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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 38876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/01/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dal Pm della DDA presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento, RGNR n. 4823/2020 nei confronti di uno dei membri del Collegio.

2. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso nel quale deduce la violazione degli artt. 127, 41, c.3, e 178, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.

In particolare il ricorrente si duole di non aver ricevuto l'avviso ex art. 41, co. 3, cod. proc. pen., per partecipare all'udienza di trattazione dell'istanza di ricusazione e interloquire sulla fondatezza dell'istanza proposta dal pubblico ministero e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, pertanto, la nullità dell'udienza ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In premessa giova richiamare e ribadire quell'insegnamento giurisprudenziale di Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 38590 del 17/09/2003, Biallo, Rv. 227124; Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Giambra, Rv. 24662501) secondo cui sulla natura personalissima dell'atto di ricusazione deve prevalere l'interesse di tutte le parti del processo alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di reale terzietà del giudice ricusato, posto che la ricusazione, se pur inevitabilmente nasce da motivi ed iniziativa di una parte, si ripercuote - altrettanto ineludibilmente - sulle altre e sull'intero svolgimento del £4,4&, processo, pertantov precludere l'interlocuzione alle altre parti del processo, concretamente e profondamente interessate all'imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale, e dunque prevalente, anche se il concreto motivo, innesco della procedura, non è loro proprio.

Tale quadro sistematico risulta normativamente confermato dal rinvio alla procedura ex art. 127 c.p.p. - che impone vavviso e consente' partecipazione a tutte le parti- fatto dall'art. 41 c.p.p. senza che esso preveda specificazioni limitative, tale non essendo quella di cui all'art. 41 c.p.p., comma 4 (che impone la notificazione del provvedimento "alle parti private"), posto che si tratta di opportuna chiarificazione di un obbligo generale, in ovvia aggiunta alla previsione di comunicazione al giudice interessato ed al pubblico ministero.

Nè sembra logico e processualmente accettabile distinguere a seconda del contenuto della ricusazione (o a seconda della provenienza - P.M. o P.C. - (come prospetta Sez. 6, n. 36340 del 08/07/2003, Previti più altri, Rv. 227123 01), sia per i termini dì incertezza pratica che siffatta interpretazione introdurrebbe (evidente fonte di ulteriori rivendicazioni processuali che appesantirebbero l'incidente), sia per la difficoltà sistematica di piegare la procedura - per definizione regola aprioristica - alle contingenti scelte delle parti.

Va- 2 epe,60,

2. Ferma restando l'operatività di tali principi,vche nel caso di specie l'istanza di ricusazione in relazione alla quale è stato proposto l'odierno ricorso, afferisce al procedimento penale n. 4823/2020, generato da uno stralcio del procedimento n. 2102 del 2020, a sua volta originato dallo stralcio del proc. pen. 2239/2014 e va rilevato che/ a fondamento delle doglianze proposte in sede di legittimità il ricorrente non ha allegato nella proposta impugnazione copia del decreto che dispone il giudizio nei suoi confronti, dal quale sarebbe potuta desumersi la posizione di coimputato nel procedimento derivante dagli stralci indicati e la prospettata omessa notifica.

Tale omissione viola il principio di autosufficienza del ricorso operante anche nel caso di doglianza relativa a vizi procedurali, come nella fattispecie.

Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che/in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento. (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro e Altri, Rv. 265535).

3. Per queste considerazioni il ricorso va considerato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/01/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dal Pm della DDA presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento, RGNR n. 4823/2020 nei confronti di uno dei membri del Collegio. 2. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso nel quale deduce la violazione degli artt. 127, 41, c.3, e 178, c. 1, lett. c), cod. proc. pen. In particolare il ricorrente si duole di non aver ricevuto l'avviso ex art. 41, co. 3, cod. proc. pen., per partecipare all'udienza di trattazione dell'istanza di ricusazione e interloquire sulla fondatezza dell'istanza proposta dal pubblico ministero e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, pertanto, la nullità dell'udienza ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa giova richiamare e ribadire quell'insegnamento giurisprudenziale di Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 38590 del 17/09/2003, Biallo, Rv. 227124; Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Giambra, Rv. 24662501) secondo cui sulla natura personalissima dell'atto di ricusazione deve prevalere l'interesse di tutte le parti del processo alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di reale terzietà del giudice ricusato, posto che la ricusazione, se pur inevitabilmente nasce da motivi ed iniziativa di una parte, si ripercuote - altrettanto ineludibilmente - sulle altre e sull'intero svolgimento del £4,4&, processo, pertantov precludere l'interlocuzione alle altre parti del processo, concretamente e profondamente interessate all'imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale, e dunque prevalente, anche se il concreto motivo, innesco della procedura, non è loro proprio. Tale quadro sistematico risulta normativamente confermato dal rinvio alla procedura ex art. 127 c.p.p. - che impone vavviso e consente' partecipazione a tutte le parti- fatto dall'art. 41 c.p.p. senza che esso preveda specificazioni limitative, tale non essendo quella di cui all'art. 41 c.p.p., comma 4 (che impone la notificazione del provvedimento "alle parti private"), posto che si tratta di opportuna chiarificazione di un obbligo generale, in ovvia aggiunta alla previsione di comunicazione al giudice interessato ed al pubblico ministero. Nè sembra logico e processualmente accettabile distinguere a seconda del contenuto della ricusazione (o a seconda della provenienza - P.M. o P.C. - (come prospetta Sez. 6, n. 36340 del 08/07/2003, Previti più altri, Rv. 227123 01), sia per i termini dì incertezza pratica che siffatta interpretazione introdurrebbe (evidente fonte di ulteriori rivendicazioni processuali che appesantirebbero l'incidente), sia per la difficoltà sistematica di piegare la procedura - per definizione regola aprioristica - alle contingenti scelte delle parti. Va- 2 epe,60, 2. Ferma restando l'operatività di tali principi,vche nel caso di specie l'istanza di ricusazione in relazione alla quale è stato proposto l'odierno ricorso, afferisce al procedimento penale n. 4823/2020, generato da uno stralcio del procedimento n. 2102 del 2020, a sua volta originato dallo stralcio del proc. pen. 2239/2014 e va rilevato che/ a fondamento delle doglianze proposte in sede di legittimità il ricorrente non ha allegato nella proposta impugnazione copia del decreto che dispone il giudizio nei suoi confronti, dal quale sarebbe potuta desumersi la posizione di coimputato nel procedimento derivante dagli stralci indicati e la prospettata omessa notifica. Tale omissione viola il principio di autosufficienza del ricorso operante anche nel caso di doglianza relativa a vizi procedurali, come nella fattispecie. Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che/in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento. (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro e Altri, Rv. 265535). 3. Per queste considerazioni il ricorso va considerato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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