CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 29541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26836/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, MINISTERO dellaDIFESA, MINISTERO della GIUSTIZIA -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 2158/2022depositata il 31/03/2022 . R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che: i fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti; [OSCURATO:PERSONA], la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], venne arrestato , in Roma , in stato d’ebbrezza, a seguito di un diverbio sfociato in colluttazione con altre persone, da alcuni C arabinieri , segnatamente due pattuglie ciascuna composta da due militari, in servizio ordinario, specificamente identificati in attie chiamati a intervenire in quanto il Voicu aveva già procurato lesioni a [OSCURATO:PERSONA]; nel corso delle operazioni di identificazione in caserma il Voicu riportò lesioni al ginocchio, e, affermando che queste gli era no state cau sat e per colpa e comunque volontariamente dai militari operanti, conv e n ne in giudizio il Ministero della Giustizia, quello degli Interni e la Presidenza del consiglio dei Ministri, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni; in corso di causa, a seguito dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del l’Avvocatura erariale , ve n ne chiamato in causa anche il Ministero della Difesa, che si costituì in giudizio con la stessa difesaerariale e resistette alla domanda; il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, istruita la causa, rigettòla domanda; [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione avverso la decisone di primo grado e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2158 del 31/03/2022, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a un unico complesso motivo; R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle i Ministeri dell’Interno, della Difesa, nonché quello della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri non svolgono attivitàdifensiva; il Procuratore Generale non ha presentatoconclusioni; all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che: il ricorso è procedibile, in quanto sono stati depositati, in una con esso, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2158 del 31/03/2022 e il decreto di ammissione al gratuito patrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA]; l’unico motivo di ricorso prospetta violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., e segnatamente violazionee (o) falsa applicazione degli artt. 3 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, in seguito CEDU, 117 della Costituzione, 1218 e 2043 cod. c iv . , per avere non avere la Corte d’appello di Roma escluso che gli agenti operanti, e di conseguenza, essendo la loro attività direttamente riferibile ai Ministeri di appartenenza, in applicazione dell’art. 28 della Costituzione, lo Stato italiano , avevano provocato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle operazioni di arresto e trattenimento in caserma, in Roma il giorno 3/10/2009 o, in subordine per avere non avere la Corte territoriale ritenuto che gli agenti operanti avessero agito intenzionalmente mediante trattamento disumani e degradanti, in viola zone dell’art. 3 C.E.D.U.; i Ministeri dell’Interno, della Difesa, nonché quello della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri son rimasti intimati; il Collegio rileva che in atti telematici risulta una sola notifica generica, ossia senza indicazione dei Ministeri, alla casella di posta elettronica " senza alcuna specifica R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle indicazione di quale Ministero si sia inteso convenire o comunque a quale Ministero sia stato notificato il ricorso; il Collegio rileva, altresì, che la sentenza impugnata elencava separatamente i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri però li accomunava nella difesa erariale; il Collegio ritiene che risulti irrilevante l a mancata prova della rituale notifica del ricorso a tutti i Ministeri, dell’Interno, della Difesa e della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , che erano stati parti in giudizio in entrambe le fasi di merito, in considerazione della decidibilità del ricorso sulla base della ragione più liquida(sulla quale in generale: Sez. U n. 9936 del 08/05/2014 Rv. 630490 – 01 e Cass. n. 10839 del 18/04/2019 Rv. 653636 - 01) posto che la Corte « ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo»; il ricorso presenta, invero,evidenti profili di inammissibilità; esso si affida, in punto di diritto , a una serie di pronunce della [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo, Corte EDU in seguito, ma non censura adeguatamente il ragionamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza di prove e comunque di principi di prova circa comportamenti inadeguati d e i Carabinieri operanti , pur rilevando la sentenza d’appello che nel corso della colluttazione nella caserma dei Carabinieri alcuni operanti erano caduti sulla gamba del Voicu, provocandogli, quindi, la lussazione del ginocchio; nell’esposizione delle censure il ricorso riporta, alla pag. 7, affermazioni quali: «Nel caso concreto a fortiori, non sussisteva R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle nessun presupposto per l’uso della forza» e , successivamente, alla pag. 9 deduce che lo Stato italiano, a mezzo dei suoi organi, sarebbe responsabile per non essere stati i fatti accertati pienamente in un procedimento penalee che, inoltre non era stato sentito l’interessato e che l’imperizia degli agenti nell’eseguire l’accompagnamento del Voicu nel luogo di custodia costituirebbe di per sé un illecito per essere state omesse le dovute precauzioni, mediante l’ausilio di personale sanitario ovvero mediante la temporaneaimmobilizzazione dell’arrestato ; al contrario, la sentenza della Corte d’appello di Roma , alle pagg. 12 e seguenti, espone che: dalla denunzia di [OSCURATO:PERSONA] era scaturito un procedimento penale, che era stato esitato con ordinanza di archiviazione ― posto che la richiesta formulata dall’Ufficio del Pubblico Ministero era stata opposta dal Voicu, con conseguente camera di consiglio partecipata ― del giudice per le indagini preliminari dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’arresto era in evidente stato di ubriachezza e teneva una condotta violenta, provocando lesioni, consistenti in frattura della mandibola, a [OSCURATO:PERSONA] e anche nei confronti dello stesso gruppo di militari operanti, tutti individuati nominativamente; nel corso dell’interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari il Voicu aveva fatto un generico riferimento all’essere stato colpito dai Carabinieri, senza alcun ulteriore dettaglio e tale genericitàera stato confermata anche nell’ambito del procedimento penale nel quale il Voicu era imputato per le lesioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale erano stati sentiti anche due dei militari che avevano condotto le operazioni di arresto del Voicu; dal verbale l ’ arresto risultava pacificamente che i Carabinieri , nel tentativo di porre termine alle intemperanze, sfociate in vie di fatto nei loro confronti, del Voicu erano stati costretti a immobilizzarlo e nel far ciò erano caduti sulla gambadello stesso; R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle le circostanze fattuali risultavano confermate anche da testimoni non appartenenti all’Arma dei C arabinieri, quali Roberto di Luca e tal [OSCURATO:PERSONA] e dalla guardia giurata in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale Casilino, dove il Voicu venne portato dopo la colluttazione in caserma e peraltro, anche in detto ospedale il Voicu, come affermato dalla detta guardia giurata, continuava a tenere un atteggiamento aggressivo, pure nei confronti del personale sanitario, che, al fine di prestargli le cure del caso doveva procedere a sedazione; le prospettazioni censorie, gravemente lacunose, giusta quanto risulta dal confronto tra la ricostruzione fattuale del ricorso e quella della sentenza impugnata, non sono in alcun modo suffragate da appigli adeguati, limitandosi ad offrire una diversa ricostruzione fattuale, in guisa da far scattare l’inversione probatoria sottesa alla normativa convenzionale e corroborata dalla giurisprudenza della stessa Corte EDU ― in ricorso sono richiamate le sentenz e : Corte EDU del 24/06/2014 Alberti contro Italia; del 5/04/2011 Sarigiannis contro Italia e del 24/01/20101 Milano contro [OSCURATO:PERSONA] ― secondo la quale è l’Amministrazione dello Stato a essere onerata della prova della conduzione delle operazioni di polizia in modo legittimo e senza che vi sia stata ricorso a violenza da parte delle proprie forze di sicurezza, qualora sia allegata una loro condotta illegittima nei confronti del le persone in stato di privazione della libertà personale; il ricorso si appoggia a una serie di pronunce della Corte Europea ma non censura adeguatamente il ragionamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza di prove e comunque di principi di prova circa comportamenti impropri di carabinieri, pur evidenziandola Corte territoriale che gli stessi Carabinieri avevano dichiarato che nel corso della colluttazione alcuni operanti, tre o quattro,erano caduti sulla gamba del Voicu, provocandogli, quindi, la lussazione del ginocchio; R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle da tanto, nondimeno, non ritiene il Collegio che possa trarsi la conclusione prospettata nel ricorso, ossia dell’incondizionata inversione dell’onere della prova, nel senso che detta caduta sia prova dell’avvenuta sottoposizione del Voicu a violenzae che non si sia trattato di un episodio dovuto alla stessa forza esplicata dal Voicu per sottrarsi all’identificazione e alle conseguenze di legge; nel casodi specie, in vero , come ritenuto dalla Corte territoriale, non vi sono prove di una riconducibilità del danno allegato dal Voicu (consistente nelle lesioni al ginocchio) alla condotta colposa tenuta dai Carabinieri operanti, in quanto questi avevano agito al fine di contenere la violenza posta in essere dallo stesso arrestato, né risulta concretizzato un comportamento, da parte degli stessi agenti operanti, degradanteo disumano; peraltro i detti precedenti della Corte EDU risultano richiamati, nell’atto difensivo del ricorrente, in modo alquanto sommario e, inoltre, dalla lettura di una delle citate sentenze, e segnatamente di quella del 24/06/2014, definitiva il 24/09/2014 Alberti contro Italia, disponibile nella versione ufficiale in lingua francese, risulta evidente la differenza della fattispecie ivi scrutinata da quella in oggetto, posto che nel caso in esame non è controvertibile che la colluttazione vi sia stata a causa delle perduranti escandescenze con impiego di notevole forza fisica dello stesso Voicu, a cui i militari operanti dovettero fare fronte, e che i fatti sono stati adeguatamente investigati e dipanati mentre nel caso Alberti contro Italia venne accertato che non vi era stata alcuna colluttazione e che la violenza risultava essere stata posta in un momento successivo alla conduzione in caserma dell’arrestato e che l’indagine svolta non era stata ritenuta sufficiente; la riconducibilità delle lesioni al comportamento doloso dei militari operanti è esclusa in radice dalla stess a prospettazione difensiva del Voicu, che, come ri tenu to dalla sentenza impugnata , alla pag. 15, ascrive alle Amministrazioni pubbliche una R.g. n. 26836 del 2022 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, per fatto colposo (eccesso di legittima difesa) degli agenti operanti; il ricorso, in carenza di idonei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; nulla deve essere disposto per le spese di lite, attesa la mancata prova di rituale notifica nei confronti delle Amministrazioni pubbliche convenute e in ogni caso non risultando lo svolgimento di alcuna attività difensiva da parte delle stesse; stante l’inammissibilità dell’impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric