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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1985

Cassazione n. 18155/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/05/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente SergijJ Beltrani hlfredo Mantovano ( ( [OSCURATO:PERSONA] 0 6 MA 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/05/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente SergijJ Beltrani hlfredo Mantovano ( ( [OSCURATO:PERSONA] 0 6 MA 2
Sentenza Cassazione n. 18155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris