CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 32708/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, previa riqualificazione del fatto come fattispecie tentata; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale per il riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 378, commi 1 e 2, 416 bis 1 cod. pen. Si contesta al ricorrente di aver aiutato [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a eludere le investigazioni in corso dando incarico a un proprio dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA], di portargli con urgenza un marsupio contenente effetti personali (tra cui una penna insulinica e un misuratore di glicemia) necessari, in considerazione delle sue condizioni di salute, ai fini della fuga e, inoltre, dicendo il falso ai carabinieri in sede di sommarie informazioni in merito al fatto di conoscere solo di vista [OSCURATO:PERSONA] e di ignorare il contenuto del marsupio, rivenuto giorni prima e immediatamente ricondotto allo stesso Rea. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 273, 191, 63, 280 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] è stato sentito a sommarie informazioni il giorno 03/03/2023 alle ore 2.00 e ha reso le dichiarazioni che integrano una parte della condotta di favoreggiamento. Tuttavia, in quel momento erano già emersi indizi di reità a suo carico, in quanto prima di lui era stato sentito [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che stava portando il marsupio a Rea su incarico di [OSCURATO:PERSONA], così rendendo dichiarazioni indizianti sia nei propri confronti che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto il ricorrente andava sentito sin da subito come persona sottoposta ad indagini, con le garanzie difensive. Le dichiarazioni da lui rese quale persona informata sui fatti sono, dunque, inutilizzabili e non possono costituire il fondamento del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. Sotto altro profilo il difensore rileva che, anche a voler supporre che l'imputato abbia dato al proprio dipendente l'incarico di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] il marsupio che gli sarebbe stato indispensabile per la fuga, la condotta integra al più un tentativo perché, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, la consegna non si è realizzata. Infatti, quando [OSCURATO:PERSONA] è arrivato a casa di [OSCURATO:PERSONA], vi ha trovato i carabinieri che stavano eseguendo una perquisizione nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 378 cod. pen. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l'imputato ha mentito in ordine al momento in cui aveva rinvenuto il marsupio (facendo risalire il fatto a giorni prima, mentre nella strumentazione medica contenuta al suo interno risultava memorizzata una operazione di un misurazione glicemica del 02/02/2023 alle ore 15.59) e alla circostanza di non averlo aperto, pur riconducendone la proprietà a [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi è stato dedotto che l'imputato non voleva ammettere di conoscere il contenuto del borsello -che era stato nella disponibilità del suo proprietario fino al pomeriggio del giorno dell'omicidio- e ciò al fine di aiutare [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità e a darsi alla fuga. Tuttavia, non sono stati esplicitati gli elementi da cui ricavare la consapevolezza, in capo all'imputato, che fosse stato commesso un omicidio, che in esso fosse implicato [OSCURATO:PERSONA], che questi fosse in procinto di darsi alla fuga, che, infine il recupero del borsello fosse funzionale alla stessa. Infine, il difensore rileva che non viene motivato in che modo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], quand'anche ritenute false, siano state idonee a aiutare [OSCURATO:PERSONA] a eludere le investigazioni, posto che nell'immediatezza del fatto, e prima della assunzione a sommarie informazioni, i carabinieri avevano collegato quest'ultimo all'omicidio e avevano eseguito una perquisizione a casa sua. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Tale aggravante postula che la condotta sia finalizzata ad agevolare l'associazione nel suo insieme, non essendo sufficiente che sia funzionale agli interessi di singoli consociati anche se posti al suo vertice. Il Tribunale, però, non ha illustrato le ragioni per le quali l'indagato avesse la coscienza e la volontà di aiutare non il singolo, ma l'intero gruppo. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione al profilo cautelare. La motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica e carente sia in ordine alla concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, sia in ordine alla inidoneità di misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. 2. Il ricorrente è accusato di aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] a eludere le investigazioni sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], attraverso due distinte condotte, commesse subito dopo il delitto, la prima consistente nel dare incarico al proprio dipendente di recapitare a Rea un marsupio contenente, tra l'altro, strumentazione medica e farmaci salva-vita e la seconda consistente nel mentire ai carabinieri in ordine al momento in cui il marsupio era stato rinvenuto e al suo contenuto. Le sommarie informazioni che integrano l'elemento materiale della seconda condotta sono inutilizzabili.La polizia giudiziaria ha sentito a sommarie informazioni dapprima [OSCURATO:PERSONA] e il verbale è stato interrotto ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. perché emergevano a suo carico indizi del reato di favoreggiamento, per aver portato il marsupio a [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA], marsupio di cui asseriva di non conoscere il contenuto. Le dichiarazioni di Bilangia erano, però, idonee a far emergere indizi di reato sia nei confronti del dichiarante che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, per questo, andava sentito fin da subito non come persona informata sui fatti ma con le garanzie difensive. Da ciò consegue che le dichiarazioni da lui rese come persona informata sui fatti sono inutilizzabili perché assunte in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581, hanno chiarito che la verifica della veste che può assumere il dichiarante deve essere effettuata in termini sostanziali, e, quindi, al di là del riscontro di indici formali - come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato-). In ogni caso però, l'ordinanza impugnata non spiega come le dichiarazioni del ricorrente, quand'anche utilizzabili, potessero essere oggettivamente idonee ad aiutare Rea a sottrarsi alle investigazioni già in corso. [OSCURATO:PERSONA], secondo la contestazione, ha detto il falso in merito al rapporto con Rea, alla conoscenza del contenuto del marsupio e al momento del suo rinvenimento ma tali circostanze, in sé considerate e in assenza di ulteriori elementi, non appaiono oggettivamente idonee a frapporre un ostacolo, anche temporaneo, alle indagini su Rea, non avendo alcuna attinenza con il reato per cui lo stesso era indagato. 3. La seconda condotta che integra, secondo la contestazione, il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. è l'incarico di consegnare il marsupio a [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che il favoreggiamento è un reato di pericolo "a forma libera", integrato da una qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche e le investigazioni sono già in corso o potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276), occorrendo soltanto la prova dell'oggettiva idoneità dell'aiuto prestato a conseguire l'effetto di sottrarre l'indagato alle ricerche. Ferma l'assenza di forme tipiche, ai fini della sussistenza del reato, è necessario, per un verso, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo a dare obbiettivamente un ausilio al soggetto favorito, al fine di eludere le investigazioni e, per altro verso, che si sia rappresentato la portata del proprio agire ed abbia effettivamente voluto con la propria condotta apportare siffatti aiuti.Ebbene, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge come la consegna del marsupio potesse concretamente rappresentare un aiuto per la persona favorita, posto che non è esposto alcun elemento da cui desumere che costui effettivamente intendesse darsi alla fuga; anzi, la circostanza che egli fosse a casa al momento della perquisizione disposta nell'ambito dell'indagine per l'omicidio costituisce un elemento logico di segno contrario. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché quella del g.i.p. del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2024. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del g.i.p. del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2024. Dichiara la cessazione della misura della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al