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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23991/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / .(Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotennporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato tenuto conto di una serie di circostanze fattuali unitariamente considerate (il lungo lasso di tempo trascorso tra le condotte, l'eterogeneità dei reati e dei contesti in cui sono maturate le azioni delittuose, la diversità dei luoghi di commissione dei reati e dei concorrenti); il giudice dell'esecuzione ha, altresì, segnalato la mancata emersione di elementi specifici idonei a ritenere dimostrato l'unitario disegno criminoso; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze genericamente evocate ed articolate in termini meramente oppositivi, con specifico riferimento, tuttavia, a circostanze fattuali già oggetto di valutazione e già ritenute non dimostrative del vincolo della continuazione; così, la valorizzazione del mero dato cronologico (astrattamente valorizzabile per i soli reati di cui alle sentenze sub 1) e 2)) non assurge ad elemento decisivo per mettere in discussione la motivazione del provvedimento impugnato se si considera che tutti gli altri elementi descritti dal giudice di merito depongono in senso contrario alla prospettazione del ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichia P.Q.MDEPOSITATA • [OSCURATO:PERSONA],L,LE R i 3 0/0 I U 6 L [OSCURATO:PERSONA]' tifiò/ [OSCURATO:PERSONA]§ • 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / .(Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotennporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato tenuto conto di una serie di circostanze fattuali unitariamente considerate (il lungo lasso di tempo trascorso tra le condotte, l'eterogeneità dei reati e dei contesti in cui sono maturate le azioni delittuose, la diversità dei luoghi di commissione dei reati e dei concorrenti); il giudice dell'esecuzione ha, altresì, segnalato la mancata emersione di elementi specifici idonei a ritenere dimostrato l'unitario disegno criminoso; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze genericamente evocate ed articolate in termini meramente oppositivi, con specifico riferimento, tuttavia, a circostanze fattuali già oggetto di valutazione e già ritenute non dimostrative del vincolo della continuazione; così, la valorizzazione del mero dato cronologico (astrattamente valorizzabile per i soli reati di cui alle sentenze sub 1) e 2)) non assurge ad elemento decisivo per mettere in discussione la motivazione del provvedimento impugnato se si considera che tutti gli altri elementi descritti dal giudice di merito depongono in senso contrario alla prospettazione del ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichia P.Q.MDEPOSITATA • [OSCURATO:PERSONA],L,LE R i 3 0/0 I U 6 L [OSCURATO:PERSONA]' tifiò/ [OSCURATO:PERSONA]§ • 3
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