo incisadal disposto normativo oggetto di discussione in questa sede.3.

Deve essere in conclusione enunciato il seguente principio didiritto: «L’art. 4, comma 2-septies, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351,come introdotto dall’art. 69 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, emodificato dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228,deve essere interpretato nel senso che la previsione, in caso dipermanenza delle amministrazioni utilizzatrici negli immobili permancanza di alternative, del pagamento di un’indennità di occupazioneprecaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione dipenali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra opelegis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilopatrimoniale dell’occupazione sine titulo, per un periodo massimo diquarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportarealcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblicaamministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituirecondizione ostativa al rilascio dell’immobile alla scadenza».4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere pertanto rigettato.Resta assorbita ogni questione di legittimità costituzionaleprospettata in via subordinata dalla controricorrente, poiché la norma,interpretata nei termini sopra delineati, non determina gli effetti lesiviipotizzati.Attesa la novità della questione si ravvisano i presupposti perl’integrale compensazione delle spese processuali.5.

Non può trovare applicazione nei confronti del Ministeroricorrente l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, commaNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/202617, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (v.

Cass. 29/12/2016,n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez.

U,08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955) P.Q.Mrigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti SalvatoreNolasco e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1640/2024,depositata il 4 luglio 2024.Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.1. Con contratto del 29 dicembre 2004 il fondo immobiliare FIP poidivenuto FIP Moscova, concesse in locazione all’Agenzia del Demanio,ai sensi dell’art. 4 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, il complessoimmobiliare sito in Milano, via della Moscova nn. 2 e 4 e via Manin,noto come “Palazzo degli [OSCURATO:PERSONA]”, per una durata originaria dianni nove, rinnovabile di diritto per ulteriori nove anni e, quindi, perulteriori sei anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno dodici mesiprima della scadenza finale.L’immobile, destinato sin dall’origine ad uso governativo, venneassegnato in uso, per il tramite dell’Agenzia del Demanio, a diverseamministrazioni statali, tra le quali, in posizione preminente, l’Agenziadelle Entrate (Direzione regionale Lombardia, Direzione provinciale diMilano, uffici catastali), nonché altri uffici ministeriali.Con comunicazione del 26 giugno 2020, la società di gestione delfondo locatore, [OSCURATO:SOCIETA]., comunicò disdetta, individuandola scadenza definitiva del rapporto nella data del 28 dicembre 2022.In prossimità di tale data, la locatrice intimò all’Agenzia delDemanio licenza per finita locazione, contestualmente citandola per laconvalida davanti al Tribunale di Milano.L’Agenzia del Demanio vi si oppose, senza contestare l’avvenutadisdetta del contratto, ma deducendo, quale fatto impeditivo delrilascio, la disciplina speciale di cui all’art. 4, commi 2-sexies e2‑septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotti dall’art. 69, commaNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/20261, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nellal. 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificati dall’art. 10,comma 2‑bis, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2022, n. 15.Secondo la prospettazione dell’Agenzia, detta normativa, emanata«al fine di assicurare continuità nell’operatività delle amministrazionipubbliche correlata all’esigenza di permanere negli immobili conferiti otrasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare», avrebbeintrodotto: a) una facoltà dell’Agenzia del Demanio di prorogare orinnovare i contratti o di stipularne di nuovi (comma 2-sexies); b) unapeculiare figura di “occupazione precaria”, disciplinata dal comma2‑septies, la quale – in presenza di permanenza delle amministrazioniutilizzatrici per mancanza di alternative allocative e per un periodomassimo di quarantotto mesi dalla cessazione del contratto –determinerebbe la legittima permanenza negli immobili e,correlativamente, l’inibizione del rilascio a semplice domanda dellocatore, a fronte dell’obbligo per l’Agenzia di corrispondereun’indennità pari al canone in luogo delle penali contrattuali.L’Agenzia allegò, a sostegno di tale tesi, l’impossibilità o estremadifficoltà di reperire, nel termine, immobili alternativi idonei ad ospitarei servizi ivi insediati, deducendo di trovarsi proprio nella situazionedescritta dal comma 2‑septies e sostenendo, quindi, l’esistenza di undiritto a permanere nell’immobile fino al 29 dicembre 2026, concorresponsione dell’indennità di occupazione precaria.2. Transitato il procedimento nella fase a cognizione piena, aconclusione della stessa il Tribunale pronunciò sentenza n. 7996 del2023 con la quale dichiarò cessato, alla data del 28 dicembre 2022, ilcontratto di locazione inter partes e condannò l’Agenzia del Demanio alrilascio degli immobili entro il 28 dicembre 2023, compensando lespese di lite.Ritenne infatti che: a) il comma 2‑sexies dell’art. 4 del d.l. n. 351Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026del 2001 avesse solo attribuito all’Agenzia del Demanio la facoltà diprorogare o rinnovare i contratti in scadenza o di stipularne di nuovi,facoltà rimasta inoperante, sia per la mancata tempestiva adozione deidecreti ministeriali previsti, sia per la mancata attivazione dell’Agenziastessa; b) il comma 2‑septies si limitasse a disciplinare le conseguenzepatrimoniali dell’eventuale permanenza dell’amministrazione negliimmobili dopo la cessazione del contratto, prevedendo, per un periodomassimo di quarantotto mesi, un’indennità di occupazione precaria parial canone pro tempore vigente, senza applicazione delle penalicontrattuali, salva la prova del maggior danno, senza incidere sulladurata del rapporto e senza introdurre un diritto di permanenza idoneoa paralizzare l’azione di rilascio.3. Pronunciando sul gravame interposto dall’Agenzia del Demanio,la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1640 del 2024, hadichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’immobiledi via Ramusio per intervenuta rinuncia alla disdetta accettatadall’Agenzia e, quanto all’immobile di via Moscova, ha rigettatol’appello, confermando la decisione di primo grado e condannandol’appellante alle spese del grado.Conformemente al primo giudice la Corte territoriale ha escluso chedalla norma emergenziale potesse desumersi una condizione ostativaal rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto, rilevando che illegislatore non ha introdotto alcuna proroga legale del rapporto néalcuna sospensione delle azioni di rilascio, ma ha solo regolato leconseguenze patrimoniali dell’eventuale permanenza sine titulo delleamministrazioni utilizzatrici.4. Avverso tale decisione l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo. Si è costituita concontroricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], n.q. di società di gestione delfondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato“FIP Moscova”, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, laNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimitàprospettate ove si accedesse all’interpretazione dell’Agenzia.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,concludendo per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia del Demanio denuncia«violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2-septies, del DL 25settembre 2001, n. 351, conv. con mod. in L. 23 novembre 2001, n.410, in combinato disposto con l'art. 69, comma 1, D.L. 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020,n. 126, e, successivamente, modificato dall’art. 10, comma 2-bis, lett.b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dallaL. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché con l’art. 1, comma 1-bis, della L.7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»La ricorrente sostiene che, dalle norme evocate, dovrebbe ricavarsila regula iuris secondo cui, qualora, alla scadenza del contratto dilocazione di un immobile appartenente ad un fondo ex art. 4 d.l. n. 351del 2001, la pubblica amministrazione utilizzatrice continui ad occuparel’immobile per mancanza di alternative allocative, rimane impedito ilrilascio dell’immobile finché permangano tali condizioni di fatto ecomunque non oltre il 48° mese dalla scadenza della locazione, anzichéla «diversa e inesistente norma concretamente applicata dal giudiced’appello», per la quale mancanza di alternative e permanenza noncostituiscono condizione ostativa al rilascio dell’immobile alla scadenza.Secondo l’Agenzia, l’interpretazione letterale, teleologica esistematica del comma 2‑septies condurrebbe a ritenere che illegislatore emergenziale, nel prevedere che, in caso di mancatasottoscrizione dei contratti di cui al comma 2‑sexies e di permanenzadelle amministrazioni utilizzatrici “in mancanza di alternative” negliimmobili per i quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione delNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026contratto, «è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari alcanone pro tempore vigente», abbia inteso non solo disciplinare leconseguenze patrimoniali di tale permanenza, ma anche riconoscere incapo alle amministrazioni un diritto a mantenerla, seppure non in baseal rapporto locativo ormai incontestatamente cessato, per un periodomassimo di quarantotto mesi, con correlativa inibizione del rilascio, alfine di assicurare la continuità operativa e il buon andamento dei servizipubblici ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1‑bis, l. n. 241del 1990.2. Tale tesi censoria è destituita di fondamento.Essa muove dal presupposto erroneo secondo cui la disciplinaemergenziale introdotta dall’art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 avrebbepermanenza negli immobili oggetto del cessato rapporto locativo perun periodo massimo di quarantotto mesi oltre la scadenza contrattuale,condizionato unicamente alla dimostrata mancanza di alternativeallocative.L’analisi testuale e sistematica dei commi 2‑sexies e 2‑septiesdell’art. 4 d.l. n. 351 del 2001, nella formulazione vigente rationetemporis, conduce, in linea con quanto affermato dalla Corte d’appelloe condiviso dal Procuratore Generale, ad una diversa conclusione: talidisposizioni delineano due piani distinti di intervento, nessuno dei qualicontempla una proroga legale della durata del contratto di locazione,né una condizione ostativa al rilascio azionabile in giudizio.2.1. Il comma 2‑sexies prevede infatti che, «con riferimento aicontratti di locazione di cui al presente articolo, l’Agenzia del demanioha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze», da adottarsi entro un terminepredeterminato, cui si demanda di disciplinare la decorrenza e la duratadei nuovi contratti, i canoni di locazione, gli eventuali oneri, penali eNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026maggiorazioni per ritardata restituzione e le altre condizionicontrattuali.Tale disposizione presuppone: a) l’emanazione dei decretiministeriali di attuazione; b) l’esercizio, da parte dell’Agenzia delDemanio, di una facoltà di natura negoziale (proroga, rinnovo o stipuladi nuovi contratti) nell’ambito di un rapporto governato dal dirittoprivato, come confermato dall’art. 1, comma 1‑bis, l. n. 241 del 1990e dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui lapubblica amministrazione che stipula contratti di locazione perl’espletamento della propria attività istituzionale agisce iure privatorum(v. da ultimo Cass. Sez. U. 28/12/2024, n. 34751).Nel caso in esame è pacifico che: i decreti ministeriali previsti nonsono stati adottati nei termini originariamente fissati; l’unico decretosuccessivamente emanato riguarda la disciplina dei nuovi contratti enon anche la proroga o il rinnovo di quelli in corso; l’Agenzia delDemanio non ha, in concreto, attivato la facoltà di chiedere il rinnovoo la proroga del contratto oggetto di causa.Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto cessato, al28 dicembre 2022, il contratto di locazione ritualmente disdettato,escludendo che il comma 2‑sexies potesse fungere da fonte di unaproroga unilaterale di diritto.2.2. Diverso è il piano sul quale opera il comma 2‑septies, il qualeassume, per definizione, che i contratti di cui al comma 2‑sexies nonsiano stati sottoscritti e che, nonostante ciò, le amministrazioniutilizzatrici permangano, in mancanza di alternative, negli immobili peri quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione della locazione.In tale evenienza, la norma dispone che «è dovuta un’indennità dioccupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senzaapplicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto salvol’eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore», eche «le disposizioni di cui al presente comma si inserisconoNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensidell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventualediversa pattuizione esistente, e hanno efficacia per un periodo massimodi quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazionepredetti».Il dato testuale della disposizione appare già di per sé univoconell’evidenziare: a) la natura di clausola legale integrativa delcontenuto contrattuale limitata al profilo dell’indennità dovuta in casodi permanenza nell’immobile; b) il momento a partire dal quale taleindennità è dovuta, individuato nella «cessazione» del rapporto(termine quest’ultimo il cui spettro semantico è incompatibile conqualsiasi alternativa esegesi che di tale rapporto postuli invece ilprotrarsi); c) la qualificazione della permanenza come «occupazioneprecaria», ossia priva di titolo negoziale (locazione cessata), matollerata per un limitato periodo, in cambio di un ristoro economicopredeterminato a favore del locatore.Il riferimento alla “occupazione precaria” e al “risarcimento deldanno ulteriore” evoca chiaramente, peraltro, lo schema generale dicui all’art. 1591 c.c., nel quale il canone pattuito (o, nel caso di specie,l’indennità ad esso parametrata) costituisce il danno minimo daritardata restituzione, sostituendosi all’obbligazione originaria dipagamento del canone, in una fase della vicenda in cui, per univocaindicazione e pacifica interpretazione, la protratta detenzionedell’immobile non ha più titolo nel contratto, ferma restando lapossibilità per il locatore di provare un danno ulteriore.2.3. Alla luce di tali elementi, non è sostenibile che il comma2‑septies introduca un diritto “sostanziale” di permanenza in capo alleamministrazioni utilizzatrici, accompagnato da una correlativacondizione ostativa al rilascio giudiziale dell’immobile per quarantottomesi.In primo luogo, come detto, il tenore testuale della norma èNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026inequivocabilmente centrato sulla regolamentazione dell’indennità («èdovuta un’indennità di occupazione precaria pari al canone …»), mentrela mancanza di alternative allocative e la permanenza negli immobilisvolgono funzione meramente descrittiva della fattispecie nella qualel’indennità è dovuta, non già di fonte di un titolo costitutivo del dirittodi permanenza.In secondo luogo, l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. èespressamente limitata «alle disposizioni di cui al presente comma»,cioè alla clausola sull’indennità di occupazione precaria e al suo regime(pari al canone, senza penali, salva prova del maggior danno), e nonsi estende alla durata del contratto, che resta quella pattuita dalle parti,né introduce un meccanismo legale di proroga o sospensione delrapporto locatizio.In terzo luogo, l’indicazione di un periodo massimo di efficacia dellaclausola (ventiquattro, poi elevati a quarantotto mesi) a decorrere dalloscioglimento o dalla cessazione del contratto individua il limitetemporale entro il quale opera il regime indennitario più favorevole alconduttore (assenza di penali e maggiorazioni contrattuali), ma nontrasforma l’occupazione precaria in prosecuzione del rapporto dilocazione, né in un diritto reale o personale di godimento diverso eulteriore rispetto a quello estinto.2.4. Né può ritenersi che tale conclusione sia smentita dalla ratiodell’intervento emergenziale, come espressa nel preambolo dell’art. 69d.l. n. 104 del 2020 e nell’art. 10, comma 2‑bis, d.l. n. 228 del 2021.Invero, la finalità di «assicurare continuità nell’operatività delleamministrazioni pubbliche correlata all’esigenza di permanere negliimmobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimentoimmobiliare», anche in considerazione della congiuntura economicaconnessa alla pandemia da Covid‑19 e ai suoi effetti sul mercatoimmobiliare, è stata perseguita dal legislatore mediante un duplicestrumento: a) sul piano negoziale, attribuendo all’Agenzia del DemanioNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026la facoltà di prorogare/rinnovare o stipulare nuovi contratti (comma2‑sexies), previa adozione dei decreti attuativi; b) sul pianopatrimoniale, prevedendo, per il caso in cui, nonostante l’assenza dinuovi contratti, l’amministrazione permanga per mancanza dialternative, un regime indennitario calmierato, che neutralizza penali emaggiorazioni contrattuali per un limitato periodo (comma 2‑septies).L’opzione interpretativa che la ricorrente propone ─ volta atrasformare la clausola indennitaria in una causa di sospensionegeneralizzata del rilascio per quarantotto mesi ─ si risolve in unasurrettizia creazione, in via ermeneutica, di effetti giuridici (prorogalegale della durata del rapporto; condizione ostativa all’ottenimento deltitolo esecutivo di rilascio) che il legislatore, ove avesse intesointrodurre, avrebbe dovuto espressamente prevedere, inconsiderazione della loro incidenza su diritti fondamentali quali laproprietà privata e il diritto di azione in giudizio.Come hanno correttamente osservato i giudici di merito, e ribaditoil Procuratore Generale, il canone ermeneutico di cui all’art. 12 delledisposizioni sulla legge in generale impone, in presenza di un datoletterale chiaro nel limitare la portata del comma 2‑septies alle“disposizioni patrimoniali” dell’occupazione precaria, di non attribuirealla disposizione effetti ulteriori, specie quando questi si porrebbero inpotenziale tensione con i principi costituzionali che governano leproroghe legali dei rapporti di durata e le limitazioni della proprietàprivata.In tal senso, nel sopra richiamato arresto, reso in sede diregolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte hannogià chiaramente evidenziato come «le speciali norme di legge chehanno previsto particolari modalità per la determinazione dell’indennitàdi occupazione (o hanno imperativamente configurato altri elementi delrapporto negoziale) non richiedono e non consentono l’emanazione diprovvedimenti amministrativi idonei ad incidere sui relativi termini, néNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’esercizio di alcun potere pubblicistico: l’indennità dovuta dalla partepubblica conduttrice per l’occupazione successiva alla scadenza delcontratto di locazione, in particolare, si determina esclusivamente sullabase delle clausole contenute nell’originario contratto e delle normeche hanno direttamente ed eventualmente inciso su di esso, senzapossibile esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell’ente pubblicoconduttore e, in realtà, senza neanche l’esercizio di un potereamministrativo vincolato. Essendo il rapporto integralmentedisciplinato dal diritto privato, locatore e conduttore si trovano su unpiano di perfetta parità negoziale e non vi è spazio per attiamministrativi idonei a conformare tale rapporto» (Cass. Sez. U. n.34751 del 2024, in motivazione, pag. 6).2.5. In tale prospettiva, l’interpretazione propugnata dallaricorrente renderebbe necessaria una verifica di compatibilitàcostituzionale della norma, nella misura in cui si configurasse comefonte di una proroga ex lege quadriennale dei contratti di locazione inquestione o, quanto meno, di una sospensione per analogo periododell’efficacia dei titoli giudiziali di rilascio.La lettura accolta dai giudici di merito, che limita il sacrificio impostoal locatore al solo profilo patrimoniale (sostituzione delle penalicontrattuali con un’indennità pari al canone, salva prova del maggiordanno, per un periodo determinato), appare invece coerente con ilprincipio del “minor sacrificio possibile” dell’interesse inciso nei rapportitra privati, specie in presenza di un intervento eteronomo diintegrazione del contenuto contrattuale, e consente di evitare dida univoco dato testuale.2.6. Non giova, in senso contrario, il richiamo operato dall’Agenziadel demanio, nella memoria ex art. 378 c.p.c., al comma 2‑octies dellostesso art. 4 del d.l. n. 351 del 2001, introdotto successivamente dallegislatore (segnatamente dall’art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2023,Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024). Tale disposizione si limita,infatti, a disciplinare un’ipotesi eccezionale di rinuncia agli effetti delladisdetta, con relativa accettazione ad opera del conduttore, checomporta la prosecuzione del rapporto locatizio alle medesimecondizioni del rinnovo tacito. Essa conferma, piuttosto che smentire,che la prosecuzione del rapporto di locazione – e, dunque, lapermanenza dell’amministrazione nell’immobile con un titolo negoziale– resta comunque subordinata al consenso del locatore, manifestato informa di rinuncia alla disdetta. Ne deriva che il comma 2‑octies attestala netta distinzione, operata dallo stesso legislatore, tra le ipotesi diprosecuzione consensuale del rapporto (rinnovo, proroga, rinuncia alladisdetta) e la diversa fattispecie di occupazione precaria di cui alcomma 2‑septies, la quale opera solo dopo la cessazione del contrattoe non attribuisce, neppure indirettamente, un autonomo diritto dipermanenza in capo all’amministrazione utilizzatrice.2.7. Va, infine, precisato che l’assenza di un diritto di permanenzaex lege e di una condizione ostativa al rilascio alla scadenza delcontratto non esclude affatto che l’esigenza di continuitànell’operatività delle amministrazioni pubbliche e la mancanza dialternative allocative possano e debbano ricevere adeguataconsiderazione in sede esecutiva.Come correttamente rilevato dalle decisioni di merito e dalProcuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, l’eventuale difficoltàdi rilascio immediato dell’immobile, in conseguenza dell’insediamentodi uffici pubblici essenziali e della comprovata mancanza di soluzioniallocative alternative, è valutabile in quella sede attraverso glistrumenti propri della fase esecutiva, ivi compresa la modulazione deitempi e delle modalità di sgombero, ferma restando la qualificazionedella permanenza come occupazione sine titulo e il diritto del locatoreal rilascio e al risarcimento del danno sebbene nella misura indicata daldisposto normativo.Numero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/2026Mette conto, invece, di precisare che è esclusa la rilevanza dellanorma ai fini dell’esercizio del potere del giudice della cognizione di cuiall’art. 56 della l. n. 392 del 1978, cioè quello di fissare il termine peril rilascio. Nemmeno la norma in questione è stata in alcun modo incisadal disposto normativo oggetto di discussione in questa sede.3. Deve essere in conclusione enunciato il seguente principio didiritto: «L’art. 4, comma 2-septies, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351,come introdotto dall’art. 69 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, emodificato dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228,deve essere interpretato nel senso che la previsione, in caso dipermanenza delle amministrazioni utilizzatrici negli immobili permancanza di alternative, del pagamento di un’indennità di occupazioneprecaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione dipenali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra opelegis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilopatrimoniale dell’occupazione sine titulo, per un periodo massimo diquarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportarealcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblicaamministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituirecondizione ostativa al rilascio dell’immobile alla scadenza».4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere pertanto rigettato.Resta assorbita ogni questione di legittimità costituzionaleprospettata in via subordinata dalla controricorrente, poiché la norma,interpretata nei termini sopra delineati, non determina gli effetti lesiviipotizzati.Attesa la novità della questione si ravvisano i presupposti perl’integrale compensazione delle spese processuali.5. Non può trovare applicazione nei confronti del Ministeroricorrente l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, commaNumero registro generale 25181/2024Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 11456/2026Data pubblicazione 28/04/202617, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016,n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U,08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955) P.Q.Mrigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris