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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 09187/2026

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ociali, in personadell’amministratore unico, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Meltonese, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dott.

MarcoPorzio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 187/2023 depositata indata 9/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 10222/2023Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 9187/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;rilevato che l’istanza, depositata in data 22.12.2025, di interruzione delgiudizio per essere stata la società ricorrente cancellata dal registro delleimprese in data 23.5.2024 – e, quindi, dopo la proposizione del ricorso percassazione - va disattesa, in quanto nel giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttivepreviste dalla legge (Cass. n. 26452/2024);ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che il controricorso è inammissibile in quanto non risultadepositata agli atti la procura speciale del soggetto che si è dichiaratoprocuratore speciale della società controricorrente in virtù di atto notariledi cui sono indicati gli estremi; tale procura, infatti, pur indicata comeallegato 2) del controricorso, non risulta in atti mentre è stata depositataaltra procura notarile rilasciata in pari data ma avente numeri di repertorioe di raccolta diversi e oggetto diverso da quella richiamata nelcontroricorso e nella procura al difensore; pertanto, non è consentito aquesto giudice di legittimità di verificare il potere rappresentativo del dettosoggetto (Cass.2033/2022; Cass. 24893/2021; 4924/2017; Cass. 16274);considerato che, stante la detta inammissibilità del controricorso e rilevatoche l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, non deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ociali, in personadell’amministratore unico, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Meltonese, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dott. MarcoPorzio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 187/2023 depositata indata 9/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 10222/2023Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 9187/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;rilevato che l’istanza, depositata in data 22.12.2025, di interruzione delgiudizio per essere stata la società ricorrente cancellata dal registro delleimprese in data 23.5.2024 – e, quindi, dopo la proposizione del ricorso percassazione - va disattesa, in quanto nel giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttivepreviste dalla legge (Cass. n. 26452/2024);ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che il controricorso è inammissibile in quanto non risultadepositata agli atti la procura speciale del soggetto che si è dichiaratoprocuratore speciale della società controricorrente in virtù di atto notariledi cui sono indicati gli estremi; tale procura, infatti, pur indicata comeallegato 2) del controricorso, non risulta in atti mentre è stata depositataaltra procura notarile rilasciata in pari data ma avente numeri di repertorioe di raccolta diversi e oggetto diverso da quella richiamata nelcontroricorso e nella procura al difensore; pertanto, non è consentito aquesto giudice di legittimità di verificare il potere rappresentativo del dettosoggetto (Cass.2033/2022; Cass. 24893/2021; 4924/2017; Cass. 16274);considerato che, stante la detta inammissibilità del controricorso e rilevatoche l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, non deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima
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